Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13273 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13273 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME n. Torchiara (Sa) 01/11/1969
avverso l’ordinanza n. 6/25 del Tribunale di Salerno del 27/01/2025
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore gE resale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatan”ente all’adeguamento delle esigenze cautelari;
sentita per la ricorrente l’avv. NOME COGNOME in sostituzione deg i avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha respinto GLYPH pello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari c iposti con ordinanza del 30/09/29024 in relazione alle accuse provvisorie di tu tatíva d’asta continuata (artt. 81 cpv., 110, 112, 353, 61 n. 9 cod. pen., capi A e B) e corruzione propria aggravata (artt. 110, 319, 319-bis cod. pen., cz pl) C) contestatele in concorso, fra gli altri, con il fratello NOME COGNOME scuett qualificato dei predetti reati in veste di Sindaco del Comune di Capzic::io Paestum e di Presidente della Provincia di Salerno.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell’imputata – essendo nelle more il procedimento transitato alla fasii. , del dibattimento – deducendo i motivi di ricorso di seguito esposti.
2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 274, lett. a, cod. proc. per: per avere il Tribunale indebitamente esteso alla ricorrente il pericolo di inquina let ento probatorio ascritto ad altri coimputati nonostante l’allegazione del fatto nuovo dell’intervenuta dismissione della carica di amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE società beneficiaria delle condotte corruttive delineate dalla pubblica accusa.
2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 274, lett. c, cod. proc. pèn per avere il Tribunale travisato il significato delle risultanze istruttorie, attritIl alla ricorrente di avere svolto il proprio ruolo all’interno di un più gen arale sistema corruttivo laddove risulta che il suo coinvolgimento è stato circcs:Titto all’unico episodio oggetto dell’imputazione provvisoria di cui al capo C, attr:1).erso i rapporti instauratisi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Seguendo il medesimo percorso argomentativo di precedenti orclirianze intervenute nella più ampia vicenda processuale, il Tribunale ha confern.:. to la decisione del G.i.p. di Salerno di negare la revoca della misura coercitiva ir atto o quanto meno di attenuare il regime cautelare nei confronti di NOME COGNOME, già legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società coinvolta nella n ,ir enda processuale che vede in posizione assolutamente preminente il fratello NOMENOME COGNOME.
Ora, che la ricorrente sia risultata beneficiaria delle condotte illeciti? de congiunto e di quanti lo hanno coadiuvato e che sia stata non solo pienamente consapevole ma in parte anche concorrente nella commissione di riuelle condotte, è circostanza che il Tribunale ha esposto con dovizia di particDI ari in tutte le ordinanze dedicate alla vicenda, secondo cadenze argomenlative insuscettibili di critica sotto il profilo dei vizi della motivazione.
Il diniego della revoca e/o attenuazione del regime cautelare viene, tut:avia, giustificato sulla scorta di considerazioni che risultano, invece, censurabili alla stregua degli stessi parametri di valutazione.
Con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a, cod. proc. pen.), vale ricordare che a pag. 18 l’ordinanza fornisce una sp(:cifica descrizione del peculiare il modo di comunicare tra il coindagato NOME COGNOME e l’ing. NOME COGNOME dipendente comunale, che avveniva mediante scair )io di cd. ‘pizzini’ così da evitare ai colloquianti di parlare a voce all’interno della sed comunale.
Lo stesso COGNOME commissionava anche una bonifica elettronica del suo Ufficio di Sindaco alla ricerca di dispositivi di captazione (v. ancora a pag. 18) facendo compiere analoga operazione, unitamente al suo braccio destro NOME COGNOME dopo aver subito perquisizione e sequestro di documenti, p .esso il suo ufficio di Presidente della Provincia di Salerno.
Almeno in una circostanza, inoltre, prima di avviare una conversazione Oe visu con tale COGNOME, si recava in un’altra stanza dove depositava il proprio telefono cellulare e quello del suo interlocutore (pag. 19 ord.).
In sede di perquisizione, infine, venivano rinvenuti tre esemplari della medesima Delibera Comunale del 21 ottobre 2021 (indizione della prima g ara di appalto) a dimostrazione della pervicace attitudine dell’COGNOME e di alcì. n suoi collaboratori nell’amministrazione comunale a manipolare il dato documentale probatorio.
Evidenziate le situazioni di concreta ricorrenza del pericolo, il Tribunale
sostiene, inoltre, che esso riguardi anche la ricorrente, “in quanto d’retta beneficiaria dell’azione corruttiva” (pag. 23 ord.).
Trattasi, tuttavia, di motivazione apodittica e sostanzialmente man ,:ante poiché facente riferimento a comportamenti propriamente ascrivibili al congiunto e coindagato NOME COGNOME e ai suoi collaboratori e non alla persona della ricorrente, cui non viene, invece, addebitata alcuna specifica condotta at:a ad influire sulla genuinità degli elementi e delle fonti di prova.
Quanto alla allegata dismissione della carica sociale, in corrispondenza cqn le dimissioni del fratello dalle cariche pubbliche ricoperte, il Tribunale non :si:: lega, inoltre, nella maniera dovuta in che modo tale evenienza non possa costiU -e un fattore di rinnovata valutazione della necessità e dell’adeguatezza del regime cautelare, risultando l’imputata incensurata e non nella condizione di inf u re in maniera diretta su meccanismi amministrativi potenzialmente forieri di i. Iteriori violazioni della legge, sostanzialmente al traino, dunque – pur con le i -il:: icate ricadute in termini di indebiti benefici percepiti – delle iniziative antigiuridi ,:in e del congiunto.
Per le regioni sinteticamente ora esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per rinnovato esame.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribuni: le di Salerno competente ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso, 19 marzo 2025