Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato DATA_NASCITA
NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato dal difensore di NOME e NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. nei confronti dell’imputata COGNOME, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto le censure difensive risultano implicitamente disattese dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata;
che, invero, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
che, nella specie, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato, in punto di qualificazione giuridica, sul pieno concorso delle imputate nel reato di rapina impropria, anche evidenziando la sussistenza di plurime condotte violente poste in essere da entrambe le imputate successivamente alla sottrazione del bene, così implicitamente disattendendo la richiesta relativa al concorso anomalo della correa (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elemen negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (s veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 aprile 2024.