Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25931 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 11/06/1996
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
In difesa del ricorrente COGNOME è presente l’avvocato COGNOME del foro di NAPOLI che, non concordando con le conclusioni del Procuratore Generale, dopo aver illustrato brevemente i motivi di doglianza insiste nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Tribunale per il riesame di Napoli, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 28 novembre 2024 – 13 gennaio 2025 ha parzialmente confermato (escludendo solo l’aggravante della transnazionalità) il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17 settembre 2024 ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 74 (capo n. 7 dell’editto: da settembre 2021 a marzo 2023, al fine di favorire il clan COGNOME e 73 (capi nn. 17 e 18, per avere cioè il 14 settembre 2022 detenuto e trasportato cocaina), del d.P.R. 9 ottobre 1990.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.
2.1. Sintetizzati gli antefatti, con il primo motivo censura violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, che sarebbe meramente apparente e, dunque, mancante, con riferimento alla insussistenza della autonoma valutazione prescritta dagli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, letE. c), cod. proc. pen., in quanto, ad avviso del ricorrente, il Tribunale per il riesame avrebbe dovuto pronunziare l’annullamento dell’ordinanza impugnata anziché integrarne, peraltro solo apparentemente, la motivazione che risulta essere deficitaria.
Avendo l’ordinanza genetica impiegato la tecnica del “copia e incolla” rispetto alla richiesta del P.M. ed avendo dedicato alla posizione associativa di Ascione le poche e generiche considerazioni che si leggono alla p. 187, ove, in sostanza, si assume che la prova della intraneità associativa si ricavi solo da quella della commissione dei reati-satellite, il Tribunale per il riesame ha ritenuto, con la motivazione che si rinviene alle pp. 2-5 dell’ordinanza, essere presente, sia pure In forma sintetica, la necessaria valutazione autonoma. Tale ragionamento sarebbe, però, erroneo ed illegittimo, in quanto, a monte, vi sarebbe una totale mancanza di motivazione autonoma, ergo: un vizio insanabile; e ciò con specifico riferimento al capo n. 7) dell’editto. Peraltro, il Collegio distrettuale si sareb limitato ad una mera asserzione non confortata dal richiamo a precise pagine o punti in cui si rinverrebbe la motivazione autonoma.
Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti, tra cui Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 273451, secondo cui «È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all’eccezione difensiva relativa alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l’adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo
generico e sintetico, che il giudice, “in più parti”, ha inserito le proprie conclusi ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi a pagine dell’ordinanza possa rinvenirsi l’autonoma valutazione che l’art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità» (esattamente in termini, già Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, COGNOME, Rv. 267994).
2.2. Tramite il secondo motivo lamenta ulteriore violazione degli articoli 546 e 125 cod. proc. pen. e, nel contempo, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale per il riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo num. 7) della rubrica.
Si rammenta avere già NOME COGNOME in apposita memoria difensiva depositata al Tribunale per il riesame, sottolineato che l’indagato non era stato destinatario di alcuna chiamata dl correità da parte di collaboratori di giustizia, che Io stesso non era mai stato coinvolto, nemmeno indirettamente, in intercettazioni ove altri pFetesi associati facevano chiari riferimenti all’esistenza d cassa comune o a somme di denaro corrisposte agli associati o a regali In occasioni di festività o a trasferte all’estero, comparendo negli atti di indagine soltanto nell data dei due delitti-fine, entrambi contestati come commessi il 14 settembre 2022, ma che, appunto, dalla mera commissione dei due reati- satellite il Tribunale per il riesame ha desunto la intraneità associativa. E ciò senza adottare una “motivazione rafforzata”, Trascurando che il 14 settembre 2022 si era verificata una compravendita isolata, non preceduta né seguita da altri fatti.
Il Collegio distrettuale, in particolare, ha ritenuto di poter desumere la affecti societatis in virtù della “familiarità” che emergerebbe daII°unico dialogo intercettato intrattenuto da NOME COGNOME il 14 settembre 2022, che lascerebbe intendere un rapporto consolidato nel tempo, nonostante la constatazione, che si legge alla p. 28 del provvedimento, che COGNOME fosse stato monitorato in maniera marginale e per e per un tempo relativamente breve e malgrado Ascione sia stato visto soltanto tre volte recarsi nel deposito di Gricignano di Aversa, tenuto sotto osservazione dalla polizia giudiziaria per ben nove mesi, cioè dal 14 aprile al 23 settembre 2022. tn sostanza, il ragionamento del Tribunale per il riesame sarebbe meramente congetturale.
2.3. Con l’ultimo motivo si duole di mancanza e mera apparenza (artt. 125 e 2929, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.) della motivazione in tema di esigenze caute/ari, avendo i decidenti trascurato sia che i fatti contestati sono cronologicamente ricompresi, al più (capo n. 7), tra settembre 2021 e marzo 2023, sia la rilevante distanza temporale dall’ultimo episodio, risalente al 14 settembre 2022 (capi n. 17 e 18), cioè a più di due anni prima dell’adozione della misura, emessa il 17 settembre 2024, senza che il ricorrente sia mai più stato visto in seguito.
E in tema di necessità di valutazione del tempo “silente” decorso dal fatto, si richiamano più precedenti di legittimità, sia a Sezioni semplici (: Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 267160). Si sottolinea, infine, la incensuratezza dell’indagato, già documentata tramite allegato alla memoria depositata il 28 novembre 2024, e si censura il mancato confronto con le ragioni svolte dalla Difesa in tema di esigenze cautelari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il 5 febbraio 2025 è stata chiesta dalla Difesa la discussione del ricorso.
Il P.G. RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 2 marzo 2025 ha chiesto rigettarsi l’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. I motivi di ricorso possono essere presi in esame unitariamente in quanto, indipendentemente dalla loro articolazione, risultano
avere a oggetto l’omessa valutazione delle doglianze di difensive e il travisamento degli elementi indiziari. Occorre, in primo luogo, rilevare che tutte
le doglianze risultano reiterative di argomenti sottoposti al Tribunale del riesame e prive di effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato,
risolvendosi in censure che vanno tutte disattese-
6. In particolare il Tribunale non si è limitato a richiamare il contenuto dell’ordinanza genetica ma ha sviluppato un’autonoma motivazione in replica alle
deduzioni difensive.
• insussistenza del graviindizi), va osservato
7. Quanto al secondo motivo ( GLYPH
atto che alle pp. 22-31 dell’ordinanza non ci si limita, diversamente da quanto rappresenta il ricorrente, a basarsi su una mera ‘familiarità” nell’unico
nel no rso della, pur unica, unica giornata dei dialogo intercettato:
invece,
. ìnnaato di mostrative
14 settembre del 2022 si registrano più condotte dell ai consorzio criminale, ricevendo il delicato
della intraneità del medesimo
GLYPH
incarico, che denota fiducia da parte dell’associazione, Pi corriere di importanti carichi di droga ed interloquendo, sentendosi, ‘per slrì ammissione”, a casa propria, con soggetti strettamente legati dal punto di v GLYPH familiare ai vertici del gruppo. Onde motiva zìone sufficiente, logica e congrua da parte del provvedimento impugnato.
Con riferimento al terzo motivo ( mancanza dì motivazione in GLYPH ‘Ti: di (.isigenze cautelari / mancata valutazione circa la significatività GLYPH . trascorso dal fatto -dl a! GLYPH · anni – la motivazione cric? alle pp. i 2 2 dell orcfirapza impug nata api. re rio sull’ari delle esigenze cautelari che sulla scelta della misura, anche tenuto conto che il Tribunale ha confermato la finalità di agevolazione del clan camorristico (pp. 28 e21.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve rigettato e il ricorrente deve essere 5 condannato al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti prescritti cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle apese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
GLYPH SORE PRESIDENT
Così deciso, il 14 p marzo 2025 ctr .3