Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14489 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14489 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato a Napoli il 25/04/1984; avverso la sentenza del 17/04/2024, della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator
generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste, dichiarava estinto per prescrizione il reato di falso, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e rideterminava pe l’effetto la pena irrogata in primo grado all’imputato.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, che deduceva violazione della legge penale e vizi di motivazione, non avendo la Corte punto argomentato in ordine al riconoscimento del fatto lieve di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., nonostante sul punto fosse stato dedotto specifico motivo di gravame fondato sul valore irrisorio degli apparecchi cellulari grossolanamente contraffatti posti vendita, anche ad onta del loro rilevante numero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo unico di ricorso è infondato.
1.1. La doglianza attiene alla omessa considerazione di un punto specifico del gravame, volto al riconoscimento dell’ipotesi lieve di ricettazione (art. 648, comma quarto, cod. pen. Nella parte motiva della sentenza di appello (v. pag. 7) tale punto specifico di rispos argomentativa al motivo di gravame effettivamente sembra far difetto, almeno con riferimento al comma quarto dell’art. 648 cod. pen.; mentre la Corte argomenta diffusamente la reiezione degli altri istituti tematici (art. 131 bis cod. pen., art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.), fa emergere il valore niente affatto minimale della merce ricettata, anche per il numero elevato di cellulari posti in vendita dall’imputato in più differenti e continuative occasioni.
1.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile – nel giudizio di legittimità – la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all’interno dell’apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 de113/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340; da ultimo Sez. 4, n. 5396 de115/11/2022, COGNOME, Rv. 284096, a mente della quale: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza»; negli stes termini Sez. 1, n. 47102 del 12/09/2023, COGNOME, non mass.).
Tale principio, di valenza generale, ha ricevuto applicazione con riferimento a molteplici istituti “di favore” per l’imputato. È stato affermato, quindi, che la richiesta di concessione circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa, attraverso l’adozione di una motivazione implicita, allorché risulti adeguatamente motivato il rigetto della richiesta
attenuazione del trattamento sanzionatorio, che sia fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057). In epoca successiva, si è ritenuta la valenza di
tale assunto, con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di n punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., la quale deve essere reputata implicitamen
disattesa dal giudice, qualora la struttura argomentativa della sentenza si richiami anche a profi di diverso ma equivalente tenore, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di
particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097; Sez. 5, n. 42214 del
14/10/2022, NOME COGNOME, n.m.). Nel caso in cui la considerazione di fattori negativi significati o rilevanti costituisca, dunque, un indice marcatamente evocativo del disvalore attribuibile al
vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l’inesistenza di elementi utili a giustificare l’applicazione dell’ipotesi lieve, pur in mancanza di un espr
riferimento a tale circostanza (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, n.m.; Sez. 4, n. 37172
del 23/06/2022, Grena, n.m.). Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittim anche in tema di violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, laddove si è riconosciuta la possib
di escludere implicitamente la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pe mediante il richiamo alla rilevanza del fatto, contenuto nel corpo della motivazione (Sez. 6,
40039 del 21/09/2022, Maggio, n.m.; Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco, n.m.).
1.3. Orbene, nella fattispecie all’esame si deve ritenere presente (v. pag. 7 della sentenza impugnata) una ampia ed esaustiva motivazione -di carattere implicito- svolta dalla Corte territoriale per giustificare l’esclusione degli altri istituti di favor invocati con i motivi di gravame; motivazione consistita nel valorizzare la non lievità del fatto e il valore patrimoniale nepp ridotto della merce posta in vendita. Tanto consente di ritenere che la invocata diminuente non potesse comunque trovare concreto riscontro in atti e conseguente potenzialità di riconoscimento giurisdizionale.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 marzo 2025.