Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3437 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3437 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Cosenza il 13/02/1974, avverso la ordinanza del 13/06/2024 emessa dal Tribunale della libertà di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME del Foro di Cosenza, che, in difesa di
COGNOME ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautlare in carcere per i reati ex artt. 416-bis cod. pen. (capo 401) artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 382, 384) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e di evasione (capo 420) e detenzione e porto illeciti di arma (capo 421) descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME e con i successivi motivi nuovi si chiede l’annullamento dell’ordinanza relativamente ai reati oggetto dei capi 401, 1, e 382 e 384.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere COGNOME partecipe della associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. (capo 401), quale articolazione ‘ndranghetista della Confederazione di Cosenza guidata da NOME COGNOME con il ruolo di organizzatore e promotore. Si osserva che la interpretazione delle conversazioni intercettate indebitamente desume dalla caratura criminale di COGNOME la capacità di intimidazione del gruppo che egli avrebbe promosso e organizzato, senza chiarire, peraltro, perché dopo il 2017 il nucleo centrale del gruppo non avrebbe più intrattenuto rapporti con lui.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, con travisamento della prova, relativamente ai gravi indizi di colpevolezza per il reato oggetto del capo 1 delle imputazioni provvisorie e alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Non si contesta che il traffico di stupefacenti nel territorio di Cosenza non poteva svolgersi se non sotto l’egida della associazione ‘ndranghetista imperante nella zona e che soltanto chi era abilitato dalla associazione ‘ndranghetista poteva spacciare sostanze stupefacenti, ma si esclude che COGNOME appartenesse a questo contesto criminale, come dimostrato da quanto dallo stesso affermato in una delle conversazioni intercettate: «loro si possono prendere Cosenza e provincia e tutto il resto…a noi non ce ne frega niente, né di Cosenza e né del resto». Si esclude che sia provata l’esistenza di un patto associativo con la disponibilità di risorse umane e materiali sufficienti per attuare un programma criminoso, come si richiede per configurarsi una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. cit.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa l’esistenza di gravi indizi dei reati oggetto dei capi 382 e 384 e il disconoscimento della loro lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la adeguatezza della misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente.
1.1. Il Tribunale ha tratto i gravi indizi dell’esistenza di una articolazion dell’associazione per delinquere ‘ndranghetista operante nel territorio di Cosenza, guidata da NOME COGNOME dagli elementi acquisti nel procedimento penale n. 9311/2017 r.g.n.r. (in quel procedimento valutati insufficienti) e poi nel procedimento n. 942/2006 r.g.n.r., nel cui ambito il ricorrente è stato condannato in via definitiva ex art. 416-bis cod. pen. per condotte attuate dal 2006 al 2008, quale fiduciario dei vertici della associazione, partecipe di attività usurarle estorsive e di traffico di sostanze stupefacenti.
Al riguardo, ha valutato i contenuti delle circostanziate dichiarazioni dei collaboranti con l’Autorità giudiziaria NOME COGNOME e NOME COGNOME (p. 4-5), NOME COGNOME e NOME COGNOME (p. 10-11); ha analiticamente indicato, a riscontro, i vari episodi delittuosi (estorsioni, furti) nei quali, pure mentre era collocato agl arresti domiciliari e fruiva di permessi a allontanarsene), COGNOME svolse (incontrando altri componenti del gruppo: p. 9-10) un ruolo apicale attivo (riconosciuto dai suoi interlocutori, nelle conversazioni intercettate) anche quando non fisicamente presente sul territorio (p. 5-7).
Inoltre, ha richiamato i contenuti di conversazioni (fra NOME COGNOME e NOME COGNOME) che espressamente indicano l’esistenza di una struttura gerarchica fra i componenti del gruppo e, altre, con interlocutore lo stesso COGNOME che rivelano i rapporti con altre articolazioni della associazione riguardanti l’acquisto delle sostanze stupefacenti da smerciare (p. 9).
Nell’ordinanza si argomenta come i dati acquisiti nel procedimento n. 942/2006 r.g.n.r si saldino con quelli successivi e dimostrino la forza intimidatoria posseduta dal gruppo diretto da COGNOME (p. 12-13) e si precisa che il ruolo di COGNOME quale organizzatore e promotore del gruppo si desume dal potere di assumere decisioni in posizione sovraordinata a quella degli altri coindagati e nel progettare e dirigere le attività (persino quando collocato agli arresti domiciliari), anche mantenendo i rapporti con altre articolazioni della associazione al di fuori del territori odi Cosenza.
Va rimarcato che le date delle conversazioni intercettate, rivelative del proseguire delle attività delittuose di Sganga, si collocano negli anni 2022-2023 e che il ricorso in esame non disconosce i gravi indizi di colpevolezza, quali riconosciuti nelle ordinanze cautelari, per i reati di evasione, detenzione e porto illecito di arma (capi 420 e 421) connessi allo svolgimento delle attività delittuose riconducibili al capo 401, come espresso nella ordinanza impugnata (p. 14), sicché non risulta dirimente la prospettazione difensiva secondo la quale dal 2017 non emergerebbero contatti manifesti di Sganga con il nucleo della associazione per delinquere alla quale gli si imputa di appartenere.
1.2. Nel ricorso non si contesta che nel territorio di Cosenza solo chi ne era abilitato dalla associazione ‘ndranghetista operante nella zona, potesse vendere sostanze stupefacenti.
Il Tribunale ha valutato le analitiche dichiarazioni/dei collaboranti con l’Autorità giudiziaria (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) / che hanno descritto quello che era definito «Il Sistema» – dotato di una regia unitaria e di una cassa comune degli illeciti guadagni (articolo in specifici gruppi – e come le conversazioni intercettate abbiano rivelato i f/t 7 i2 una ramificata attività di spaccio di ingenti quantità di droga, come confermato anche dai sequestri a carico di numerosi indagati (p. 15-25). Nell’ordinanza è chiarito che dentro questa organizzazione COGNOME – secondo le dichiarazioni (richiamate nelle note al testo) dei collaboranti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME – guidava un gruppo, non esteso, che gestiva la zona di San Vito (p. 27); ha delineato i rapporti fra i suoi componenti in relazione a molteplici condotte riconducibili ai capi delle imputazioni provvisorie concernenti i reati-fine; ne ha individuato la base logistica per lo spaccio (l’abitazione di NOME COGNOME), gli appartenenti e i loro ruoli, la strumentazione (utenze telefoniche intestate a terzi ignari); la gerarchia, con al vertice COGNOME come confermato dalle varie attestazioni di obbedienza nei suoi confronti contenute nelle conversazioni intercettate (p. 27-28); la programmazione di attività future (p. 28), la specifica personale partecipazione di COGNOME alla commissione di reati-fine.
1.3. Su queste basi, deve concludersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata circa il ruolo svolto da COGNOME nella associazione per delinquere oggetto del capo 401 delle imputazioni provvisorie è esente da manifeste illogicità e, pertanto, infondati risultano i primi due motivi del ricorso in esame..
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Invece, è fondato il terzo motivo di ricorso.
Nell’ordinanza impugnata i gravi i diz” di colpevolezza per i reati ex art. 73 d.P.R. cit. descritti nei capi 382 e 384 itlWal imputazioni provvisorie sono tratti dai contenuti delle conversazioni intercettate con progressivi n. T4439 del 17/08/2022 e T.4490 del 20/08/2022.
Tuttavia, la motivazione al riguardo risulta del tutto apodittica circa il reato oggetto del capo 382), poiché si limita a giudicare «incontestata la gravità indiziaria in relazione al capo 382 univocamente desumibile dal contenuto del pro. T.4439 del 17/8/2022», mentre risulta meramente assertiva nel concludere, relativamente all’episodio del 31/10/2022 (oggetto del capo 384), quando COGNOME, violando la misura cautelare, si trattenne a Cosenza per incontrare NOME
Marchiotti che gli fornì dell’hashish), che l’acquisto della droga era finalizzato alla rivendita, desumendolo soltanto da precedenti interlocuzioni miranti a sviluppare l’azione della associazione per delinquere (p. 28-29).
Pertanto, l’ordinanza va annullata limitatamente ai reati oggetto dei capi 382) e 384), con rinvio per nuovo giudizio sul punto gag che colmi, qualora ne sussistano i presupposti, le lacune della argomentazione.
2.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Il Tribunale ha evidenziato il ruolo di vertice nell’associazione ex art. 416-bis cod. pen. oggetto del capo 401, l’attualità delle condotte delittuose la multifunzionalità del contributo di COGNOME nelle due associazioni per delinquere (capi 401 e 1), la precedente condanna ex art. 416-bis cod. pen., l’insussistenza di elementi indicativi di una rescissione del vincolo, la commissione di reati anche durante la sottoposizione agli arresti domiciliari. Su queste basi, ha correttamente ravvisato la piena operatività delle presunzioni poste dall’art. 275, comma 3, cod. proc pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui capi di incolpazione provvisoria sub 382) e 384) e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla GLYPH ncelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter. disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/12/2024