Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22017 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME(CODICE_FISCALE) nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Depositata in Cancelleria
oggì, -3 6W, 2024
FJU
NOMENOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 giugno 2023, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 24 settembre 2020, con la quale il Tribunale di Roma ha condannato COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione ai reati di cu agli artt. 73 comma 5 d.P.R. n.309 del 1990, per avere, in concorso tra lor senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’ dello stesso decreto, illecitamente detenuto per la cessione a terzi gr. 15,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la recidiva specifica reiterata COGNOME, con la recidiva semplice per COGNOME.
Avverso la suddetta sentenza entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, affidando il ricorso a tre motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Con l’atto di appello i ricorrenti avevano evidenziato molteplici elementi ch costituiscono indici positivi per l’accertamento della tenuità del fatto, quali: l’assenza di precedenti penali recenti, l’assenza di carichi pendenti, le pre condizioni di salute, lo svolgimento, in modo regolare e continuativo, da part della COGNOME ) dell’attività lavorativa, il mancato reperimento, durante l perquisizione i di materiale da taglio o da confezionamento della sostanza stupefacente. Tali elementi non sono stati oggetto di valutazione da parte del Corte territoriale, che ha pretermesso l’analisi della doglianza.
2.2. Con il secondo motivo, deducono vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata determinazione della pena in corrispondenza del minimo edittale; al riguardo, evidenziano le specificità del caso concreto lamentano una superficiale disamina del casellario giudiziario, da cui il giudice tratto conclusioni erronee in ordine alla negativa personalità dei ricorrenti Corte territoriale ha qualificato i fatti in termini di gravità -pur qualifican sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990- limitandosi a considerare il dat quantitativo della sostanza stupefacente detenuta ai fini della valutazione gravità del fatto, e trascurando la valutazione delle circostanze di se contrario, quali l’occasionalità della condotta, l’assenza di inserimento in cir criminali, il mancato rinvenimento di materiale da taglio o confezionamento della sostanza stupefacente, il mancato accertamento di un’attività di spaccio in cors l’età avanzata degli imputati ( 82 anni il NOME, 76 anni la COGNOME), il m che ha colto entrambi al momento dell’arresto. In particolare, il giudice non
considerato che i reati commessi in passato sarebbero risalenti, e precisament al 2001 per la COGNOME, per violazioni urbanistiche, e al 2002 per il COGNOME
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge relazione all’art. 62 bis cod. pen. Nella specie, il giudice del merito non ha p in considerazione gli elementi positivi da porre a fondamento della concessione del beneficio indicati dalla difesa, quali le precarie condizioni di salute d NOME NOME il regolare svolgimento dell’attività lavorativa della NOME.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il rig dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato. Nel caso in esame, in ordine all I prablemetrd. relativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai s dell’art. 131 bis cod. pen., non vi è un’esplicita motivazione. Tuttavia, ciò n sufficiente a radicare il vizio di mancanza di motivazione, essendo comunemente ammessa, in giurisprudenza, la motivazione implicita, che si ha allorquando dal tessuto argomentativo della pronuncia impugnata siano enucleabili le ragioni del convincimento, poiché il giudice a quo ha dimostrato che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente e che le statuizioni emesse si fondano su un sostra razionale esente da aporie e da incongruenze logiche (Sez.4, 13/05/2011, COGNOME e altro, n. 26660, in C.e.d. n. 250900). Sicché, ove il provvediment indichi, con adeguatezza e logicità, quali circostanze ed emergenze processuali s siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, Rv. 233187), sì da consentire l’individuazione dell’it logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è lu per la prospettabilità del vizio di mancanza di motivazione (Sez. 2, n. 29434 de 19 /05/2004, Rv. 229220).
1.1. Nel caso in disamina, si osserva che la condotta contestata ai ricorren concerne la detenzione a fini di cessione di grammi 15,6 lordi di sostanz stupefacente del tipo cocaina, suddivise in 13 involucri di un grammo ciascuno circa, da cui è possibile trarre un numero considerevole di dosi, pari a 66, t.14 potendosi l’offesarcome di particolare tenuità, sotto il profilo della esiguit danno o del pericolo.
Nel pronunciarsi in merito alla gravità del fatto, la Corte territorial peraltro richiamato il significativo quantitativo di sostanza detenuta e personalità negativa degli imputati, entrambi gravati da precedenti penali anche se risalenti. Le ragioni giustificative del diniego si evincono, dunque, maniera inequivocabile, dal tessuto motivazionale del provvedimento impugnato.
In ordine alla seconda doglianza, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che gli element difensivi richiamati dalla difesa non assumono rilievo determinante ai fini d riconoscimento delle invocate attenuanti, posto che se è ben vero che l’art. bis cod. pen., che prevede le attenuanti generiche, attribuisce al giudice il po di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle indicate nell’a 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzio della pena, è tuttavia altrettanto indubbio che il giudice di merito non è ten ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili da difesa, ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercita potere discrezionale attribuitogli dall’art. 62 bis cod. pen. (tra le tante, Sez 866 del 20/10/1994, Rv. 200204 – 01).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel confermare il diniego del circostanze attenuanti, ha evidenziato la gravità del fatto, in relazion quantitativo di sostanza detenuta, e ha espresso una valutazione negativa dell personalità dei ricorrenti, in quanto gravati da precedenti penali, per il COGNOME della stessa specie.
In ordine alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, si osserva c le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel fare richiamo ai parametri di cui all’art.133 cod. fatto riferimento alla quantità di stupefacente e alla personalità negativa d imputati, ritenendo congrua la pena della reclusione di anni uno e della multa d euro 3000,00.
La terza doglianza, riproduttiva delle argomentazioni concernenti l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche sviluppate nel motivo secondo, è manifestamente infondata per le ragioni già indicate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 03/04/2024
Il Consigliere esten ere
Il Presidente