Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15299 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TARANTO il 17/09/1982
avverso la sentenza del 09/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di T),RANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza del 09.12.2024, il G.I.P. presso il Tribunale di Tarant ), applicav COGNOME COGNOME ex art. 444 cod.proc.pen., la pena di anni uno e mesi otto d reclusione e euro 2.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, così riqual l’originaria imputazione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti é . Ila contestata recidiva.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassaziono il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, la violazione dell’art. 125 cod.proc pen. e viz motivazione dell’impugnata sentenza, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pei[., in rel agli artt. 125 e 444 cod.proc.pen.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è affetta da nullità )er violaz dell’obbligo di motivazione, in quanto il giudice avrebbe dovuto argomentare in ordi all’esclusione della punibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art cod.proc.pen. e, comunque, indicare gli elementi di prova sulla base dei qu )li ha fond l’irrogazione della pena detentiva.
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato nammissibile
Anche a voler tacere della assoluta genericità dei motivi, va ribadito cl e, in se applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. )en., l intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succii ta descriz del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della co .rettezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. pei esclu ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congrui :à de patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n 13/07/2006, kourn ya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto ir Eensurabil questa sede.
Nel caso di specie, il G.I.P. ha debitamente motivato in ordine alla corretta qualificaz giuridica dei fatti, condividendo la riqualificazione operata dalle parti ai sen1 i del comma 5, D.P.R. 309/90, nonché in ordine al riconoscimento delle attenuanti g neriche e alla congruità della pena concordata, con argomentazioni che si sottraggono al sindacato di legittimità.
Parimenti, il giudice ha adeguatamente motivato in ordine all’insussistenza cl ei presuppos per l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen., emergendo chiaramente lagli att responsabilità dell’imputato, peraltro -scrive il GIP – ammessa dallo stess ) in se interrogatorio di garanzia.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 coc .proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen de.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente