Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32944 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IGLESIAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
Ritenuto in fatto
1. La Corte di appello di Cagliari, in data 6 novembre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cessione di sostanze stupefacenti disponendo la restituzione in suo favore della somma sequestratagli di 450,00 euro nonché dal reato di detenzione limitatamente allo stupefacente contenuto in 11 buste rinvenute in cantina, confermando nel resto la sentenza con la quale l’imputato, in relazione alla detenzione di eroina (125,60 grammi) e cocaina (2,19 grammi) detenuta all’interno di una cassetta di sicurezza collocata nella sua stanza da letto, è stato condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione oltre la multa.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidandolo a tre motivi.
2.1 Con il primo si deduce il vizio di cui all’art. 606 lett. e) cod. proc. pen per mancanza di motivazione. Si contesta la condanna nei confronti di NOME COGNOME per la detenzione delle sostanze stupefacenti rinvenute all’interno dell’abitazione della famiglia e poste all’interno di una cassetta di sicurezza nonostante le espresse doglianze formulate nell’atto di appello. Si rammenta che nell’abitazione di famiglia era stata rinvenuta droga di varia tipologia dentro una cassetta chiusa a chiave e che la chiave faceva parte dello stesso mazzo in cui c’era quella che apriva il locale sito in terrazza all’interno del quale erano state rinvenute buste di cellophane contenenti marijuana custodite da NOME COGNOME, fratello del ricorrente, che ne aveva la disponibilità esclusiva. Costui si assumeva, dal principio, l’esclusiva responsabilità della vicenda spiegando che il fratello NOME era non solo estraneo ai fatti ma, addirittura, ignaro del contenuto della cassetta. Il primo giudice concludeva per la condanna di entrambi i fratelli sul presupposto che le chiavi della cassetta si trovavano sulla scrivania della camera di vittorio. L’argomento è stato oggetto di gravame con richiesta di assoluzione sulla quale la Corte ha omesso di pronunciarsi.
2.2 Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’applicazione della pena oltre che la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto. Il ricorrente è stato condannato dal GUP di Cagliari, in uno al fratello, per la cessione a soggetti sconosciuti oltre che per la detenzione di sostanza del tipo marijuana, eroina e cocaina alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione -ed euro 24.000,00 di multa. La Corte territoriale ha assolto NOME COGNOME dalla cessione di stupefacente e dalla detenzione della marijuana contenuta nei sacchi di cellophane occultati all’interno
di un deposito dell’acqua per non avere commesso il fatto ed ha confermato la condanna per la detenzione dello stupefacente rinvenuto in casa. A seguito di tale importante riforma la Corte ha rideterminato la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 22.600,00 di multa e tutto ciò senza alcuna motivazione a sostegno di una così esigua riduzione della pena.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento alla rideterminazione della pena nei termini sopra specificati in quanto si traduce in una illegittima ipotesi di reformatio in pejus, peraltro, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che in occasione della perquisizione eseguita il 28/1/2022 presso l’abitazione ove i fratelli NOME e NOME COGNOME vivono insieme alla madre e al fratello NOME, costretto a letto per motivi di salute, erano rinvenute proprio nella stanza da letto di NOME una cassetta di sicurezza posta sul piano di una scrivania, aperta da NOME con un mazzo di chiavi, prelevato dalla sua stanza, una busta contenente cocaina, due contenenti eroina ed altra ancora, marijuana oltre 1.450,00 euro suddivisi in banconote da 50, 20 e 10 euro. Durante la perquisizione NOME consegnava la somma di euro 450,00 che teneva nella tasca dei pantaloni. Nella stanza del fratello NOME, consegnata dallo stesso, veniva sequestrata una modica quantità di sostanza del tipo marijuana. La perquisizione veniva estesa in altri locali del palazzo; con una delle chiavi appese al medesimo mazzo usato da NOME per aprire la cassetta di sicurezza, veniva aperta la porta di un vano posto al piano terra destinato a deposito di acqua dove NOME indicava dei sacchi neri contenenti undici pacchi di cellophane contenente marijuana (9.131,61 grammi). Già all’udienza di convalida NOME COGNOME dichiarava che tutta la sostanza rinvenuta era di sua esclusiva appartenenza e che il fratello NOME era all’oscuro dell’attività di spaccio. Dello stesso tenore le dichiarazioni rese da NOME il quale si dichiarava estraneo ai fatti e sosteneva di essere a conoscenza solo del fatto che il fratello NOME custodiva metadone all’interno della cassetta di sicurezza.
In sede di giudizio abbreviato condizionato all’esame di NOME COGNOME, costui ribadiva l’estraneità del fratello NOME. Il primo giudice concludeva affermando la responsabilità di entrambi i fratelli con riferimento al
contenuto della cassetta di sicurezza valorizzando il rinvenimento della stessa nella stanza da letto dell’odierno ricorrente al netto della circostanza che la detta cassetta fosse stata aperta dal fratello NOME NOME delle chiavi prelevate dalla propria camera nonché avuto riguardo alla presenza, sulla scrivania della stanza di NOME, di tre bilancini di precisione, di un coltello ancora sporco di eroina e di u ritaglio di sacchetto trasparente.
La sentenza impugnata, dava atto che nei motivi di appello la difesa aveva chiesto l’assoluzione di NOME COGNOME da tutti i reati a lui ascritti sulla scorta delle dichiarazioni rese dal fratello NOME che si era dichiarato esclusivo detentore della sostanza stupefacente e, sulla base della constatazione che era stato proprio NOME a prelevare dalla propria stanza il mazzo contenente le chiavi tanto della cassetta di sicurezza quanto del vano posto al piano terra dove erano custoditi i 9 chilogrammi di marijuana, assolveva il ricorrente dalla cessione dello stupefacente, ritenendo il fatto non provato dal rinvenimento nelle tasche dei pantaloni di NOME della somma di circa 450 euro asseritamente costituenti la pensione della madre.
La Corte assolveva COGNOME NOME, altresì, dalla detenzione della marijuana rinvenuta nel deposito di acqua ritenendo insufficiente a tal fine che gli ambienti fossero visibili dalle finestre dell’abitazione dei COGNOME e rilevando che “la riconosciuta responsabilità nella detenzione dello stupefacente rinvenuto negli altri ambienti di casa non vale di per sé a fondare il verdetto di condanna anche con riferimento alla detenzione della quantità di stupefacente contenuta nei predetti sacchi”.
6. Ritiene questo Collegio carente la motivazione in merito al percorso seguito dalla Corte per pervenire alla condanna del ricorrente con riferimento a quanto rinvenuto nella cassetta di sicurezza posta nella sua stanza in quanto si risolve nella mera affermazione sopra riportata “la riconosciuta responsabilità nella detenzione dello stupefacente rinvenuto negli altri ambienti di casa”. Né la sentenza di secondo grado ha rinviato a quella del primo giudice essendo stata la stessa meramente riportata in premessa (alla stregua dei motivi di appello) senza che nel complesso della sentenza impugnata si colga anche solo un richiamo in termini di condivisione.
Eppure l’argomento della riferibilità della detenzione anche a NOME COGNOME era stato sottoposto alla Corte territoriale che se per un verso ha argomentato che il possesso delle chiavi in capo a NOME COGNOME escludeva il,concorso del fratello NOME nella detenzione della marijuana sita al piano terra, per altro verso, nulla ha detto con riferimento a quanto custodito dentro la cassetta di sicurezza posta nella stanza di NOME ma aperta con le chiavi nella disponibilità del fratello NOME.
Se decisivo, invero, è stato ritenuto l’argomento della custodia delle chiavi in capo al germano del ricorrente con riferimento ai nove chilogrammi di marijuana siti nel vano sottostante, era del pari doveroso – da parte della Corte – spiegare le ragioni per le quali lo stesso argomento non sarebbe stato sufficiente a giustificare il possesso esclusivo in capo a NOME COGNOME, di quanto custodito all’interno della cassetta di sicurezza per il fatto che la stessa si trovasse nella stanza di NOME. Sul punto la sentenza non si è confrontata con lo specifico motivo di appello.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Deciso il 19 giugno 2024