Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3781 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3781 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 maggio 2025 confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di ricettazione ‘con riferimento esclusivo alla ricezione del motore dell’acqua Calpeda di proprietà di COGNOME NOME e della motosega marca Eco di Ingardia B iagio’ (così il dispositivo della sentenza di primo grado) ; avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME, eccependo:
1.1 mancanza di motivazione, in quanto la stessa non era pertinente al fatto di reato contestato, avendo la Corte di appello confermato la condanna di COGNOME per la ricettazione di un cd. flex, fatto non contestato nel capo di imputazione: il fatto (ossia, la ricettazione di un flex) era stato già oggetto di giudizio da parte della Corte di appello di Palermo in un diverso procedimento penale; inoltre, la data di ricettazione del flex veniva indicata nel 21 gennaio 2020, mentre la data
di commissione degli altri reati era indicata nel 28 febbraio 2020, per cui si trattava certamente di fatti diversi.
1.2 Ciò premesso, il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata fa infatti più volte riferimento ad un flex oggetto di furto ai danni di NOME COGNOME, fatto non contestato nel capo di imputazione (come riportato in epigrafe), che si riferisce ad altri oggetti e ad altre persone offese; l’intera sentenza oblitera completamente l’obbligo motivazionale imposto dalla legge, cosicché risulta imperscrutabile il pensiero che ha sorretto la valutazione del Giudice di merito, posto che vi è stato il riconoscimento della colpevolezza dell’imputato per un fatto diverso da quello contestato; si tratta, pertanto, di un caso di motivazione mancante, che impone l’annullamento della sentenza impugnata , con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 20/01/2026
Il consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME