Motivazione Implicita e Dosimetria della Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione quando si contesta la misura della pena. La Suprema Corte, con una decisione netta, chiarisce come la motivazione implicita sia spesso sufficiente a sorreggere la decisione del giudice di merito, rendendo inammissibile un ricorso che non dimostri un’evidente illogicità o arbitrarietà. Questo principio rafforza la discrezionalità del giudice nella valutazione degli elementi che portano alla determinazione della sanzione penale.
Il Caso in Analisi
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati. Le loro censure non riguardavano l’accertamento della responsabilità, bensì il trattamento sanzionatorio. In particolare, i ricorrenti lamentavano le modalità con cui era stata determinata la pena, il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La Decisione della Suprema Corte e la validità della motivazione implicita
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Secondo gli Ermellini, la decisione impugnata era sorretta da un apparato argomentativo coerente e completo, che soddisfaceva pienamente l’obbligo di motivazione imposto dalla legge.
Il punto cruciale della decisione risiede nel richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. La Suprema Corte ha ricordato che, in tema di determinazione della pena, non è richiesta una motivazione analitica su ogni singolo elemento preso in considerazione. È infatti ammessa la cosiddetta motivazione implicita, attraverso la quale le ragioni della decisione possono desumersi dal complesso argomentativo della sentenza, anche tramite formule sintetiche come “si ritiene congrua”.
Il Sindacato di Legittimità sulla Pena
La Corte ha specificato che il suo compito non è quello di ricalcolare la pena o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica della logicità del ragionamento seguito. Una decisione sulla dosimetria della pena può essere annullata solo se risulta frutto di “mero arbitrio o ragionamento illogico”. Nel caso di specie, tale vizio non era presente, e la valutazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da censure.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
A seguito della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi privi di fondamento.
le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come la sentenza impugnata fosse supportata da un apparato argomentativo conferente e pienamente sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che ammette la motivazione implicita o con formule sintetiche per quanto riguarda la valutazione delle attenuanti generiche, il giudizio di comparazione e la dosimetria della pena. La censurabilità in Cassazione di tali statuizioni è limitata ai soli casi di mero arbitrio o ragionamento illogico, eventualità che non è stata riscontrata nel caso specifico. La decisione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria è una diretta conseguenza legale dell’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 616 c.p.p., in assenza di ragioni di esonero.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la determinazione della pena è una prerogativa quasi esclusiva del giudice di merito. Per ottenere una riforma in Cassazione, non è sufficiente sostenere che la pena sia eccessiva; è necessario dimostrare che la decisione del giudice è viziata da un errore logico macroscopico o da un’assoluta arbitrarietà. La validità della motivazione implicita rende ancora più arduo questo compito, confermando che il ricorso per la sola quantificazione della pena deve essere fondato su basi giuridiche estremamente solide per avere speranza di accoglimento.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo a condizioni molto restrittive. Il ricorso può essere accolto unicamente se si dimostra che la decisione del giudice è frutto di un ragionamento palesemente illogico o di mero arbitrio. Una semplice divergenza di valutazione non è sufficiente.
Cosa si intende per ‘motivazione implicita’ in una sentenza?
Significa che il giudice non è obbligato a spiegare analiticamente ogni singolo passaggio logico che ha portato alla determinazione della pena. Le sue ragioni possono essere dedotte dal contesto generale della sentenza, anche attraverso l’uso di formule concise, purché il risultato non sia arbitrario.
Cosa succede se un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine reato di cui all’imputazione, è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censura cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298); tale evenienza non sussiste nel caso di specie.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Corìiiere estensore
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