Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9143 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME nata in Albania il 24/08/1980
avverso la sentenza del 21/05/2024 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili COGNOME COGNOME Silvia, COGNOME Silvia, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME Aldo, COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME che chiede l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Cuneo ha condannato NOME COGNOME alla pena di 150 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 659, comma 1, cod. pen. limitatamente ai fatti commessi nelle date del 5 giugno 2021 e del 17 luglio 2021, per aver organizzato, presso il Bar NOME di cui è titolare, serate di karaoke nel corso delle quali il volume della musica era tale da disturbare il riposo delle persone residenti nei condomini limitrofi; il Tribunale ha assolto l’imputata dal reato di cui art. 659, comma 2, cod. pen. – così diversamente qualificato il fatto in relazione agli ulteriori episodi commessi in epoca anteriore e prossima al 3 settembre 2021 – perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso l’indicata sentenza, l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione ai requisiti di diffusività, della indeterminatezza delle persone disturbate e del superamento della soglia dei “normale tollerabilità” delle emissioni sonore. Dopo aver richiamato l’elaborazione giurisprudenziale sul punto, espone il difensore che la motivazione sarebbe illogica, laddove ha ravvisato il superamento della soglia di normale tollerabilità sulla base di deposizioni testimoniali, riportate nel ricorso come sintetizzate in sentenza, ritenute inattendibili dal Tribunale. Sotto altro profilo, ad avviso del difensor sulla base del materiale probatorio di cui si dà conto nella motivazione, non risultano provati né il superamento del limite della “normale tollerabilità”, né dell’indeterminatezze e diffusività dell’immissione sonora, né dell’idoneità della condotta ad arrecare disturbo alle persone nelle date indicate del Tribunale.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 162-bis cod. pen., posto che tribunale ha omesso di valutare la richiesta di ammissione dell’imputata all’istituto dell’oblazione, richiesta già formulata all’udienza del 20 dicembre 2022, in relazione alla quale il Tribunale si era riservato di provvedere, e ribadita in sede di conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.
Invero, dalla lettura della motivazione emerge una manifesta frattura logica tra il contenuto delle deposizioni testimoniali riassunte dal Tribunale alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, a cui ha fatto riferimento la ricorrente, e le conclusioni che da esse ne sono state tratte.
2.1. In particolare, il Tribunale ha affermato che: 1) il teste NOME COGNOME “è risultato inattendibile in ordine a quanto riferito circa di spettacol di karaoke svolti dal bar NOME (…). Inoltre il COGNOME non ha mai riferito che rumore prodotto dalla musica proveniente dal Bar NOME gli abbia impedito di dormire o, comunque, gli abbia arrecato un qualche disturbo specifico” (p. 16); 2) la teste NOME COGNOME ha dichiarato “che dalla propria abitazione sentiva ‘i forti schiamazzi, i rumori, le urla e le risate’, provenienti dai clienti del Chicken King, fatto questo che fa presumere che, se ella era in grado di sentire distintamente tali rumori, questi non erano coperti dalla musica proveniente dal Bar Mirela, sicché non può affermarsi che quest’ultima fonte sonora fosse la sola a determinare disturbo e tantomeno l’unica a determinare una rumorosità tale da superare i limiti di tollerabilità” (p. 17); 3) il teste NOME COGNOME “quant all’incidenza del rumore proveniente dal Bar Mirela sul disturbo che percepiva tanto da impedirgli il riposo, appare contraddittoria atteso che a domanda della stessa parte civile ha riferito che il maggior fastidio proveniva dagli schiamazzi dei clienti del Cicken” (p. 17).
2.2. A fronte del contenuto di tali deposizioni, che il Tribunale stesso ritiene inattendibili, appare manifestamente illogica l’affermazione secondo cui, sulla base di dette prove testimoniali, “la rumorosità prodotta alla musica durante gli spettacoli è stato accertato avere determinato un disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone che abitavano presso il condominio ove era ubicato il bar NOME ma anche quelle occupati gli appartamenti dei condomini vicini e anche distanti sino a 50 metri” (p. 17).
Si tratta, infatti, di una conclusione che non trova riscontro nelle deposizioni testimoniali per come sintetizzate dallo stesso Tribunale, nei termini dinanzi rappresentati.
Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Invero, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, all’udienza del 20 dicembre 2022, il giudice non si era affatto riservato di decidere, ma aveva motivatamente rigettato l’istanza di oblazione, in considerazione sia della mancanza di prova in ordine all’eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato, sia della gravità del fatto come accertata nel caso concreto, anche in relazione al numero delle parti civili.
Non avendo il ricorrente impugnato l’ordinanza di rigetto, né essendosi comunque misurato con la motivazione addotta dal Tribunale, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
3.2. Sotto altro profilo, si rammenta che l’istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall’imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero (Sez. 3, n. 38435 del 14/09/2021, COGNOME, Rv. 282409), come avvenuto nel caso in esame, posto che l’istanza è stata reiterata dal difensore dell’imputata quando il pubblico ministero e il difensore della parte civile avevano già rassegnato le proprie conclusioni all’udienza del 16 aprile 2024.
Per i motivi indicati, la sentenza deve perciò essere impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica, affinché ponga rimedio al censurato vizio motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo, in diversa persona fisica.
Così deciso il 04/02/2025.