Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29675 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 29675 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NOME
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina emessa il 14 dicembre 2023, ha Data Udienza: 20/06/2025
riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 i fatti contestati e rideterminato in conseguenza la pena nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Avverso la prefata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei propri difensori.
Il ricorso di Ounissi Hacene consta di due motivi:
3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 192, 530, 533 e 125 cod. proc. pen. per i capi di imputazione 1), 39), 61) e 71), nonché difetto di motivazione, ritenuta generica ed apparente. Il giudizio di penale responsabilità dell’imputato con riguardo ai predetti capi si è basato su indizi che non assurgono al rango di prova. Né la Corte territoriale avrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive;
3.2. Con il secondo motivo, si deduce l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. e 27 Cost., nonché illogicità della motivazione che si sostiene essere anche inesistente, per avere la Corte di appello determinato il trattamento sanzionatorio individuando la pena base nel massimo edittale pur avendo ritenuto la lieve entità dei fatti contestati. Nel caso in esame, la manifesta illogicità emergerebbe altresì del raffronto con la pena erogata nei confronti di NOME COGNOME, giudicato con rito ordinario, e la cui pena è risultata essere inferiore rispetto a quella inflitta all’odierno ricorrente, giudicato con il rito abbreviato.
Il ricorso di NOME COGNOME si fonda su un unico motivo identico al secondo motivo testé illustrato di Ounissi COGNOME, a cui pertanto si rimanda.
Parimenti si dica per il ricorso di NOME COGNOME , articolato nell’anzidetto unico motivo.
Il ricorso di NOME COGNOME consta di un solo motivo con cui si lamenta mancanza e manifesta e logicità della motivazione per travisamento dei fatti delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati. La motivazione sarebbe il frutto di un ragionamento deduttivo, ipotetico ed aleatorio.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo comune ai ricorrenti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con il quale si contesta la sentenza impugnata sostenendosi che la Corte territoriale abbia illogicamente rideterminato il trattamento sanzionatorio individuando la pena base nel massimo edittale, pur avendo riconosciuto l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90, è fondato. È inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2. Risulta invero che la pena base nei confronti dei predetti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME sia stata rideterminata nel massimo edittale, senza che al riguardo la Corte territoriale abbia fornito alcuna motivazione. Il Giudice dell’appello ha pertanto disatteso il consolidato principio giurisprudenziale per il quale l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena ( ex multis , Sez . 5, n. 35100 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013 – dep. 2013, COGNOME, Rv. 255153). Nel caso di specie, non è dato ravvisare una simile motivazione, atteso che nella sentenza di secondo grado non sono affatto spiegati i criteri che giustificano una pena base così elevata.
Le censure in punto di affermazione di responsabilità di cui ai ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono meramente contestative e dunque del tutto generiche perché prive di alcun confronto con la motivazione della sentenza impugnata, altresì deducendo l’imputato COGNOME l ‘ omessa valutazione di argomentazioni difensive non meglio specificate. Sul punto, giova ricordare che costituisce principio consolidato quello per cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità ( ex multis, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B e altri. Rv. 264879).
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di NOME COGNOME con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME di NOME COGNOME e di NOME COGNOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME