Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Tortorici il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 92/02/2024 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udite le conclusioni degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, difensori di fiducia dell’indagato, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Messina ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione RAGIONE_SOCIALE – con ruolo apicale- quanto alla RAGIONE_SOCIALE, nonché di una serie di reati – fine di truffa e fal atto pubblico, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato RAGIONE_SOCIALE (fatto contestato dal 2011 al 2019).
Sotto un primo profilo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere irrilevanti le sentenz di assoluzione pronunciate nei riguardi del ricorrente nei procedimenti cd. RAGIONE_SOCIALE (condotta tra il 1990 e il 6 novembre 1995) e NOME (condotta tra il 25 marzo 2003 e il 22 marzo 2007) in relazione ai relativi periodo di contestazione riguardanti la ritenuta partecipazione alla consorteria cRAGIONE_SOCIALE, nonché la circostanza che, nell’ambito delle successive indagini riguardanti il RAGIONE_SOCIALE COGNOME COGNOME, l’odierno ricorrente non sarebbe mai stato interessato.
Né si sarebbe tenuto conto della revoca intervenuta in data 13 settembre 2023, del provvedimento di interdittiva anti mafia emesso dal Prefetto di Messina nei riguardi della impresa dell’indagato.
Tali emergenze fattuali contrasterebbero con il ragionamento probatorio e con le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Messina che, da una parte, non avrebbe considerato le sentenze in questione e, dall’altra, avrebbe invece erroneamente valorizzato il coinvolgimento dell’indagato “nella risoluzione di importanti dinamiche associative” in un contesto di mafia storica, nonchè la perdurante operatività del sodalizio in relazione alle truffe ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE, collocate temporalmente nel 2021.
Si sottolinea che l’esistenza di mafie c.d. storiche non esimerebbe comunque dall’onere di motivazione quanto alla prova della partecipazione, tenuto conto che il collaboratore COGNOME non avrebbe menzionato l’indagato tra i partecipi e il collaboratore COGNOME avrebbe riferito che nel 2018 al vertice del gruppo vi sarebbe stato tale NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di partecipazione all’associazione.
Vengono richiamati i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza Modaffari e si assume che detti principi sarebbero stati nella specie violati.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di partecipazione all’associazione; il tema atti alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e ai c.d. riscontri est
Nulla sarebbe stato affermato in ordine alla appartenenza dei dichiaranti ad una RAGIONE_SOCIALE contrapposta- quella dei batanesi- e ai profili di conoscenza dei collaboratori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le deduzioni difensive avrebbero preso le mosse dagli esiti ricavabili dalla sentenza della Corte di cassazione, dalla conseguente ordinanza del tribunale del riesame e dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti nel processo c.d. Nebrodi nei confronti di altri imputati che avrebbero chiarito i limiti strutturali delle dichiarazioni dei collabo con riguardo alla ricostruzione della compagine associativa dei c.d. RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale del riesame, in particolare, non avrebbe fatto riferimento e valutato la sentenza del Tribunale di Patti nella parte in cui si è esclusa, per i soggetti per i quali è proceduto separatamente, la partecipazione di detti soggetti al RAGIONE_SOCIALE e, soprattutto, nella parte in cui le condotte di partecipazione RAGIONE_SOCIALE contestate ai vari imputati sono state riqualificate in termini di partecipazione ad associazione per delinquere.
Il tema sarebbe legato alla reale consistenza e all’autonomia/originarietà delle dichiarazioni dei collaboratori.
Ci si riferisce alle dichiarazioni di NOME COGNOME che nel 2020 ha fatto riferimento alla condotta apicale del ricorrente per avere appreso ciò da NOME COGNOME e da NOME COGNOME: il primo nel 2017 avrebbe confidato al collaboratore di giustizia della operatività dell’odierno indagato.
COGNOME avrebbe inoltre appreso da tale NOME COGNOME, nel 2014, della operatività del ricorrente nel settore delle truffe RAGIONE_SOCIALE e da tale COGNOME di un interessamento dell’indagato nel 2017 per risolvere una questione sorta in ambito estorsivo in relazione alla gestione di terreni e alla truffe inerenti i braccianti agri COGNOME avrebbe poi definito il ricorrente il capo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al 2019.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che lo stesso collaboratore nel verbale del 26 febbraio 2020 non aveva indicato il ricorrente tra i partecipi del gruppo, del quale, secondo lo stesso, sarebbe stato capo tale NOME; il dichiarante, inoltre, avrebbe indicato i nomi dei partecipi alle truffe e non avrebbe menzionato il ricorrente.
In tal senso vengono poi riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia i esame rese nel procedimento definito con sentenza dal Tribunale di Patti e l’assunto è che la conoscenza del collaboratore sarebbe stata indiretta e circoscritta temporalmente.
Anche quanto alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, altro collaboratore di giustizia, il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritt tema di valutazione della prova dichiarativa.
Vengono riportate parte delle dichiarazioni da cui emergerebbe una conoscenza dei fatti anche in questo caso limitata nel tempo-non oltre il 2007- e carente sotto il profil della coerenza e dell’autonomia; un narrato, peraltro, in parte contrastante con quello di COGNOME.
Si sottolinea come lo stesso collaboratore, nel verbale del 11.9.2020, nell’indicare i componenti del gruppo dei RAGIONE_SOCIALE, avrebbe riferito che al vertice del gruppo si sarebbe trovato NOME COGNOME
Su tali profili la motivazione sarebbe carente.
Anche con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME la sentenza sarebbe viziata; questi, infatti, avrebbe appreso alcune circostanze da COGNOME COGNOME da COGNOME
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2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per i reati di truffa (capi 20- 20 bis- 21-22-22 bis- 23 bis- 24- 24 bis).
Il Tribunale non avrebbe fornito risposte alle numerose deduzioni difensive relative, relative in particolare: a) alla inesistenza di movimentazione economica- finanziaria volta a comprovare la riferibilità sostanziale all'indagato di accrediti; b) alla legitti delle domande – finalizzate ad ottenere i pagamenti dalla RAGIONE_SOCIALE – predisposte prima del 2016 (vi è un lunga ricostruzione che, in chiave difensiva, valorizza una circolare della RAGIONE_SOCIALE che solo nel 2016 aveva chiarito come, ai fini della liceità della domanda unica di pagamento, fosse necessaria la sentenza dichiarativa dell'usucapione del fondo da parte del venditore); c) alla circostanza che la signora NOME COGNOME aveva sempre presentato domanda di contribuzione RAGIONE_SOCIALE cosi come aveva fatto il marito, cioè l'odierno ricorrente, fino a quando era intervenuta l'interdittiva antimafia, di recente annullata c) alle spiegazioni fornite dall'indagato in sede di interrogatorio in relazione al riferibilità di un unico codice aziendale a tre distinte imprese.
Anche in ordine a tali profili la motivazione darebbe viziata
Sono stati presentati motivi nuovi con cui si riprendono e sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Quanto al reato RAGIONE_SOCIALE, contestato dal 2011 al 2019, il giudizio di gravità indiziaria è stato formulato sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustiz NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, riportate nella ordinanza impugnata e obiettivamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva e dalla attendibilità intrinseca del dichiarato.
In tale contesto il Tribunale, a pag. 21 della ordinanza impugnata, ha inoltre fatto riferimento alla memoria difensiva prodotta dal ricorrente, spiegando come con essa si fosse fatto riferimento alle posizioni processuali di alcuni soggetti, facenti capo COGNOME NOME, giudicati nel separato processo in quanto anch'essi ritenuti partecipi all'associazione RAGIONE_SOCIALE "RAGIONE_SOCIALE" e di una "serie innumerevole di truffe ai danni dell'RAGIONE_SOCIALE, contestate, queste ultime, commesse al fine di agevolare il suddetto sodalizio mafioso" (così testualmente il Tribunale).
Il Tribunale del riesame ha spiegato inoltre come, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Patti avesse escluso per "quei" fatti il carattere mafioso e in particola
la loro riconducibilità all'associazione "RAGIONE_SOCIALE", ritenendo COGNOME, insieme ai suoi familiari, partecipe "di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dedito alle truffe, autonomo dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE".
A tali conclusioni, secondo l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Patti sarebbe giunto in quanto non era stato dimostrato in quella sede nessun collegamento tra lo stesso COGNOME e il sodalizio mafioso.
Tali carenze probatorie avrebbero peraltro indotto il Tribunale di Patti ad escludere dai reati fine la circostanza aggravante "RAGIONE_SOCIALE".
Sulla base di tale quadro di riferimento il Tribunale del riesame ha tuttavia ritenuto di non attribuire rilievo alla sentenza emessa dal Tribunale di Patti in quanto detto Tribunale: a) non avrebbe affatto escluso "l'influenza criminale del gruppo RAGIONE_SOCIALE allo strategico settore delle truffe RAGIONE_SOCIALE"; b) non avrebbe neppure "scrutinato, sia pure indirettamente il ruolo del ricorrente" nello strategico settore delle truffe RAGIONE_SOCIALE essendosi limitato "a prendere atto della insufficienza del compendio probatorio…. a ratificare l'ipotesi accusatoria che collocava le plurime contestazioni d'accusa … nell'ambito dell'RAGIONE_SOCIALE" (così testualmente il Tribunale in uno stringato passo motivazionale alla fine di pag.21 ).
3. Si tratta di una ragionamento sincopato e perciò viziato.
Il Tribunale non ha spiegato: a) sulla base di quali evenienze si fosse originariamente ritenuto che le condotte imputate a COGNOME fossero collocabili nell'ambito dell'agire criminale mafioso "RAGIONE_SOCIALE"; b) quale fosse l'impostazione originaria accusatoria di quel processo; c) se e in che limiti l'impostazione originaria probatoria, disattesa dal Tribunale di Patti, sia in qualche modo sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento; d) se la rilevante rivalutazione del quadro accusatorio compiuta dal Tribunale di Patti abbia cioè interferenze con il quadro indiziario per cui si precede; e) quale fosse il "peso" in quel processo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia f) se, in particolare, quella rivalutazione della impostazione accusatoria da parte del Tribunale di Patti sia conseguente ad una diversa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o di altre prove che, comunque, sono a fondamento del titolo cautelare per cui si procede.
Su questi decisivi temi il Tribunale è silente.
Né il Tribunale del riesame pare abbia considerato il provvedimento con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha annullato il 13 settembre 2023 l'informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Messina disposta nei confronti della impresa dell'odierno ricorrente.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul capo; il Tribunale, alla luce delle questioni indicate, formulerà un nuovo giudizio sulla gravità
indiziaria per il reato RAGIONE_SOCIALE e anche in relazione ai singoli reati satellite, aggrav ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024
Il Presidente