Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28810 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI COGNOME nato a PALERMO il 21/04/1974
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.; erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione
all’art. 133 cod. pen.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica
alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata – prossima al minimo edittale – e la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’entità del reato e l’assenza di
positivi elementi idonei alla concessione del beneficio invocato (cfr. Sez. 1, n.
39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01:”Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice
con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito
con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di
incensuratezza dell’imputato”).
Considerato che, ove il giudice intenda infliggere una pena corrispondente al minimo edittale o che si discosti da tale minimo in misura non rilevante, collocandosi in una fascia medio bassa, non è necessaria un’apposita motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025