Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41683 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41683 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 3/07/2025 del Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato l’ordinanza emessa il 20 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L’Aquila con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 commi 1, 2, 3 del d.P.R. ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 81 cpv, 110 cod. pen., 73, comma 1, 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione agli artt. 273, 274 cod. proc. pen., 6 CEDU, 24, 111 Cost., 125, 292 e 309 cod. proc. pen. e nullità dell’ordinanza per carenza di motivazione in ordine alla posizione soggettiva dell’indagato. Deduce che il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del riesame hanno omesso di fornire una motivazione autonoma e individualizzata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla posizione specifica del ricorrente, che i giudici di merito si sono limitati a recepi acriticamente le acquisizioni investigative formulando affermazioni generiche in ordine alla pericolosità del NOME e che i giudici di merito hanno completamente omesso di motivare la sussistenza di esigenze cautelari relativamente alla posizione del NOME. Deduce, inoltre, che il Tribunale del riesame, pur potendo integrare l’ordinanza applicativa della misura cautelare, ha rinvenuto le ragioni di cautela proprio sulla scorta dell’ordinanza genetica che nulla dice in merito alle esigenze cautelari, che l’indagato è stato considerato partecipe di un sodalizio criminoso per due singoli episodi che nulla provano in ordine al ruolo di partecipe di un’associazione, che il Tribunale del riesame ha ritenuto che la partecipazione dell’indagato al sodalizio emergesse dai fatti descritti nell’informativa finale richiamati nell’ordinanza applicativa, che tale approccio costituisce una mera adesione acritica alle risultanze investigative priva di confronto con gli elementi a discarico e le specifiche contestazioni mosse dalla difesa e che una motivazione mancante o apparente, quale quella che consiste in vuote formule di stile, priva di qualsiasi riferimento contenustico e di enucleazione degli specifici elementi indizianti, non può essere sanata dal potere di integrazione del Tribunale del riesame in quanto tale potere-dovere non opera in caso di motivazione mancante o apparente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 272, 273, 274 cod. proc. pen., 6 CEDU, 24, 111 Cost., 125 e 309 cod. proc. pen., insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e mancanza di prova della partecipazione al sodalizio e mancata partecipazione al reato fine di cui al capo 2). Deduce che l’impianto accusatorio adottato dal Giudice per le indagini preliminari in adesione all’informativa di P.G. è stato recepito con “copia e incolla” dal Tribunale del riesame, che la motivazione dei giudici della cautela e del riesame è generica e non calata rispetto alla posizione individuale del NOME, che il Tribunale ha basato la propria decisione su due condotte consistenti nel pagamento della somma di euro 800,00 come pagamento del canone di locazione del capannone di Piadena
Drizzona e sul noleggio di un furgone con il quale il NOME avrebbe accompagnato il sodale dell’associazione RAGIONE_SOCIALE al predetto capannone, che nessun apporto al sodalizio o per il compimento di reati fine è ravvisabile nei due episodi, che il pagamento dell’importo di euro 894,50 per un importo inferiore al canone di locazione pattuito o il noleggio di un veicolo non sono sufficienti per configurare un inserimento stabile nel sodalizio né una partecipazione consapevole, che per analoga condotta di pagamento di tale COGNOME “il RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto opportuno indagare”, che la chiara disparità di trattamento a fronte di condotte identiche non motivata dal Tribunale consente di rimarcare la mancanza di una motivazione, che il viaggio a Milano dell’indagato e la permanenza in tale luogo sono stati giustificati dalla difesa con la necessità del COGNOME di sottoporsi a colloqui di lavoro come confermato dalle intercettazioni, che in un occasione il NOME ha fornito un passaggio all’amico COGNOME presso l’opificio ove sarebbe stata coltivata la marijuana ma il NOME dopo aver lasciato il COGNOME all’esterno non è entrato nel capannone, che dopo la sosta presso il capannone l’indagato ha ripreso il percorso presso l’abitazione di NOME COGNOME ove aveva trovato collocazione, che la finalità lavorativa del soggiorno in Lombardia è confermata dalla conversazione RIT n. 23/2014, che dopo pochi mesi l’indagato si è trasferito a Porto S. Elpidio per svolgere attività di facchino e che gli episod considerati sono isolati, occasionali e sprovvisti del necessario vincolo di permanenza e adesione a un programma criminale comune.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen., 6 CEDU, 24, 111 Cost., 125 e 309 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale del riesame ha confermato l’applicazione della custodia cautelare in carcere basandosi su una presunzione di adeguatezza della misura più afflittiva senza effettiva valutazione della proporzionalità e del principio del “minore sacrificio necessario”, che il Tribunale non ha operato una valutazione individualizzata della posizione dell’indagato, che non sono stati considerati gli elementi specifici addotti dalla difesa quali l condotta lavorativa lecita e documentata del NOME, il suo radicamento nel tessuto socio-lavorativo e l’assenza di comportamenti elusivi o di inquinamento probatorio, che i fatti contestati risultano risalenti nel tempo con conseguente affievolimento delle esigenze cautelari, che non è dato ritenere un perdurante collegamento con l’ambiente in cui i delitti sono maturati, che l’indagato attualmente è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato come facchino e che in presenza di attività lavorativa lecita, regolare e documentata, misure meno afflittive, quali l’obbligo di dimora e presentazione alla P.G. ovvero, in via subordinata, gli arresti domiciliari appaiono certamente sufficienti a garantire il rispetto delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente avendo a oggetto comuni doglianze relative al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato. Deve rilevarsi che le censure difensive, pur essendo stato operato frequente riferimento alle esigenze cautelari, riguardano, in sostanza, il profilo della gravità indiziaria.
1.1. Giova innanzitutto evidenziare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01). Va anche evidenziato, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, COGNOME, che «Il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quel enunciato nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una propria autonomia, non rappresenta altro che l’insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorrente contesta la tecnica del “copia-incolla” asseritannente impiegata dal Tribunale, senza tuttavia evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione sicché la doglianza è generica. Infatti, la censura di omessa valutazione da parte del giudice di appello dei motivi articolati con l’atto d gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo il ricorso contenere la preci prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Nel caso in esame si è certamente al di fuori dell’ipotesi della motivazione dei provvedimenti redatti con la tecnica del c.d. “copia-incolla” che ricorre quando dal tenore del provvedimento non risultino le ragioni del convincimento su punti rilevanti per il giudizio (Sez. 4, n. 22694 del 21 aprile 2023, COGNOME, Rv. 284775 – 02). Invero, l’ordinanza applicativa della misura
cautelare, richiamata dal Tribunale e, dunque, facente parte dell’apparato motivazione censurato, pur operando plurimi riferimenti al contenuto dagli atti di indagine, dà conto della genesi dell’attività investigativa che ha consentito di individuare il sodalizio, dell’attività tecnica e dei servizi dinamici che hann consentito di delinearne l’esistenza e di individuare il ruolo dei singoli indagati, della disponibilità da parte dei sodali di forme di comunicazione “protette” e di codici comunicativi collaudati, della complessa articolazione sul territorio del gruppo, dell’esistenza di diversi luoghi ove decidere e svolgere l’attività delittuosa, dell’esistenza di rapporti con altre organizzazioni criminali ed esamina il ruolo dei singoli associati e, tra gli altri, del NOME, con particolare riferiment reato fine di cui al capo 2) indicando gli elementi fattuali (noleggio e spostamenti del furgone, pagamento del capannone dove è stata sequestrata la coltivazione di stupefacente) che fondano la gravità indiziaria.
Il Tribunale del riesame, dopo aver richiamato il contenuto dell’ordinanza genetica in ordine alla sussistenza della contestata associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90, evidenzia il carattere continuativo e sistematico dell’attività di produzione e commercio dello stupefacente con coltivazione di cannabis fino al febbraio 2024, l’offerta in vendita di un cospicuo quantitativo di amnesia (sostanza composta da hashish e marijuana) nel marzo 2024, un ordine di acquisto e trasporto di cocaina nel luglio 2024, la disponibilità di plurimi luoghi (capannone, autonoleggio, appartamento, villa) per lo svolgimento delle attività del sodalizio, l’utilizzazione di plurimi veicoli e, conclusivamente, definisce vasto complesso indiziario raccolto come una vera e propria impresa illecita. Individua, poi, gli elementi che convergono univocamente nell’attestare l’adesione dell’odierno ricorrente al sodalizio, quali un versamento funzionale al pagamento del canone di locazione del capannone di Piadena Drizzona, sede della coltivazione della marijuana (scoperta e sequestrata il 29 febbraio 2024), materialmente eseguito in favore del soggetto che curava di regola i pagamenti al locatore e il noleggio di un furgone, con il quale il NOME aveva toccato varie città e sostato presso il suindicato capannone, a bordo del quale veniva ripreso con il coindagato NOME COGNOME (soggetto di primo piano del sodalizio, dedito anche alla gestione e coltivazione della marijuana nel capannone). Il Tribunale, evidenzia, poi, altri movimenti e contatti del NOME, ritenendo che le attività rilevate fossero funzionali alla collaborazione con l’associazione e, in particolare, alla produzione di sostanza stupefacente. Il Tribunale dà anche conto dei rilievi della difesa confutando anche la lamentata diversità di valutazione operata per la NOME e l’assunto difensivo secondo il quale gli spostamenti del ricorrente fossero finalizzati alla partecipazione a colloqui di lavoro. Al riguardo il Tribunal ha evidenziato come la NOME, a differenza del NOME, non è risultata in contatto
con gli altri sodali e che la presenza del COGNOME nei luoghi oggetto di indagine non fosse funzionale al reperimento di lavoro stante l’accertato intrattenimento con il sodale COGNOME. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ne ha ritenuta la sussistenza condividendo le valutazioni del giudice per le indagini preliminari e, in particolare, evidenziando l’ampia disponibilità mostrata dal COGNOME nel mettersi a disposizione del sodalizio.
In definitiva, le doglianze del ricorrente, oltre a essere, come già evidenziato, in parte generiche, sono manifestamente infondate poiché meramente reiterative di censure già esaminate dal Tribunale con motivazione esente da censure logico-giuridiche.
1.2 Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nei termini sopra indicati e che le stesse fossero contenibili unicamente con la custodia intramuraria essendo l’unica che garantisca un controllo sulle comunicazioni dell’indagato che consentirebbero, suo tramite, una ripresa delle attività sospese.
Con riferimento alla doglianza relativa al tempo trascorso dai fatti (da valutare, quando di entità rilevante, anche quando si proceda per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. secondo Sez. 6, sent. n. 21809 del 4 giugno 2025, Bathoria, Rv. 288276 – 01) deve rilevarsi che dal tenore complessivo dell’ordinanza e dall’adesione del Tribunale alla valutazione delle esigenze cautelari operata dal primo giudice risulta come l’associazione sia stata ritenuta operare stabilmente e in modo seriale sicché risulta valutato il profilo temporale in argomento.
Risulta, inoltre, implicitamente valutata la deduzione difensiva dello svolgimento di attività lavorativa e dell’adeguatezza di misure cautelari meno gravi avendo il Tribunale del riesame evidenziato la necessità della custodia in carcere per evitare la riattivazione di contatti funzionali alla ripresa dell’atti che non potrebbero essere logicamente impediti con misure cautelari meno gravi.
Tale apparato motivazionale ancorché connotato da sinteticità appare logico, lineare e come tale esente da vizi sindacabili in questa sede. Pertanto, anche in questo caso le doglianze difensive risultano reiterative delle questioni già esaminate dal Tribunale del riesame.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. Deve disporsi l’adempimento indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/11/2025.