Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35749 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35749 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all’art. 220 L. Fall. (capo 2), mentre ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo 1, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi con i quali lamenta vizio di omessa motivazione sulle ragioni poste a base dell’atto di appello in punto di responsabilità e in punto di pena
Ha depositato una memoria difensiva a sostegno del ricorso.
La sentenza impugnata è priva di motivazione in punto di responsabilità.
3.1. In presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all’integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argonnentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di “integrazione”, nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall’appellante – sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata – in modo da evidenziare un’argomentata concordanza nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell’impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all’evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME).
Consegue che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d’appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario
rapporto dialettico fra i motivi d’appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268859).
3.2. Nel caso in rassegna tutti i motivi sono fondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata è inesistente.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 giugno 2025 è decorso il termine di prescrizione, non risultando periodi di sospensione.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 22/10/2025