Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 503 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 22/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Trani il 08/02/1979
avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d’appello di Bari
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 17/10/2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Trani del 05/07/2022, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, 61quater c.p., alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa, previa disapplicazione della recidiva.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe condannato il ricorrente facendo esclusivo riferimento al dato ponderale (13 gr. lordi di cocaina), elemento insufficiente a giustificare una condanna. Vi Ł inoltre totale assenza grafica dell’ iter argomentativo seguito dai giudici di merito per addivenire
a una condanna.
3. Il ricorso Ł inammissibile.
Come noto, la natura «manifesta» della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto (v., ex multis , Sez. 3, n. 35121 del 2024 30/05/2024, Fonga).
In altre parole, la motivazione del provvedimento deve risultare sostanzialmente «priva di logica»: non può infatti opporsi alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, rimanendo irrilevante la diversa lettura o interpretazione degli atti di causa (Sez. 3, n. 26527 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286792 – 03; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv.250362 – 01; Sez. 1, n. 7252 del 17/03/1999, COGNOME, Rv. 213705 – 0).
Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).
Nel caso in esame, in tutta evidenza tale ipotesi di «manifesta» illogicità non sussiste, avendo la Corte territoriale argomentato – con percorso logico che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità – che il rinvenimento della cocaina, in un solo pezzo da cui potevano essere ricavate 50 dosi singole, nel sottosella dello scooter dell’imputato, ricoverato all’interno del garage della di lui sorella, erano circostanze che – in modo univoco – non deponevano per il consumo personale.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 22/11/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME