Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44587 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Cefalù il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Cerda il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 04/05/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da COGNOME e COGNOME e l’inammissibilità del ricorso proposto da 13onomo;
udito il difensore, AVV_NOTAIO Accorretti, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME e Mandato;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO per le parti civili costituite;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza n. 32076 del 28 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 10 ottobre 2021, ha così statuito:
esclusa, quanto al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’aggravante di cui al comma sesto, ha ridotto le pene inflitte a NOME COGNOME ad anni 8, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 3380,00 di multa ed a COGNOME ad anni 6 di reclusione;
in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Generale, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di estorsione aggravata ex artt. 629, comma 2, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, ascrittogli al capo n) e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 880,00 di multa, oltre spese, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici legalmente interdetto durante l’espiazione della pena principale e condannandolo altresì al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, oltre spe
Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti dei rispettivi difensori, in cu articolano i motivi sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, a sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.
2.1. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, ha dedotto quanto segue.
2.1.1. Erronea applicazione degli artt. 178, lett. c), e 125 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione.
La Corte di appello, in sede di rinvio, ha esclusivamente motivato sulla affermazione di responsabilità del ricorrente, tralasciando del tutto i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio articolati nel primo giudizio di appello, ritenut assorbiti dalla Corte di legittimità.
2.1.2. Inosservanza ed erronea applicazione degli ad:. 121, 125 e 178, lett. c), cod. proc. pen. e mancata valutazione della memoria difensiva del 15 dicembre 2021, presentata nel giudizio di appello da rinvio (allegata al ricorso).
Non si è tenuto conto, nella sentenza impugnata:
-della sentenza con cui il ricorrente è stato definitivamente assolto dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa;
-del verbale di sommarie informazioni dibattimentali rese dalla persona offesa, NOME COGNOME, il 20 settembre 2023, il quale aveva negato di avere ricevuto
“fastidi” nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, ed aveva collocato il f incendiario, integrativo della minaccia estorsiva, in data 18 settembre 2023, ossia in epoca successiva all’acquisto della autovettura, risalente al mese di agosto 2023.
2.1.3. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
La sentenza non ha dato riscontro al motivo di appello concernente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
A fronte di una contestazione a carico del ricorrente, individuato quale esecutore materiale dell’atto estorsivo, la sentenza gli attribuisce un non bene definito ruolo di “mandante funzionale a costringere la vittima a mettersi a posto”.
2.1.4. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen. unitamente alla illogicità della motivazione.
Elemento fondante dell’addebito è una intercettazione “inter alios”, di cui la Corte ha sopravvalutato la valenza probatoria. In particolare, la confidenza che il fratello del ricorrente NOME fece al loro padre NOME resta smentita dalla circostanza che l’acquisto del veicolo – oggetto del reimpiego dei proventi dell’estorsione – è avvenuto prima che l’estorsione si consumasse; inoltre, l’intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato associativo pone lo stesso al di fuori delle dinamiche del sodalizio.
2.1.5. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 unitamente a vizi motivazionali.
La Corte non ha fatto corretta applicazione dell’art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, in relazione agli elementi individualizzanti su cui fonda il riconoscimento dell’aggravante relativa all’uso del metodo mafioso.
Manca ogni motivazione in ordine alla determinazione dell’aumento di pena per l’aggravante in discorso, individuato in 2 anni di reclusione ed euro 330,00 di multa, di modo che non può essere verificato se sia stato rispettato il rapporto proporzionale tra la pena base e tale incremento.
2.1.6. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. Immotivatamente sono state denegate al ricorrente le circostanze attenuanti generiche. Il fatto contestato è antecedente alla riforma di cui alla legge 24 luglio 2008, n. 125, sicché l’incensuratezza e la risalenza del fatto deponevano per la meritevolezza dell’attenuazione di pena.
2.2.1. NOME COGNOME, con atto del difensore AVV_NOTAIO, articola un unico motivo complesso, di inosservanza e falsa applicazione dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 192 cod. pen., 416-bis cod. pen., 71 d.lgs. n. 159 del 2011, 629, 628, 81, 110, 133 cod. pen, artt. 2, 4, 7
legge n. 895 del 1967, art. 7 legge n. 203 del 1991, 24 e 111 Cost, oltre alla contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il computo della pena è stato operato in violazione dei criteri e dei parametri adottati dalla stessa Corte di appello, che ha richiamato quelii del primo Giudice, ma di fatto non li ha applicati correttamente.
Il Giudice dell’udienza preliminare, tenuto conto del tempus commissi delicti, aveva precisato di fare applicazione della disciplina più favorevole di cui alla legge 24 luglio 2008, n. 125, in luogo di quella novellata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, anche in relazione all’art. 416-bis cod. pen. Aveva poi individuato la pena base, ritenuta più grave l’estorsione pluriaggravata, ex art. 629, comma 2, cod. pen. e 7 d.l. n 152 del 1991 (capo 21), in anni tredici di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, ragguagliandola al minimo edittale previsto per il delitto ex art. 416-bis cod. pen. (siccome più elevato, tale minimo, rispetto a quello previsto per l’estorsione pluriaggravata).
Nel dettaglio, la pena era stata determinata in anni 9 di reclusione, aumentata di 1/3 ad anni dodici, per l’aggravante ex art. 416-bis, sesto comma, cod. pen.; ulteriormente aumentata ad anni 13 e mesi 10 di reclusione ex art. 81 cpv. cod. pen, oltre la pena pecuniaria della multa, e successivamente ridotta nella misura suindicata per il rito.
Adottando .il medesimo criterio .del Giudice di primo, grado, la Corte di appello avrebbe dovuto assumere quale pena base per il reato di estorsione aggravata di cui al capo 21 la pena di anni 9 di reclusione, ragguagliata al minimo edittale dell’art. 416-bis cod. pen., espungendo l’aumento di 1/3 per l’aggravante di cui al sesto comma di tale articolo, siccome esclusa, tale aggravante, nella sentenza rescindente.
2.3. COGNOME, con atto del difensore AVV_NOTAIO Accorretti, articola un unico motivo, incentrato sulla inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e sull mancanza di motivazione.
Nell’escludere l’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., la Corte di appello non ha indicato i criteri valutativi in forza dei quali ha operato misura della riduzione della pena, non avendo richiamato alcuno dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ma solo “la determinazione del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo decidente” senza ulteriori specificazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che sia fondato il ricorso di NOME COGNOME, nei limit che saranno di seguito precisati, e che vadano invece dichiarati inammissibili i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, per le ragioni di seguito esposte.
2. Ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
2.1.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico.
La difesa non indica quali fossero i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, che assume essere di rilevanza decisiva, formulati nell’appello proposto avverso la prima sentenza di condanna.
2.1.2. Il secondo ed il quarto motivo, afferenti al giudizio di responsabilità per il reato di estorsione aggravata di cui al capo n), possono essere valutati congiuntamente. Essi sono fondati nei limiti di seguito precisati.
E’ necessario evidenziare che, con la sentenza del 10 ottobre 2019, in parziale riforma di quella pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare di Palermo in data 20 dicembre 2017, la Corte di Palermo aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo n) per non aver commesso il fatto..
La Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la decisione assolutoria, ritenendola carente nella motivazione con riferimento al colloquio captato – prova cardine della ipotesi d’accusa – in cui NOME COGNOME, fratello del ricorrente, aveva riferito al loro comune genitore, NOME, che, mentre questi era ristretto in carcere, aveva incassato il provento di un’ estorsione, che NOME aveva destinato all’acquisto di un’autovettura
Nel dettaglio, la pronuncia rescindente aveva argomentato: “La sentenza, pur prendendo atto dell’insuperabilità del dato testuale desurnibile dal dialogo intercettato e dell’effettività della circostanza storica dell’avvenuta estorsion anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla vittima (come sarà illustrato esaminando il motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, in relazione allo stesso reato: v. infra, § 16.2.), ha posto in dubbio, attraverso una mera supposizione, che COGNOME NOME fosse consapevole della provenienza illecita della somma ricevuta dal fratello, ipotizzando una circostanza di fatto (l’esistenza di ragioni di credito di COGNOME NOME nei confronti del germano, che avevano determinato la dazione delle somme di denaro) non risultante dagli atti del processo utilizzati ai fini della decisione. Allo stesso modo, la sentenza ha svalutato il riscontro all’intercettazione, conseguito attraverso l’accertamento dell’effettivit nel contesto temporale indicato nell’imputazione, dell’acquisto di una vettura della
stessa marca indicata dal propalante da parte della (futura) moglie di COGNOME NOME, rilevando che le modalità del pagamento rateale del veicolo escludevano che le somme impiegate fossero riconducibili al provento dell’estorsione, ancora una volta affidando il giudizio ad una supposizione che non escludeva l’impiego di quelle somme nell’eseguire il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto del mezzo.”
Nella sentenza impugnata, che ha ribaltato il giudizio assolutorio, il quadro probatorio è costituito pressocché in esclusiva dal colloquio intercettato. Muovendosi nel perimetro delle questioni rimesse, per una nuova valutazione, dalla Corte di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto:
certa la natura dolosa del danneggiamento seguito da incendio della autovettura dell’imprenditore NOME COGNOME alla stregua della annotazione del Commissariato di Cefalù del 26 settembre 2003, in cui gli operanti avveno dato atto del forte odore di liquido infiammabile rilevato dagli operanti;
ininfluente il dato che l’autovettura BMW fosse stata acquistata dalla futura moglie di NOME COGNOME, NOME COGNOME, in epoca anteriore ai fatti, dal momento che, trattandosi di vendita rateale, il prezzo era costituito anche dagli interessi corrisposti nel tempo, sicché non poteva affermarsi che l’intero prezzo fosse stato pagato da COGNOME con danaro proprio o ricevuto dai familiari.
Nella memoria difensiva richiamata dalla difesa, prodotta nuovamente nel giudizio di rinvio (ed allegata agli atti per l’autosufficienza del ricorso), viene tuttavia f riferimento: a) alla dichiarazione dell’imprenditore di non avere mai avuto fastidi nei cantieri di lavoro, né subito richieste estorsive o azioni intimidatorie; b) al intervenuta assoluzione del ricorrente dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. pronunciata dal Giudice dell’Aienza preliminare in data 10 dicembre 2020, in cui si era peraltro evidenziato che i “propositi di assoggettamento dell’COGNOME. COGNOME al pagamento del pizzo” erano esclusivamente riconducibili ad NOME e NOME COGNOME.
Sui rilievi difensivi la sentenza qui impugnata non motiva.
Al riguardo, se, per un verso, non è controvertibile “l’effettività della circostanz storica dell’avvenuta estorsione anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla vittima” come precisato nella sentenza rescindente di questa Corte, le ragioni del proscioglimento dal reato associativo di cui al separato giudizio avrebbero meritato una più analitica considerazione.
Esse sono correlate alla assenza di propalazioni accusatorie da parte dei collaboratori di giustizia, i quali non hanno mai individuato il ricorrente qual intraneo alla famiglia di COGNOME (mentre hanno invece sempre indicato quale
vertice di quel gruppo criminale il padre NOME, e quale affiliato il fratell NOME), ma anche alla conversazione – di innegabile pregnanza significativa – di cui al progr. 598 del 14 febbraio 2013, in cui NOME aveva commentato con il figlio NOME che NOME non si era nemmeno accorto che gli imprenditori, alcuni dei quali considerava amici e parenti, in passato avevano pagato il pizzo.
Attesa la ritenuta matrice mafiosa dell’attentato dinamitardo in cui si concretizzò l’imposizione estorsiva nei confronti della persona offesa, l’estraneità del soggetto a tali contesti delinquenziali, cristallizzata dalla pregressa decisione sulla base d solide basi argomentative, non è irrilevante, specie ove si consideri il dato che a NOME COGNOME è stato attribuito in sentenza il ruolo di mandante del reato; un ruolo che, postulando l’intervento nella fase ideativa/preparatoria dell’estorsione, non è a ben vedere neppure coerentemente motivato alla luce dello scarno contenuto della ridetta intercettazione ; da cui emerge, invero, unicamente la ricezione, da parte sua, dei proventi della condotta criminosa ed il loro reimpiego.
Anche la sola presa di interesse nell’affare da parte del ricorrente – cui, in altr passaggio, la sentenza sembra far riferimento – richiederebbe, ai fini dell’affermazione di responsabilità, che una tale acquisizione sia avvenuta quantomeno con la consapevolezza di tale provenienza. Ma anche su tale profilo – di cui andrebbero apprezzate le possibili ricadute in punto di qualificazione giuridica – la sentenza è silente.
Da ultimo, la motivazione risulta essere illogica laddove attribuisce il reimpiego delle somme al ricorrente in relazione al pagamento della autovettura, intestata ad un terzo, con riferimento alle rate successive alla prima, senza spiegare su quali basi dimostrative sia fondato un tale assunto.
Trattandosi di profili potenzialmente idonei a disarticolare la struttura logica della affermazione di responsabilità, la sentenza – assorbite le ulteriori censure – va dunque annullata con riferimento a tali profili per nuova valutazione.
3 . Ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
Il ricorso è infondato.
La sentenza è stata annullata dalla Corte limitatamente alla sussistenza dell’ aggravante di cui al sesto comma dell’art. 416 -bis cod. pen.
Trattandosi di reato satellite, la esclusione non avrebbe potuto comportare la riduzione di un terzo sulla pena base – come auspicato dalla difesa – ma solo un incremento inferiore a titolo di continuazione.
Inoltre, non sembrano contraddetti i parametri – comunque non vincolanti adottati dal primo Giudice (che aveva calcolato la pena nei seguenti termini: “Pena base anni 13 di reclusione ed euro 5000,00 di multa (capo 21, già tenuto conto
delle aggravanti di cui agli artt. 62 n. 9, comma 2, e 2 D.L. n. 152/91 e commisurata la pena in riferimento a quella concretamente stabilita per il delitto associativo) + mesi 10 di reclusione ed euro 100,00 (capi 1) e 14) ) 1/3 per il rito = anni 9, mesi 2, di reclusione ed euro 3.400,00 di multa”).
La sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio sancito da Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255348, per cui “In tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite”.
Ed invero, se, effettivamente, il minimo edittale per il reato di cui all’art. 416cod. pen., tenuto conto della sola aggravante relativa al carattere armato del sodalizio, era pari per il partecipe a 9 anni di reclusione – essendosi la condotta associativa protratta fino al 2013 ed essendo vigente illo tempore la legge 24 luglio 2008, n. 125 -, occorre considerare che nei 13 anni costituenti la pena base della estorsione, rispettato il vincolo di una pena non inferiore al minimo edittale per il reato satellite, i Giudici di merito hanno espressamente incluso le due aggravanti per l’estorsione. E’ stato poi legittimamente applicato – nell’esercizio di poter discrezionali riservati al giudice di merito – un ragionevole .scostamento dal detto minimo, posto che, il fatto che la pena base debba essere non inferiore a quella prevista per il reato satellite con il più alto minimo, secondo i criteri de richiamata sentenza del Massimo Consesso, non significa che essa debba attestarsi su tale misura.
.. Ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
Il motivo è infondato.
La sentenza ha recepito i criteri di determinazione della pena seguiti dal precedente Giudice applicando una pena finale, con sottrazione dell’aumento stabilito per l’aggravante ritenuta insussistente, che non evidenzia difformità dai parametri legali. La motivazione resa per relationem è legittima e in questa Sede non censurabile, trattandosi di tema non originariamente devòluto.
Sotto altro profilo deve evidenziarsi che, nell’esercizio del potere discrezionale relativo alla dosimetria della pena, loro riservato, i Giudici di merito hanno ritenuto la pena complessiva congrua, sicchè non era configurabile uno specifico impegno motivazionale in relazione ai passaggi intermedi del calcolo.
Al rigetto dei ricorsi presentati da COGNOME e COGNOME, che va conseguentemente disposto, accede la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. 5
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 07/07/2023