Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34286 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia il 07/05/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta da! AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Perugia ha respinto la richiesta di riesame AVV_NOTAIO –rso l’ordinanza pronunciata dal AVV_NOTAIO per lE.2 AVV_NOTAIO preliminari di Per,igia in data 23 aprile 2024, con cui è stata applicata a NOME la misura caulare della custodia in carcere.
Secondo il provvisorio atto imputativo, il rtcorrente avrebbe illecitame detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina per complessivi gr. 128,6 hashish per gr.0,294.
Ricorre l’indagato con atto del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo con un unico ed articolato motivo, sinteticamente riportat nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge in agli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, cod. proc. pen. nonché insufficienz contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta la difesa che il provvedimento impugnato sia deficitario con riguardo al presupposto della autonoma valutazione del quadro indiziario da par del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO le AVV_NOTAIO preliminari.
Il AVV_NOTAIO delle AVV_NOTAIO, dopo avere meramente riprodotto, nella par descrittiva del fatto, il contenuto della richiesta cautelare, non aveva dato degli elementi che lo avevano indotto a ritenere la gravità indiziaria in rel alla contestata condotta detentiva, e ad attribuire la stessa al ricorrent invece – o non anche – al proprietario e conducente del veicolo al cui inter droga era trasportata, NOME COGNOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame, pur ritenendo fondata la doglianza, aveva di fa integrato la motivazione ritenuta carente, assumendo che fossero esaustive deduzioni del primo AVV_NOTAIO in ordine alla attribuibilità della condotta al rico ed alla esclusione della droga ad uno personale, pur se espresse “nella p relativa alla valutazione delle esigenze cautelari”.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIOatore general NOME COGNOME, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento è st trattato in camera di consiglio senza l’intervento delle parti.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
La dedotta carenza di autonoma valutazione da parte del AVV_NOTAIO preliminari è priva di pregio.
La difesa lamenta che la motivazione dell’ordinanza del riesame, in punt di gravità indiziaria, sia viziata perché desunta dai passaggi argomenta sviluppati anche nella ordinanza genetica, relativi alle esigenze cautelari.
L’autonomia dovrebbe sussistere, secondo tale prospettiva, tra valutazione dei gravi indizi, da una parte, e quella delle esigenze, dall’alt
Di contro, il requisito dell’autonoma valutazione previsto dall’art. comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità con riferime all’ordinanza cautelare genetica, in coerenza con la sua natura di provvedim “inaudita altera parte”, è funzionale a garantire l’equidistanza tra l requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 85 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603 – 01). Da non confondere con originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento caut emesso dal giudice per le AVV_NOTAIO preliminari rispetto alla richiesta del p ministero (come chiarito, tra le molte, da Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, F Rv. 282506 – 02), tale autonomia esige una adeguata valutazione critica, da p del giudice, degli elementi sottoposti al vaglio giurisdizionale nella richi pubblico ministero, e deve riguardare tanto il profilo della gravità indiziaria quello delle esigenze cautelari, ossia entrambi i pilastri fondativi della cau
Ciò posto, la struttura argomentativa dell’ordinanza in materia cautelar tuttavia considerata come una entità unitaria e la rigida separazio valutazione della gravità indiziaria e valutazione delle esigenze cautelari, e dalla difesa, non è imposta affatto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. alcuna altra prescrizione normativa. La considerazione promiscua di uno ste elemento, sia ai fini indiziari che in relazione alle esigenze, non integra un vizio rilevante e nella specie, non si è tradotta, per sé sola, contraddittorietà motivazionale.
Ritiene il Collegio che siano invece fondate – sia pure sulla bas argomentazioni in parte diverse da quelle sviluppate in ricorso – le doglian cui il provvedimento impugnato evidenzia un contenuto argomentativo non congruo in rapporto: a) alla destinazione della sostanza – almeno per que riguarda l’hashish – al consumo personale; b) alla attribuzione all’uno all’altro dei correi della cocaina rinvenuta all’interno dell’autovettura e sequestro.
Nella ordinanza impugnata – conforme a quella genetica, con la quale si integra a formare un unitario corpo motivazionale – sono stati valorizzati, della attribuzione della condotta detentiva dello stupefacente di cui al provv atto imputativo a COGNOME e della sua destinazione a fini diversi dall’es consumo personale, i seguenti elementi fattuali:
la sostanza stupefacente oggetto di addebito era rinvenuta nell’immediat disponibilità del ricorrente e, specificamente, la cocaina sotto il sed passeggero dallo stesso occupato, l’hashish all’interno del suo calzino;
nella tasca dello sportello adiacente al sedile anteriore destro ove egli s era collocata una bottiglia modificata per fumare la cocaina;
erano altresì rinvenuti, nella borsa a tracolla di NOMENOME un bilancino di prec
e, nella tasca dei suoi pantaloni, la somma di euro 240,00, di cui lo stesso, di fonti di reddito lecite, non era in grado di giustificare la provenienza;
all’interno dello zaino di altro passeggero, trasportato sul sedile pos dell’autovettura – separatamente giudicato – era contestualmente rinvenuta a sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo non meglio precisat
Ciò posto, è principio consolidato che non compete a questa Corte potere di revisione degli elementi fattuali delle vicende indagate, come ricos dai Giudici della cautela, ove vi sia congruità delle argomentazioni spese ris al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sanso Rv. 269438). Compito di questa Corte di legittimità è, difatti, verificare AVV_NOTAIO del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hann indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’inda controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deg elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospett dei procedimenti incidentali “de libertate” (si veda, tra le tante, Sez. 2, n del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Con riferimento ai dinanzi evidenziati profili, le motivazioni del Tribun del riesame difettano di univocità e congruenza logica.
5.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in materia d stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qual la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggett soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogici motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463
Nel caso in disamina, l’ipotesi d’accusa, con riferimento all’hashish, n corroborata da elementi che facciano escludere l’ipotesi della destinazione ad esclusivamente personale, avuto riguardo non solo al modestissimo quantitativ sequestrato, che non attinge la soglia detenibile sulla base delle t ministeriali, ma anche al suo rinvenimento sulla persona del ricorrente, all’in
di un suo indumento, ed alla presenza di una bottiglia per il fumo – e dunque il consumo di stupefacenti – presso la postazione occupata dal ricorrente.
A proposito della disponibilità finanziaria dell’indagato – richiamata Giudici del merito – non appare particolarmente significativa, sì da giustifica presunzione di dedizione allo spaccio, la somma di 240,00 euro rinvenuta nel sua disponibilità esclusiva, ancorchè si tatti di soggetto immi clandestinamente, destinatario di provvedimento di espulsione e privo di redd da lavoro dipendente, non potendosi escludere proprio da parte di immigra irregolari lo svolgimento di attività lavorativa in nero.
Del resto, la destinazione a fini diversi dall’autoconsumo non configura u causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incrimina sicché non è onere dell’imputato darne la prova, mentre grava sulla pubbli accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (Sez. 6, n. 26738 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614; v. anche Sez. 6, n. 11025 del 2013, rv 255726, quanto alla rilevanza del parametro della capacità patrimoniale, anche fini della precostituzione di scorte per uso personale).
Nella ordinanza impugnata, l’ipotesi d’accusa non è dunque corroborata da elementi di univoco significato quanto alla destinazione dell’hashish.
5.2. Venendo alla cocaina attribuita alla disponibilità di NOME, pe quantitativo (gr. 128,61) tale da non lasciare presumere la destinazione ad personale esclusivo, deve rimarcarsi che essa è stata rinvenuta al di sott sedile ove il ricorrente era trasportato. La inverosimiglianza dell’ipotesi quale essa potesse appartenere, in via esclusiva, all’altro passeggero, sedu sedile posteriore del veicolo, è fondata dai Giudici di merito sul da rinvenimento di altra sostanza del tipo cocaina all’interno dello zainetto d diverso soggetto, nei cui confronti si è separatamente proceduto, e dunque presupposto logico che questi non avrebbe avuto motivo di riporre altrove stupefacente della stessa tipologia.
Si tratta di un’argomentazione che trova smentita nella massima d esperienza per la quale il frazionamento e l’occultamento in luoghi disti quanto illecitamente detenuto è un accorgimento usuale al fine di eludere possi controlli di polizia e di ridurre o ripartire i correlati rischi. In ogni ca occultato al di sotto del sedile anteriore era nella disponibilità – forse a agevole – del conducente o del passeggero seduto nella parte posteriore, piutt che di quello trasportato sul sedile anteriore, che per certo non ne aveva nep percezione diretta.
Il solo dato dotato di rilevanza significativa al riguardo, rimarcat Tribunale, appare essere il rinvenimento di un bilancino di precisione all’inte
della borsa del ricorrente, ma, in mancanza del possesso di altri utensili o mat necessari ai fini della pesatura e confezionamento di dosi da spaccio (cellophane o nastro isolante) e – lo si ripete – a fronte della meramente conget attribuzione allo stesso della disponibilità della cocaina occultata nell’abitaco appare esaustivo.
La struttura argomentativa della decisione, basata su criteri inferenz non appropriati, con esiti all’evidenza privi di coerenza logica, non cond dunque, ad esiti appaganti quanto alla riferibilità in termini indiziari della c detentiva alla persona del prevenuto, con riguardo alla cocaina.
Si impone, conclusivamente, l’annullamento della ordinanza impugnata e di quella genetica senza rinvio in quanto non si delinea alcuna possibilità luce degli elementi individuati nei provvedimenti di merito, di un ulteriore svil motivazionale.
Va conseguentemente disposta l’immediata liberazione dell’indagato, se non detenuto per altro titolo.
La Cancelleria provvederà agli incombenti comunicativi nei confronti del AVV_NOTAIOatore Generale in Sede, come previsto dall’art. 626 cod. proc. pen.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del GIP del Tribunale di Perugia del 23 aprile 2024. Ordina l’immediata liberazione di NOME COGNOME se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per l’immediat comunicazione al AVV_NOTAIOatore Generale in Sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 4/07/2024