Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VENEZIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
!elle le conclusioni delle difese di COGNOME NOME e COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso o, in subordine, del rigetto dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, con il provvedimento di cui in epigrafe ha annullato l’ordinanza con la quale è stata applicata a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere per fattispecie di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aventi a oggetto cocaina, oltre che la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (ex art. 74 del citato d.P.R.) co capo il promotore COGNOME NOME, da questi organizzata con l’ausilio di altri sodali e partecipata da diversi soggetti. Il giudice del riesame, per quanto di rilievo nel presente giudizio di legittimità, ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza merito a diverse fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha escluso la gravità indiziaria in merito alla partecipazione (anche) dei due indagati al sodalizio (di cui al capo 1), dopo averlo ritenuto sussistente solo tra tre soggetti.
Avverso l’ordinanza di riesame la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso fondato su un motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
In estrema sintesi, si denunciano violazione di legge (l’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) oltre che il vizio cumulativo di motivazione, in termini di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, anche per travisamento dei mezzi di prova (in particolare, gli esiti delle intercettazioni di comunicazioni conversazioni) quale frutto di una loro «visione parcellizzata e atomistica». Il Tribunale avrebbe solo astrattamente evocato l’applicazione dei principi di diritto governanti la materia, circa la sussistenza della fattispecie associativa di cui innanzi, per poi non confrontarsi con l’ordinanza impugnata e, apoditticamente, parcellizzare, con motivazione peraltro contraddittoria in diversi punti, gli elementi indiziari che, invece, complessivamente valutati dal G.i.p., erano stati posti a fondamento dell’accertata gravità indiziaria tanto di una più complessa associazione quanto della partecipazione a essa di altri soggetti (indicati in rubrica con i rispettivi ruoli), tra cui i due indagati. L’illogicità dell’app motivazionale, a dire del ricorrente, deriverebbe anche dal travisamento, per totale mancata considerazione, nonostante la loro valorizzazione in sede di ordinanza genetica, di mezzi di prova costituiti dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, specificatamente indicati in ricorso, oltre che dalla parcellizzazione degli elementi probatori e dal mancato apprezzamento del sistema di comunicazione criptato utilizzato dai soggetti operanti (l’applicativo «Matrix»), della disponibilità di luoghi di stoccaggio dello stupefacente e dell’esistenza di una cassa comune.
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Al netto dell’inammissibilità dei profili di censura dedotti in termini ipotetici e fondanti, nonostante la solo formale prospettazione di un travisamento, su una diversa lettura di taluni elementi emergenti delle conversazioni, il ricorso è fondato in termini di manifesta illogicità dell motivazione, nei limiti in cui essa possa effettivamente ritenersi non apodittica e non autoreferenziale, sottesa all’apparato argonnentativo relativo alla gravità indiziaria circa l’ascritta fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 19 quanto a suo concreto modo di atteggiarsi e alla partecipazione a essa (anche) dei due indagati.
Il Tribunale, in particolare, all’esito di approfondita e autonoma disamina degli elementi indiziari emergenti anche dalle intercettazioni e da servizi di polizia giudiziaria, già valutati dall’ordinanza genetica, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in merito: a) all’acquisto, dal capo del sodalizio (COGNOME NOME), ascritto, solo a NOME COGNOME, al capo 13) d’incolpazione, ancorché con riferimento non a 1 kg di cocaina bensì a un quantitativo indeterminato ma ritenuto «significativo» tanto da escludere, anche in considerazione delle modalità della condotta, la sussumibilità nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; b) agli acquisti di cocaina, aventi quale dante causa sempre il citato capo dell’associazione, ascritti al capo 26) d’incolpazione come effettuati da NOME COGNOME, il 28 ottobre 2021, e da NOME COGNOME, il 18 marzo 2022; c) alle cessioni di cocaina di cui al capo 30) da parte di NOME COGNOME, nelle date 26 novembre 2021, 3 dicembre 2021, 10 dicembre 2021, 28 dicembre 2021 e 6 gennaio 2021, e da parte di NOME.
Per converso, senza alcun confronto reale con l’ordinanza genetica e con il compendio indiziario a essa sotteso, sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza in merito alla partecipazione al sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 1) dell’incolpazione, con la conseguente inoperatività del regime presuntivo previsto dall’art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., cui è conseguito l’annullamento dell’ordinanza cautelare per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari nonostante la gravità indiziaria in merito alle ascritte fattispecie ex art. 73 del citato decreto. In particolare, il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in merito a un sodalizio composto solo da COGNOME NOME, dalla moglie NOME e dal figlio NOME, con esclusione quindi della partecipazione degli altri soggetti indicati in rubrica, tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che del ruolo di organizzatori invece ascritto ad altri soggetti, con motivazione manifestamente illogica in forza della parcellizzazione degli elementi indiziari e dell’assenza di confronto con il materiale indiziario invece posto a fondamento dell’ordinanza genetica.
3.1. Nel dettaglio, l’ordinanza impugnata, come detto, senza reale confronto con il compendio indiziario sotteso all’ordinanza genetica, ritiene sussistenti i gravi indizi in merito a una diversa fattispecie associativa, operante solo fra i tre citati familiari, ma, pur richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte in materia, non ricostruisce l’associazione al fine poi di motivare l’esclusione della partecipazione a essa degli altri soggetti di cui in rubrica, tra cui i due indagati Con il descritto modus operandi, il giudice di merito acclara, senza motivare, l’esclusione di una partecipazione con riferimento a un’associazione assolutamente non ricostruita nella sua essenza, tanto organizzativa quanto operativa, attività invece necessaria per poi eventualmente escludere, in relazione a essa, che la condotta degli altri soggetti, e, in particolare, dei due indagati, sia stata partecipativa.
3.2. L’ordinanza impugnata, dunque, anche negli esigui limiti in cui non si mostra apodittica e autoreferenziale, non supera sul punto il vaglio della tenuta logica, giacché, a fronte della ricostruzione di cui all’ordinanza genetica, non giustifica plausibilmente la decisione adottata, non confrontandosi con gli elementi posti a fondamento della stessa, in merito alla ritenuta diversa concreta configurazione dell’associazione, che neanche esplicita, in ordine all’esclusione della partecipazione a essa di altri soggetti (diversi dai tre citati familiari) o che all’esclusione della partecipazione dei due indagati.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Venezia.
Il re estensore Così deciso il 13 marzo 2024
Il Presi ente