Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36070 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. con riferimento al reato di cui all’art. 256, comma 1 lett b), d.lgs 152/2006.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/03/2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 22/2/2024, assolveva COGNOME NOME dal delitto di cui all’art. 633 cod.pen. contestato al capo b) dell’imputazione limitatamente alla collocazione sul suolo pubblico di veicoli e dichiarava il predetto non punibile in relazione alla contestata occupazione del suolo pubblico con una bilancia di grandi dimensioni per la particolare tenuità del fatto; confermava, poi, l’affermazione di responsabilità del predetto imputato con riferimento al reato di cui all’art. 256 d.lgs 152/20006 – attività di deposito e gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di varia tipologia contestato al capo a) dell’imputazione e rideterminava la relativa pena in mesi sei di arresto ed euro 1.300,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione in relazione agli artt. 131-bis cod.pen. e 256, comma 1 lett. b) d.lgs 152/2006.
Argomenta che con il secondo motivo di appello si era censurata la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. relativamente a tutti i reati contestati; la Corte di appello era rimasta silente in ordine alla predetta richiesta con riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, lett b) d.lgs 152/2006, nonostante le censure sollevate fossero specifiche (i materiali erano stati stoccati in locali privati nell’esclusiva disponibilità dell’imputato e non accessibili a terzi; l’impatto ambientale era pressocchè nullo; l’imputato fin dal 2011 era munito di autorizzazione comunale alla raccolta e trasporto di “cascami e rottami metallici” e, stante il suo basso grado di istruzione, aveva erroneamente ritenuto di poter effettuare la raccolta ed il deposito di materiale di varia natura; carattere non abituale della condotta per l’esistenza di precedenti penali assai risalenti nel tempo e l’assenza di ulteriori pendenze giudiziarie).
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Pg ha depositato requisitoria scritta; il difensore dell’imputato ha depositato memoria con conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è infondato.
Costituisce principio consolidato l’affermazione che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez.4, n.5396 del 15/11/2022,
dep.08/02/2023, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., aveva posto in rilievo la consistente quantità e la buona qualità della droga detenuta, la zona in cui la condotta era avvenuta, la mancanza di elementi favorevoli al riconoscimento delle attenuanti generiche e la sussistenza di precedenti penali dell’imputato ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell’attenuante della provocazione – espressamente richiesta coi motivi di appello – aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l’invocata attenuante; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello, aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell’imputato al delitto).
Tale principio trova applicazione anche nella fattispecie in esame, nella quale la Corte di appello, pur non avendo espressamente argomentato in ordine alla denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha posto in rilievo, con riferimento alla condotta illecita contestata al capo a) dell’imputazione, l’oggetto e le modalità dell’azione (deposito e gestione di rifiuti speciali e pericolosi in zona di suolo pubblico), quali indici di particolare gravità del fatto, così implicitamente giustificando il diniego di applicazione del disposto dell’art. 131-bis cod.pen.
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.