Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12288 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Cagliari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Quartu Sant’Elena il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Fondi il DATA_NASCITA
NOME NOME a Quartu Sant’Elena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugNOME la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per il furto di acqua, commesso fino al 20 luglio 2017, concedendo, però, alle ultime due imputate il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ricorrono gli imputati con separati atti a firma dei rispettivi difensori denunciando la nullità della sentenza per assenza di motivazione. La motivazione fa riferimento ad altro soggetto e ad altri fatti.
I ricorsi sono stati trattati senza intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
La motivazione della sentenza non è pertinente all’oggetto del processo, quindi è da considerarsi inesistente.
Neppure può ritenersi che vi sia un mero errore di “collazione” della intestazione della sentenza con la motivazione, poiché il dispositivo della sentenza – documento è esatto, nel senso che si riferisce agli imputati.
Va osservato che in data 20 gennaio 2025 è decorso, nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei), non risultando periodi di sospensione.
Pertanto deve dichiararsi l’estinzione del reato, in assenza di elementi, neppure dedotti, che possano condurre a una declaratoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il termine prescrizionale non è invece maturato rispetto alla posizione di COGNOME NOME, essendo stata contestata e ritenuta nei suoi confronti la recidiva ex art. 99 comma quarto, cod. pen.
Consegue che la sentenza impugNOME deve essere annullata con rinvio nei confronti di COGNOME NOME; mentre va annullata senza rinvio nei confronti dei restanti imputati, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugNOME nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Annulla la medesima sentenza senza rinvio nei confronti degli altri imputati perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 05/03/2025