Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23500 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23500 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Policoro il 30/06/1986;
avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza che in data 22 ottobre 2024 ha disposto nei confronti del ricorrente la misura coercitiva degli arresti domiciliari
con dispositivi di controllo elettrico.
In queste ordinanza COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare, in quanto sarebbe stato partecipe dell’associazione a delinquere di tipo mafioso capeggiata da NOME COGNOME con ruolo di esecutore di ordini operativi e di autista del capoclan.
L’avvocato NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente:
l’inosservanza dell’art. 416-bis cod. pen. e il difetto assoluto di motivazione in ordine ai gravi indizi di intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso predetto;
Il Tribunale del riesame, infatti, non avrebbe motivato sulle censure proposte dalla difesa in relazione alla dimostrazione dell’attualità dello stabile inserimento del ricorrente nell’associazione predetta.
Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a rilevare che COGNOME era “amico” di NOME COGNOME che avrebbe goduto di una condizione favorevole all’accesso ai locali della zona, che sarebbe coinvolto a pieno titolo nella c.d. vicenda RAGIONE_SOCIALE e che si era adoperato per versare danaro nella cassa comune (200/300 euro a volta, in prossimità della visite in carcere a NOME COGNOME);
l’inosservanza dell’art. 416-bis cod. pen. e il difetto assoluto di motivazione in ordine al contributo causale reso dal ricorrente al sodalizio mafioso predetto.
La mera vicinanza affettiva di COGNOME a NOME COGNOME, infatti, non sarebbe idonea a dimostrare l’intraneità del ricorrente all’associazione in assenza della dimostrazione di un suo contributo causale.
la violazione sostanziale del divieto di reformatio in peius, in quanto il Tribunale, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, avrebbe ritenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari inadeguata (a pag. 457 dell’ordinanza impugnata).
l’inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in quanto la consegna di danaro e vestiario a NOME COGNOME in occasione della sua detenzione non dimostrerebbero il periculum libertatis.
Generica sarebbe, inoltre, la motivazione relativa al pericolo di inquinamento probatorio ritenuto sussistente dal Tribunale del riesame.
In data 27 marzo 2025 l’avvocato COGNOME ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
‘S—
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 aprile 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura la carenza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del delitto contestato al ricorrente.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Il Tribunale del riesame, infatti, non ha motivato sulle censure, astrattamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame, in quanto si è limitato a riprodurre integralmente l’ordinanza genetica e le risultanze investigative senza rispondere in alcun modo alle deduzioni del difensore.
Nel sindacato cautelare sulla consistenza indiziaria dell’ipotesi di accusa, il giudice deve, infatti, esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti elementi addotti dalla difesa (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, COGNOME, Rv. 270815 – 01; Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 (dep. 2012), COGNOME, Rv. 251848 – 01) e procedere, dunque, alla disamina delle specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.
Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve, dunque, dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, COGNOME, Rv. 264938 – 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, COGNOME, Rv. 260765 – 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).
La mera riproposizione integrale dell’ordinanza genetica nel corpo dell’ordinanza del riesame, inoltre, non esime il Tribunale del riesame dal motivare il proprio convincimento, rispondendo specificamente alla censure proposte dal difensore della parte impugnante.
Questa Corte ha, inoltre, ravvisato il vizio di motivazione nel caso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti brani di intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnica del cd. “copiaincolla”, pur se inframmezzati da commenti del giudice (Sez. 4, n. 22694 del
21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775 – 02).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene legittimo il ricorso alla tecn redazionale del c.d. copia e incolla, laddove agevoli la riproduzione della fonte
contribuendo ad evitarne il travisamento, ma sia accompagnata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento
espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio,
Rv. 281127 – 01).
3.2. Questo sindacato è assente nell’ordinanza impugnata.
Sulle censure, obiettivamente decisive, proposte dal difensore nel procedimento di riesame il Tribunale non ha motivato, in quanto si è limitato a
riprodurre integralmente l’ordinanza genetica e le risultanze investigative senza rispondere in alcun modo al difensore.
Il Tribunale per il riesame ha, dunque, confermato la misura cautelare senza fornire, nei limiti propri del sindacato cautelare, motivazione alcuna circa
l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti e, in tal modo, ha eluso l’obbligo di motivazione che grava sullo stesso.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esimídal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che dovrà nuovamente motivare sulla richiesta di riesame proposta dal ricorrente, uniformandosi ai principi stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025.