Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19451 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei rei di furto in abitazione aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.
Rilevato che il ricorrente lamenta: I) mancanza di motivazione in ordine all’aumento di pena applicato a titolo di continuazione; II) vizio di motivazione a sostegno della ritenuta recidiva.
Ritenuto, quanto al primo motivo di c:loglianza, che la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha espresso congrua motivazione in ordine alla entità della pena irrogata a titolo di continuazione, reputando adeguato l’aumento apportato in primo grado in ragione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell’imputato.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l’idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall’imputato, l’ultimo dei quali di recente datazione.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il P Sid nte