Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 NOME CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
[udito il difensore
Trattazione scritta
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona NOME dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.
Letta la comparsa dell’AVV_NOTAIO che, in difesa delle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che, in difesa di NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento NOME sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 luglio 2022, la Corte di assise di Cagliari dichiarava NOME COGNOME colpevole dei reati di omicidio pluriaggravato di NOME COGNOME, commesso su incarico di persona rimasta sconosciuta, per un c:ompenso pattuito di cinquemila euro; di soppressione del cadavere; di porto illegale, fuori NOME propria abitazione, di un coltello a serramanico; di furto di un motoveicolo del tipo Vespa 50, con l’aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede. La Corte di assise, ritenuta la continuazione, condannava l’imputato alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno per mesi quattro, nonché alle pene accessorie previste dalla legge. L’imputato veniva condannato, inoltre, in favore delle parti civili costituite, alla rifusione delle spese giudiziali e al risarcimento danni, da liquidare in separato giudizio civile.
L’imputato proponeva appello rivolto alla Corte di assise di appello di Cagliari, che lo rigettava con sentenza del 14 aprile 2023.
Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, COGNOME aveva ucciso NOME COGNOME e aveva soppresso il suo cadavere; aveva lavato la propria macchina; si era impossessato delle Vespa NOME vittima; aveva confessato di aver commesso l’omicidio a diverse persone che, poi, avevano riferito ciò nel corso NOME indagini; si era recato con la propria compagna sul luogo nel quale aveva raccontato di aver nascosto il cadavere NOME vittima.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e caratterizzata da fratture logiche
e vuoti argomentativi, tali da rendere incomprensibili le ragioni NOME decisione. In particolare, la difesa lamenta la frattura logica relativamente al passaggio argomentativo sul ritrovamento NOME Vespa di NOME COGNOME da parte di NOME e NOME, in quanto il motoveicolo mancava dall’abitazione NOME vittima almeno dal giovedì antecedente all’omicidio e, peraltro, sarebbe emerso che lo stesso NOME COGNOME l’aveva lasciata presso l’ovile di un suo amico, NOME COGNOME, come appurato per mezzo delle dichiarazioni di quest’ultimo. Per la difesa, sarebbe del tutto assente la valutazione NOME circostanza che NOME COGNOME la notte dell’omicidio fu prelevato presso la sua abitazione da qualcuno, che lo andò a prendere in auto; al contrario, il possesso NOME Vespa dello scomparso appare, a giudizio NOME difesa, del tutto ridondante, posto che l’impianto motivazionale sarebbe carente di una correlazione tra il ritrovamento NOME Vespa e la scomparsa NOME vittima.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità NOME motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione dei fatti, così come argomentata nel provvedimento impugnato Per la difesa, la motivazione contrasterebbe con varie risultanze del processo e non sarebbero state considerate piste alternative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure dedotte nei due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono, in parte, generiche e ripetitive di doglianze già proposte nel giudizio di appello e adeguatamente esaminate dal giudice di appello; in altra parte, esse sono infondate.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato, con riferimento ai requisiti del ricorso per cassazione, che è inammissibile quello basato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logic:amente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 01).
1.1. Con riferimento ai vizi NOME motivazione dei provvedimenti del giudice, è stato chiarito che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logicogiuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia
disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva NOME sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318, del 20/01/2021, Rv. 281105 – 01).
1.3. Per quanto riguarda i limiti del giudizio di cassazione, è stato precisato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto post a fondamento NOME decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, nel caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di assise di appello ha congruamente argomentato su tutti i punti rilevanti NOME causa, offrendo una motivazione articolata a compiuta, priva di vizi logici su tutti gli aspetti essenziali.
A fronte NOME razionale ricostruzione dei fatti esposta dal giudice di appello, con motivazione pienamente corrispondente ai canoni legali di adeguatezza, talune censure difensive, come anticipato, risultano riproduttive di motivi di appello, poiché non si confrontano con le argomentazioni rese dal giudice del gravame. Tali censure, ancorché lamentino violazione di legge, trasmodano in una richiesta di rivalutazione degli elementi posti alla base NOME decisione impugnata, invocando un giudizio che non è consentito in sede di legittimità, ove la motivazione del provvedimento è sindacabile solo attraverso i canoni NOME logicità e NOME non contraddittorietà.
Il giudice del gravame ha evidenziato la decisività di diversi elementi e la chiarezza del quadro probatorio emerso, rilevando: la linearità delle dichiarazioni rese da numerosi soggetti, anche intimi dell’imputato, come NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali non hanno alcun motivo per congiurare contro l’imputato; l’omessa indicazione da parte dell’imputato di un motivo serio e credibile per essere indotto ad autoaccusarsi, nel parlare con loro, di un reato così grave; la mancanza di un alibi; la compresenza di NOME e NOME vittima nella medesima area geografica nell’arco di tempo NOME scomparsa.
Altrettanto rilevanti sono state ritenute dal giudice di appello le condotte realizzate dall’imputato, in particolare: l’utilizzo di ulteriori indumenti nel gior NOME scomparsa NOME vittima, mai rinvenuti; la circostanza che l’imputato si era recato a casa di NOME NOME NOME compagna di costui senza alcun motivo e mostrandosi fortemente turbato; la messa in scena orchestrata per il rinvenimento
NOME Vespa; l’eccezionale cura nel lavaggio NOME propria automobile nonostante l’espressa intenzione di disfarsi NOME stessa, anche dandole fuoco; il fatto di essersi recato con la propria compagna sul luogo dove aveva occultato il cadavere; l’aver affermato di aver commesso un grosso sbaglio.
Il giudice di appello ha superato in modo congruo i rilievi difensivi sui punti centrali NOME causa. Le censure difensive propongono una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento NOME decisione adottata dal giudice del merito, e tentano di valorizzare delle possibili lacune o fratture, sino a giungere ad una ricostruzione alternativa. In realtà, le valutazioni dei fatti non sono sindacabili i sede di giudizio di legittimità, che si arresta alla verifica NOME compatibilità del motivazione del provvedimento impugnato con gli stringenti canoni NOME logicità e non contraddittorietà, ove sussista, come nel caso in esame, motivazione congrua e assorbente su tutti i temi decisivi.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, l’imputato deve essere condannato, in favore delle parti civili che hanno concluso nel presente giudizio, alla rifusione delle relative spese, che si reputa giusto liquidare nelle misure indicate nel seguente dispositivo in considerazione dell’attività svolta.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024.