Patteggiamento: La Motivazione Sintetica è Valida? La Cassazione Fa Chiarezza
Il rito speciale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta uno strumento fondamentale di economia processuale. Tuttavia, quali sono i limiti del controllo del giudice e, soprattutto, quanto deve essere dettagliata la sua motivazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, delineando i confini entro cui la motivazione patteggiamento può essere considerata legittima, anche se sintetica, e le conseguenze di un’impugnazione generica.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino. Su accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, veniva applicata la pena di due anni di reclusione e 410 euro di multa per il reato di rapina aggravata in concorso.
Ritenendo la motivazione della sentenza insufficiente, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione in violazione degli articoli 448 e 546 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia di motivazione della sentenza di patteggiamento, giudicando l’impugnazione proposta del tutto generica e, pertanto, non meritevole di accoglimento nel merito.
Le Motivazioni: Il Doppio Binario della Motivazione Patteggiamento
La Corte Suprema ha illustrato come la motivazione patteggiamento si articoli su una duplice valutazione da parte del giudice.
-
La valutazione positiva: Il giudice deve verificare la sussistenza di quattro elementi chiave:
- L’esistenza di un valido accordo tra le parti.
- La correttezza della qualificazione giuridica del fatto reato.
- La congruità della pena concordata, nel rispetto dei principi costituzionali (art. 27, comma 3 Cost.).
- L’eventuale concedibilità della sospensione condizionale della pena, se richiesta.
Per questi aspetti, la motivazione deve essere sorretta da una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
-
La valutazione negativa: Il giudice deve escludere la presenza di cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato, come previsto dall’art. 129 c.p.p. Tuttavia, l’obbligo di una motivazione esplicita su questo punto sorge solo se dagli atti processuali emergano elementi concreti che facciano dubitare della colpevolezza dell’imputato. In assenza di tali elementi, è sufficiente una semplice, anche implicita, enunciazione di aver compiuto tale verifica con esito negativo.
La Cassazione sottolinea che la sentenza di patteggiamento si fonda sull’accordo delle parti e su una sostanziale ammissione di responsabilità. Di conseguenza, quando il giudice accoglie integralmente la proposta, la motivazione può essere sintetica ed essenziale. L’imputato, infatti, non ha interesse a lamentarsi di una motivazione concisa che ratifica esattamente la sua volontà processuale.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso Generico
In conclusione, la Corte ha stabilito che la sentenza impugnata era pienamente conforme ai criteri giurisprudenziali. Al contrario, il ricorso presentato dalla difesa è stato giudicato “del tutto generico”, ovvero privo di argomentazioni specifiche capaci di mettere in discussione la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice. La conseguenza di un ricorso generico è la sua inammissibilità, che comporta non solo il rigetto dell’impugnazione ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata nel caso di specie in tremila euro a causa dei profili di colpa emersi nella proposizione del ricorso stesso. Questo principio serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Quando la motivazione di una sentenza di patteggiamento è considerata sufficiente?
La motivazione è sufficiente quando, pur in modo sintetico, il giudice dà atto di aver verificato la correttezza dell’accordo tra le parti, la giusta qualificazione giuridica del reato, la congruità della pena e l’assenza di cause di proscioglimento. Non è richiesta una motivazione analitica se la decisione del giudice coincide con la volontà delle parti.
È sempre necessario che il giudice motivi esplicitamente l’assenza di cause di proscioglimento nel patteggiamento?
No, non è sempre necessario. L’obbligo di una motivazione esplicita sorge solo se dagli atti del procedimento emergono elementi concreti che potrebbero portare a un proscioglimento. In caso contrario, è sufficiente che il giudice attesti, anche implicitamente, di aver effettuato la verifica con esito negativo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione ritenuto “generico”?
Un ricorso generico viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel proporre un’impugnazione priva di specifici motivi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 24/05/2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 24/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod. proc. pen., applicava ad NOME la pena di anni due di reclusione ed euro 410 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.
- La motivazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. si esaurisce in una duplice delibazione, una positiva e l’altra negativa. Positiva, quanto all’accertamento: a) della sussistenza dell’accordo tra le parti sull’applicazione di una determinata pena; b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, nonché dell’applicazione o della comparazione delle eventuali circostanze; c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all’art. 27, comma 3 Cost.; d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata al riconoscimento del beneficio. Negativa, quanto all’esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive devono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129, l’obbligo della motivazione, per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordin alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi; in caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di avere effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129. Invero, l’accertamento della responsabilità, proprio perché solo implicito, non deve essere espressamente motivato essendo estraneo alla sentenza di patteggiamento che si fonda su un accordo delle parti su tutti gli elementi relativi al reato e alla pena nonché su una sostanziale ammissione di responsabilità dell’imputato (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, COGNOME, P.v. 191135). Di conseguenza, si è affermato in giurisprudenza che, quando il giudice accetta integralmente la proposta delle parti dopo aver valutato la presenza delle condizioni previste dalla legge per la pronuncia della sentenza di patteggiamento, la motivazione dev’essere necessariamente sintetica ed essenziale, non avendo l’imputato interesse a lamentarsi di siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica posto che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile (Sez. 1, n. 4951 del 31/10/1994, Padilla, Rv. 199798). Pertanto, con specifico riferimento alla nullità della sentenza per difetto di motivazione si è statuito che non può essere denunciata per vizio di motivazione la sentenza che, sia pur sinteticamente, ma compiutamente e comunque con adeguatezza, palesa che il giudice abbia preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed abbia indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale il medesimo è pervenuto in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti stessi e alla congruità della pena applicabile (Sez. 6, n. 1109 del 11/07/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186280). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione della sentenza qui ricorsa è pienamente conforme ai sunnominati criteri; di contro, l’impugnazione proposta si rivela del tutto generica e, come tale, inammissibile.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/12/2023.