Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14681 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14681 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITADATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato in riferimento al capo B) della imputazione, per già dichiarata decorrenza dei termini di custodia cautelare ed il rigetto nel resto.
uditi i difensori
AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso di cui ha chiesto raccoglimento.
AVV_NOTAIO, che ha concluso associandosi alle richieste del codifensore.
RITENUTO IN FATTO
cì94
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Roma, ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Latina avverso il provvedimento, in data 8 settembre 2023, , con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina aveva revocato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata a NOME COGNOME in ordine al delitto di omicidio ai danni di NOME COGNOME e dello strumentale reato in materia di armi, e, per l’effetto, ha nuovamente sottoposto l’indagato alla misura carceraria.
Ritiene il Tribunale che l’ipotesi di accusa, secondo cui era stato COGNOME ad esplodere il colpo di arma da fuoco che aveva attinto COGNOME alla regione precordiale provocandone la morte, aveva trovato conferma negli atti di causa con il livello di certezza richiesto per il giudizio cautelare dall’art. 273 cod. proc. p Depongono in senso accusatorio (pagg. da 5 a 7) alcune conversazioni intercettate e le risultanze dell’attività investigativa. Tale materiale probatorio aveva consentito di ricostruire plurime condotte di COGNOME indicative dell’ideazione e preparazione dell’azione omicidiaria ai danni di COGNOME, quale azione ritorsiva ai danni di colui che riteneva essere stato l’autore dell’omicidio di suo figlio NOME avvenuto poco tempo prima. COGNOME, oltre ad esternare rancore nei confronti di COGNOME, aveva eseguito più appostamenti nei pressi della sua abitazione. Aveva ispezionato anche il luogo in cui appena dodici giorni dopo sarebbe stato ucciso COGNOME al fine di monitorare i movimenti necessari per la riuscita dell’agguato e predisporre la migliore via di fuga. Ulteriore e convergente elemento indiziario di carattere individualizzante è costituito dall’esito della procedura STUB, tempestivamente eseguita, che ha permesso di rilevare residui di polvere da sparo sulla persona di COGNOME (pagg. 8 e seg.).
Avverso l’illustrata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo cinque motivi.
2.1. Con il primo eccepisce, a mente degli artt. 606 lett. c) e 591 lett. c) cod. proc. pen., nullità dell’ordinanza in relazione agli artt. 582 e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale abbia considerato ammissibile l’appello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nonostante sia stato depositato, in violazione dell’art. 582, comma 1bis, cod. proc. pen. da “persona incaricata”, le cui generalità, però, non risultano indicate né nella delega posta in calce all’atto di impugnazione né in sede di deposito presso la cancelleria del Tribunale. In senso favorevole alla legittimità di tale peculiare modalità di presentazione dell’impugnazione non può valorizzarsi la giurisprudenza di legittimità, citata nel provvedimento impugnato, che si riferisce alla disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022; anch’essa, comunque, richiede ai fini della validità della delega la presenza di
elementi che danno rassicurazioni sulla autenticità e sulla provenienza dell’atto, nella specie assenti.
,2. Con il secondo motivo deduce, a mente dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 191 cod. proc. pen., nullità dell’ordinanza perché fondata sulla perizia inutilizzabile del dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME
Secondo il ricorrente, l’incidente probatorio relativo alla perizia è stato ammesso su richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO inammissibile ex art. 393, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. La difesa aveva, infatti, tempestivamente segnalato, oltre che la superfluità degli accertamenti peritali alla luce dell’avvenuto espletamento dei prelievi STUB ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen. e dell’acquisizione della consulenza di parte, anche l’insussistenza del presupposto indispensabile della non rinviabilità alla fase dibattimentale. Dagli atti di causa, già acquisiti all’epoca evinceva pacificamente che la durata sarebbe stata inferiore al termine di sessanta giorni indicato dall’art. 392, comma 2, cod. proc. pen. L’illegittimità de provvedimento di ammissione dell’incidente probatorio, derivante dall’inammissibilità della richiesta e dall’assenza di motivazione adeguata, ha reso la perizia inutilizzabile.
2.3. Con il terzo motivo deduce, a mente dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 273 e 292 lett. c) 125 comma 3, cod. proc. pen. nonché per carenza, apparenza o comunque illogicità della motivazione relativa alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nell’esaminare il tema cruciale delle analisi dei residui di polvere da sparo, abbia preso in considerazione, per di più parzialmente, la perizia COGNOME e la consulenza del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, mentre ha completamente ignorato la consulenza redatta nell’interesse della difesa dal AVV_NOTAIO COGNOME. Tale omissione si è tradotta in un vizio che ha compromesso la tenuta logica dell’apparato giustificativo della decisione. Non sono state prese in alcuna considerazione né in qualche modo confutate e superate le osservazioni tecniche poste dal consulente COGNOME a sostegno della tesi secondo cui erano “ambienti inquinati; sia la stanza dove sono stati effettuati i prelievi sugl indiziati , sia quella dove sono state sistemate le buste, con i reperti e lo STUB bianco kit, ai fini del successivo invio al laboratorio dei RIS. Peraltro, il consulent COGNOMECOGNOME per pervenire a tali conclusioni, aveva valorizzato l’esito degli accertamenti compiuti dal perito COGNOME, cui aveva personalmente partecipato, ed in particolare la presenza di residui di sparo anche sui tamponi eseguiti sugli operatori di polizia in fase di prelievo, precisamente sui tamponi di controllo degli indagati NOME COGNOME e NOME COGNOME. D’altra parte, lo stesso perito
sin dalla relazione aveva considerato un’anomalia significativa la presenza di particelle di bario, antimonio e piombo nei tamponi di controllo. In definitiva, la mancata considerazione della consulenza della difesa, ha determinato l’omesso esame di un dato, l’effettuazione degli accertamenti tecnici in “ambiente inquinato”, di evidente rilevanza nel percorso motivazionale seguito per ritenere sussistente i gravi indizi di colpevolezza.
L’ordinanza è contraddittoria perché attribuisce rilevanza decisiva alla perizia COGNOME, pur definita scarsamente persuasiva.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, a mente dell’art. 606 lett. b), c) ed e), violazione dell’art. 292, comma 2 lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., assenza di esposizione e valutazione delle esigenze cautelari che giustificano in concreto l’applicazione della misura della custodia in carcere.
Il Tribunale ha valutato esclusivamente il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, trascurando che l’ordinanza genetica era stata revocata e che pertanto doveva essere rivalutato il quadro cautelare.
2.5. Con il sesto ed ultimo motivo deduce nullità dell’ordinanza, a mente dell’art. 606 lett. c) in relazione all’art. 303 cod. proc. pen. con riferimen all’imputazione di cui al capo b).
Lamenta che il Tribunale abbia applicato la misura anche per il reato satellite in materia di armi, nonostante il GIP in precedenza aveva disposto la formale scarcerazione per questo titolo per avvenuto decorso dei termini massiffii di custodia cautelare in data 13 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.
Il primo motivo, relativo alle modalità di presentazione dell’appello da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è privo di pregio,
Preliminarmente, deve essere chiarito quale sia la norma processuale applicabile al caso in esame tenuto conto che l’art. 582 cod. pi -oc. pen. è stato di modificato dagli artt. 33 e 98 del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, c.d. riforma Cartabia, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ben prima della pronuncia dell’ordinanza impugnata in questa sede. Mentre alla stregua del testo originario dell’art. 582 cod. proc. pen., il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, a differenza delle parti privat poteva depositare “l’atto di impugnazione personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”, con il nuovo regime tutte le parti, ai fini del deposito dell’atto, devono utilizzare le modalità telematiche previste dall’articolo 111-bis cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’appello del Procuratore della Repubblica di Latina, accolto dal provvedimento impugnato, doveva essere depositato con le modalità previste dall’art. 582 cod. proc. pen. nella formulazione dettata dal codice di rito del 1988, che continua ad applicarsi, alla luce dell’art. 87 comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del precitato art. 87, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indic (si tratta del regolamento contenente le regole tecniche del processo penale telematico effettivamente intervenuto il 29 dicembre 2023).
Considerato che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con cui è stata revocata a COGNOME la misura cautelare è stata emessa in data 8 settembre 2023 e che l’appello avverso di essa è stato depositato dal Pubblico AVV_NOTAIO tempestivamente nei successivi dieci giorni non vi è dubbio che la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia non era ancora vigente e che, pertanto, doveva essere applicata quella prevista originariamente dal codice di rito.
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente considerato ammissibile l’appello presentato, presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, da persona che, per quanto non nominativamente delegata, era stata tuttavia identificata dalla cancelleria all’atto del deposito come “incaricata” da Pubblico AVV_NOTAIO.
La soluzione adottata è perfettamente aderente all’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato alla disciplina dettata dall’originario test dell’art. 582 cod. proc. pen. come interpretato scorta del contenuto letterale del dettato normativo. In quest’ottica è stato precisato, con particolare riferimento all’atto di appello del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in materia cautelare, che rimpugnazione può essere presentata a norma dell’art. 582 cod. proc. pen., ratione temporis vigente, richiamato dal combinato disposto degli artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen., anche a mezzo di “persona incaricata” addetta all’ufficio della Procura della Repubblica, senza che sia necessario né un atto formale di delega, né l’attestazione, da parte del AVV_NOTAIO ufficiale che riceve l’atto, del suo nominativo, dal momento che la stessa ricezione dell’atto presuppone un’attività di verifica dell’identità dell’incaricato, il quale svol un’attività meramente materiale nell’ambito delle funzioni dell’ufficio di cui fa parte, che non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell’ufficio stesso (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, COGNOME, Rv. 284982 – 02; Sez. 2, n. 35345 del 12/06/2002, Cordella, Rv. 222920 – 01).
La veste di nuncius può essere assunta da qualsiasi persona indipendentemente dalle sue qualità o dalle relazioni con il soggetto che ha diritto all’impugnazione – senza particolari limitazioni per quanto attiene alla forma del mandato, che può essere conferito anche oralmente. Non si è ritenuta necessaria l’autenticazione della sottoscrizione dell’impugnante (ex multis, Sez. 1, n. 5045 23/04/1997, PAVV_NOTAIO, Rv. 207649 – 01) ) analogamente a quanto stabilitc& –ni nite avevan spressarnunte — figgatol per la presentazione dell’impugnazione della parte privata a mezzo di incaricato (Sez. U, n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180 – 01). Im
2. Il secondo motivo, relativo all’utilizzabilità della perizia COGNOME eseguita c le forme dell’incidente probatorio, non è fondato. E’ approdo ermeneutico ormai risalente nella giurisprudenza di legittimità che tutti i provvedimenti comunque relativi alla fase di ammissione dell’incidente probatorio, sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Nell’alveo di questo orientamento, mai messo in discussione, sono stati ritenuti inammissibili i ricorsi per cassazione proposti sia avverso ordinanze con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio (Sez. 3, n. 2926 del 14/12/2004, dep. 2005, Boccuti, Rv. 230818) /sia avverso ordinanze di rigetto della richiesta di incidente probatorio (Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014′ Liuzzi, Rv. 260590 -01; Sez. 1, n. 2683 del 12/06/1991, COGNOME, Rv. 187678; SE:!Z. 6, n. 3484 del 28/10/1991, dep. 1992, Parigi, Rv. 189051 e Sez. 4, n. 2678 d& 30/11/2000, dep. 2001, COGNOMEAmiano, Rv. 218480, secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio non solo è inoppugnabile, per la sua natura strumentale ad assicurare il più corretto e spedito iter processuale, ma, non avendo natura decisoria ne’ possibilità di paralizzare lo sviluppo processuale, non può neanche essere considerata abnorme). D’altra parte, il diritto di difesa non è irrimediabilmente leso ma pur sempre preservato perché la richiesta può esser riproposta in sede di formazione della prova, vale a dire dinanzi al giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 1454 del 20/04/1999, Inchingolo, Rv. 213988). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dalla solidità di tali affermazioni non può trarsi come coronario che il rimedio esperibile per far valere la eventuale illegittimità dell’incidente probatorio si quello dell’inutilizzabilità delle prove acquisite con l’incidente suddett eventualmente anche in fase cautelare (in questo senso è rimasta isolata Sez. 1, n. 1223 del 20/03/1992, Modeo, Rv. 190213) e ciò perché tale sanzione, secondo il sistema delineato dal codice di rito, può colpire gli atti processuali di natur probatoria che risultano difformi dal modello legale perché compiuti in “violazione di divieti” stabiliti dalla legge (è la categoria dell'”inutilizzabilità generale”, pre
dall’art. 191, comma 1, cod. proc. pen.) ovvero gli atti della stessa natura ammessi o assunti in violazione di prescrizioni positive assistite da specifica previsione di inutilizzabilità (è la categoria della cosiddetta “inutilizzabilità speciale”).
Nella disciplina dell’incidente probatorio, gli artt. 403 e 404 cod. proc. pen. prevedono ipotesi di inutilizzabilità “speciale”, che, però, non comprendono quella, dedotta dal ricorrente in questa sede, dell’ammissione dell’incidente probatorio al di fuori delle ipotesi di “non rinviabilità” della prova. Né tale ipotesi può integra la violazione di un “divieto” rilevante ai fini dell’applicazione dell’inutilizzab “generale”, posto che l’art. 392 cod. proc. pen. è una norma che contiene solo prescrizioni positive, non già divieti (in questo senso Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, COGNOME, Rv. 271777 – 01 secondo cui “le prove acquisite in sede di incidente probatorio sono utilizzabili anche in mancanza delle condizioni legali della “non rinviabilità” della loro acquisizione” e Sez. 3 , n. 31609 del 19/04/2019, P. Rv. 276046 – 01),
3. Il terzo motivo è fondato.
3.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che l’omessa valutazione delle deduzioni difensive, specie quelle contenute nelle memorie ritualmente depositate, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione, anche con riferimento all’impugnazione di misure cautelari personali, purché investano temi aventi carattere di decisívità (ex multis, Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 – 01).
Il principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui non sono valutate le consulenze di parte attinenti ad aspetti decisivi della res iudicanda.
È stato a quest’ultimo proposito evidenziato, con riferimento specifico alle misure reali ma con argomentazioni a fortiori estensibili alle misure personali, che il tribunale cautelare è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, eventualmente presentata tanto dall’accusa quanto dalla difesa, perché, pur essendo privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale “de libertate”, “decide” in base agli atti eventualmente prodotti dalle parti sicché, se non può svolgere attività istruttorie “nuove”, non può pretermettere l’esame di elaborati tecnici prodotti dalle parti con riferimento ai quali, sussistendo un contrasto di posizioni su punti decisivi del tema cautelare, deve dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati e, dunque, dei riferimenti ai contenuti alle ragioni della prevalenza dei rilievi di carattere difensivo su quelli posti fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, essendo insufficiente tanto il solo generico richiamo alla consulenza tecnica del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e agli altri
atti di polizia giudiziaria, quanto il solo generico richiamo, a consulenze della difesa (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, R, Rv. 281721 – 01).
3.2. L’ordinanza impugnata, discostandosi dai richiamati principi, non ha preso in alcuna considerazione la consulenza redatta, nell’interesse dell’indagato, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nonostante, come ricordato a pag. 2, sia stata allegata dalla difesa all’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e valorizzata dal Giudice delle indagini preliminari ai fini della revoca della custodia cautelare.
Siffatta carenza argomentativa è particolarmente grave se si considera che i rilievi difensivi di natura tecnica pretermessi attengono direttamente al tema quello dell’attendibilità o meno dell’analisi e dei risultati dei prelievi STUP eseguit sulla persona dell’indagato – su cui era incentrato l’appello cautelare del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e che, in esito al giudizio, è stato valutato dal Tribunale investito ex art. 310 cod. proc. pen. in termini radicalmente difformi rispetto al provvedimento appellato.
Il Giudice per le indagini preliminari, nel giustificare la revoca della misura cautelare, aveva evidenziato che le nuove risultanze acquisite in sede di incidente probatorio con la perizia COGNOME avevano inciso profondamente sul quadro indiziario, rendendolo inidoneo a “corroborare la provvisoria riconducibilità soggettiva all’indagato della condotta omicidiaria”. Il perito aveva, infatti, messo in seria discussione “la bontà dell’esame STUB”, affermando apertamente, in sede di esame, che non poteva escludersi il “fenomeno della contaminazione accidentale o innocente”, determinato da fattori esterni. Nella direzione dell’inquinamento del risultato, d’altra parte, militava un dato oggettivo, pacificamente emerso dagli accertamenti peritali, ovvero la contemporanea presenza di particelle di piombo, antimonio e bario nei tamponi di controllo, i kit bianchi.
Il Tribunale, andando di contrario avviso, ha escluso che le anomalie rilevate dal perito abbiano compromesso la genuinità dell’esame STUB e, soprattutto, la sua valenza accusatoria nei confronti dell’indagato, derivante dal rinvenimento nei tamponi eseguiti sulle sue mani di particelle piombo, antimonio e bario (precisamente due particelle sulla mano destra, una su quella sinistra ed un’altra sul tampone di controllo definito “bianco kit pertinente sempre a COGNOME“), rivelatesi compatibili, sia con quelle presenti sul bossolo esploso sequestrato nel luogo del delitto, sia con quelle generate dal bossoli in dotazione all’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla contaminazione prospettata dalla difesa con rilievi condivisi dal G.i.p., i Giudici dell’appello cautelare hanno ritenuto scarsamente persuasivo l’accertamento peritale e “destituito di effettiva probabilità” il sospetto che il peri COGNOME aveva introdotto, e hanno, invece, aderito alle contrarie “osservazioni formulate dal consulente tecnico del AVV_NOTAIO“. Come
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anticipato, non sono state prese in alcuna considerazione le considerazioni del consulente della difesa, solo implicitamente ritenute recessive.
Stante la riconosciuta decisività della questione, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto porre a raffronto le valutazioni provenienti dal perito COGNOME e dai consulenti di entrambe le parti, COGNOME e COGNOME, dando conto delle ragioni della preferenza accordata. Ciò non è avvenuto, con la conseguenza che l’adesione alle osservazioni del consulente COGNOME risulta essere acritica, se non apodittica, perché non giustificata dalla loro maggiore forza persuasiva, sul piano scientifico, o quanto meno, logico, rispetto a quelle del consulente della difesa e del perito, i quali, concordemente tra loro anche se con sfumature diverse, avevano considerato, a differenza del consulente COGNOME, elemento direttamente dimostrativo dell – inquinamento”, sia dell’ambiente in cui sono stati effettuati i prelievi al COGNOME,sia dell’ambiente in cui è stato eseguito il repertamento di tutti i tamponi per il successivo invio al laboratorio, la presenza in più tamponi di controllo effettuati sugli operatori (quelli contrassegnati dalla lettera C relativi prelievi sugli indagati COGNOME e COGNOME), oltre che nel campione Kit bianco effettuato in occasione della preparazione e confezionamento dei reperti inviati al laboratorio del RACIS, di particelle, che, per le loro caratteristiche, potevano essere state rilasciate i sia dal bossolo utilizzato in occasione dell’azione omicidiaria e posto in sequestro / sia dai bossoli che per essere in dotazione all’arma dei RAGIONE_SOCIALE potevano trovarsi negli ambienti in cui erano stati eseguiti i prelievi STUB e la preparazione dei reperti. Proprio tale peculiare situazione rendeva certo per il consulente COGNOME e concretamente possibile per il perito COGNOME il deposito per transfert dall’ambiente inquinato delle particelle presenti sui tamponi di COGNOME, ritenute decisive per la riferibilità a quest’ultimo del colpo di arma da fuoco che aveva causato la morte di COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ogni caso, neanche attraverso il richiamo all’elaborato tecnico del consulente del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, Il Tribunale è riuscito a spiegare perché la contaminazione eventualmente intervenuta nella fase di invio dei reperti al laboratorio, dimostrata dalla circostanza, ritenuta anomala anche dal consulente COGNOME, della presenza di particelle G.S.R. nello stub bianc aboratorio relativo al COGNOME‘COGNOME, non abbia compromesso l’attendibilità del risultato finale dell’accertamento tecnico, una volta dato per pacifico da tutti i tecnici che l’inquinamento degli ambienti di laboratorio può determinare il deposito accidentale di particelle di GSR su tutti i tamponi presenti e non solo su quelli utilizzati dagli operatori (pagg. 9 e 10).
Il quarto motivo, relativo alle esigenze cautelari, è fondato.
4.1. All’appello ex art. 310 cod. proc. pen. si applica la disciplina generale dettata per le impugnazioni, per quanto non disciplinato specificamente in modo diverso, compreso il carattere devolutivo di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà è, pertanto, limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame ed a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti, con la precisazione che altro è il punto della decisione altro sono le contingenti deduzioni, di argomenti e fatti, a sostegno delle richieste afferenti quel punto, deduzioni rispetto alle quali va esclusa alcuna preclusione da effetto devolutivo (ex plurimis da ultimo Sez. 6, n. 34130 del 07/07/2023, B., Rv. 285174 – 01
Il delineato effetto devolutivo trova un pacifico limil:e nella peculiare fattispecie dell’appello della parte pubblica avverso il diniego di emissione dell’ordinanza cautelare.
Consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che “l’impugnazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice d’appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’adozione delle misur cautelari e dunque questi, quando intenda accogliere l’impugnazione, è tenuto a pronunciarsi anche in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari non considerate dal primo giudice” (più di recente Sez. 6, n. 17749 del 01/03/2017, Friggi, Rv. 269853 – 01). Per converso, è considerato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che raccoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all’applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010 – 01).
4.2. La medesima ratio di esaminare un punto “strettamente connesso e dipendente” a quello devoluto perché relativo ad una condizione legittimante l’emissione della misura sussiste nell’ipotesi, oggetto del presente giudizio, in cui ad essere appellato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è la revoca dell’ordinanza applicativa della misura cautelare per il sopravvenuto venir meno dei gravi indizi di colpevolezza. Anche in questo caso, a prescindere dall’originaria motivazione dell’ordinanza genetica e del contenuto delle deduzioni della parte appellante limitate soltanto alla gravità indiziaria, è ineludibile per il giudice che applica misura, conferendo nuovamente efficacia ad una misura illegittimamente revocata per questioni legate alla valutazione del quadro indiziario, compiere una verifica
giurisdizionale sulle esigenze cautelari che sono condizioni legittimanti insuscettibili, per la loro natura, fattuale e giuridica, di subire forme di preclusion derivanti da precedenti valutazioniarneno che queste ultime siano collegate alla provvista indiziaria in relazione alla quale pacificamente opera il giudicato cautelare (Sez. 2, n. 4046 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254435 – 01), perché il loro apprezzamento dipende da circostanze necessariamente mutevoli nel tempo (Sez. 6, n. 41119 del 18/09/2013, COGNOME, Rv. 256920 – 01).
4.3. Il Tribunale ha valutato esclusivamente il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, trascurando che l’ordinanza genetica era stata revocata e che, pertanto, doveva essere rivalutato il quadro cautelare tenendo conto della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione della contestazione del reato di omicidio.
5. Il quinto ed ultimo motivo è parimenti fondato.
La difesa ha documentato l’intervenuta dichiarazione di inefficacia della misura cautelare limitatamente all’imputazione di cui al capo b), per decorso dei termini massini di custodia cautelare in epoca precedente all’ordinanza di revoca. In parte qua l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza necessità di ulteriori adempimenti in capo al giudice del rinvio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto. L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annulla con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, che, alla luce dei principi di diritto sin qui ricordati, dovrà, in piena libertà cognitiva, colmare lacune motivazionali riscontrate sia in tema di gravi indizi di colpevolezza che di esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen Così deciso, in Roma 1 Marzo 2024.