Motivazione e Dispositivo: la Cassazione Fa Chiarezza sul Contrasto in Sentenza
Nel complesso mondo del diritto, anche un singolo errore materiale può generare dubbi e contenziosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un caso emblematico di discrasia tra motivazione e dispositivo di una sentenza, offrendo un’occasione preziosa per ribadire un principio fondamentale della procedura penale. L’analisi del provvedimento ci permette di capire quale parte della sentenza prevale in caso di conflitto e quali sono i limiti di un ricorso basato su tali vizi.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in primo grado a una pena di 10 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, presentava appello. La Corte d’Appello, nel decidere, redigeva un dispositivo in cui affermava di riformare parzialmente la sentenza precedente e di ‘ridurre la pena’ alla stessa identica misura: 10 mesi e 1.000 euro.
Di fronte a questa evidente contraddizione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Sosteneva che non era chiaro a quale riduzione di pena si riferisse la Corte d’Appello, dato che la sanzione era rimasta invariata. Inoltre, l’indicazione di una ‘riduzione’ suggeriva un’operazione di ricalcolo della pena che, però, non trovava alcun riscontro nella parte motiva della sentenza.
Un secondo motivo di ricorso riguardava la valutazione della recidiva, ritenuta ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, quello sulla discordanza tra dispositivo e motivazione, i giudici lo hanno ritenuto inammissibile per ‘carenza di interesse’. In sostanza, l’imputato non aveva un interesse concreto a contestare una formula che, nei fatti, si limitava a confermare la pena già inflitta, senza produrre alcun effetto peggiorativo per lui.
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato inammissibile in quanto mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Analisi della Motivazione e Dispositivo
Il cuore della decisione risiede nel principio applicato dalla Corte per risolvere il contrasto tra motivazione e dispositivo. I giudici hanno chiarito che, quando la discrasia è frutto di un palese errore materiale e l’esame della motivazione permette di ricostruire senza incertezze il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, è la motivazione a prevalere.
La Corte ha specificato che la motivazione è l’anima della sentenza, la parte in cui il giudice spiega il perché della sua decisione. Il dispositivo è solo la sintesi conclusiva. Se la motivazione dimostra chiaramente che l’intento del giudice era quello di confermare la pena, una dicitura errata nel dispositivo (come ‘riduce la pena’) non può inficiare la validità della decisione. Questo tipo di errore, precisa la Corte, può essere corretto attraverso la semplice procedura di correzione dell’errore materiale prevista dall’art. 619 del codice di procedura penale, senza necessità di annullare la sentenza.
Per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse fornito una motivazione adeguata, basata su una valutazione concreta della capacità a delinquere dell’imputato, come richiesto dall’art. 133 del codice penale. L’analisi aveva correttamente tenuto conto delle precedenti condanne come fattore criminogeno e della condotta complessiva come indice di una persistente inclinazione a delinquere, soddisfacendo così l’onere di motivazione.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione riafferma un principio di pragmatismo e di prevalenza della sostanza sulla forma. Un errore di battitura o una formula infelice nel dispositivo non possono invalidare una sentenza se la volontà del giudice emerge in modo chiaro e inequivocabile dalla motivazione. La decisione sottolinea l’importanza della coerenza interna del provvedimento giudiziario, ma stabilisce che, in caso di conflitto, è il ragionamento esplicito a guidare l’interpretazione, garantendo così la stabilità delle decisioni e prevenendo ricorsi puramente strumentali.
Cosa succede se il dispositivo di una sentenza penale contraddice la sua motivazione?
Se la contraddizione deriva da un evidente errore materiale e dalla motivazione è possibile ricostruire chiaramente il ragionamento del giudice, la motivazione prevale sul dispositivo. L’errore può essere corretto con un’apposita procedura senza annullare la sentenza.
Perché il motivo di ricorso sulla formula errata nel dispositivo è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per ‘carenza di interesse’, poiché la formula utilizzata, sebbene imprecisa, non aveva prodotto alcun pregiudizio concreto per l’imputato, il quale si era visto semplicemente confermare la pena del primo grado.
Come è stata giustificata la valutazione sulla recidiva?
La valutazione è stata considerata corretta perché il giudice di merito aveva sviluppato una motivazione approfondita, basata sui criteri dell’art. 133 c.p., analizzando la capacità a delinquere dell’imputato, l’influenza delle sue precedenti condanne e la sua condotta criminosa come indicatore di una persistente inclinazione al delitto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1647 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/01/1966
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazio ordine al dispositivo della sentenza, nel quale si legge testualmente “in parziale ri della sentenza del tribunale di Bologna del 26 luglio 2022 (…), riduce la pena a mesi reclusione ed euro 1.000 di multa”; in realtà la sentenza di primo grado aveva condanna l’imputato proprio a mesi 10 di reclusione ed euro 1.000 di multa, perciò non si capis quale riduzione di pena faccia riferimento la sentenza della Corte d’appello. Ino l’espressa indicazione contenuta nel dispositivo della sentenza è indice di un’operazion rivalutazione del quantum di pena operato dalla Corte d’appello che, tuttavia A ,non trova riscontro nella ,parte motiva della sentenza impugnata.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell’imputato sulla formula con la q viene confermata la sentenza di primo grado.
In ogni caso, occorre ricordare che, nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispo motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione d pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibi procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazion prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore sec procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/20 COGNOME, Rv. 283516 – 01).
Rilevato che il secondo motivo sulla recidiva è riproduttivo di censura adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di meri Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valuta incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo su di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul pun della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commission del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa d perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME 270419).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigli e estensore
Il Presidente