Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12767 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12767 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
egg,, 2e MAR, 2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GLYPH
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
IT., FUNZT0′
,NOME , avverso la ordinanza del 21/08/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
NOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto la dichiarazione inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO che ha insistito per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Palerm adito con atto di appello nell’interesse di COGNOME NOME, avverso ordinanza del Gip del medesimo tribunale di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, rigettava la domand
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.
Deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del esigenze cautelari, contestandosi la condivisione della ordinanza del G nonostante l’assoluta assenza di elementi fondanti la riconduzione d ricorrente nell’ambito dell’associazione ex art. 74 del DPR 309/90, di cui capo 15 di incolpazione. Si osserva, in proposito, che con Ma prima ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico la misur stata ricollegata solo all’ipotesi di reato di cui all’art. 73 del DPR 309/90 le comunicazioni che avrebbero poi giustificato la contestata ordinanza d aggravamento sarebbero intercorse con soggetto estraneo all’odierno procedimento, confermandosi, quindi, la estraneità del ricorrente al contes associativo ipotizzato, peraltro indimostrato nella sua sussistenza sottolinea, inoltre, la inidoneità, nel supportare l’appartenenza al soda criminale del ricorrente, della sua conversazione con tale COGNOME, estraneo procedimento, come già sopra riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. A fronte di un aggravamento di una misura cautelare disposta limitatamente alla sola ipotesi di incolpazione ex art. 73 DPR 309/90, argomentato dal AVV_NOTAIO in relazione al rilievo della intervenuta violazione di divieti di comunicazione con terzi, il tribunale ha resp l’istanza di riesame attraverso una argomentazione incentrata su prof attinenti la distinta e non rilevante, nel caso in esame, fattispecie di cui 74 del DPR 309/90, così redigendo una motivazione eccentrica rispetto al thema decidendum. Così che le notazioni correlate alla appartenenza del ricorrente al sodalizio e alla possibilità di agevolazione dello stesso non pa pertinenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertant che debba essere annullata l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c.p.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c.p.p. Manda alla canceller per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. p Così deciso il 10/01/2024