Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38096 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, i parziale riforma della pronuncia emessa in data 19 aprile 2024 dal G.u.p. del Tribunale di Ragusa, ha ridetermiNOME la pena inflitta all’imputato COGNOME NOME in quell anni tre anni di reclusione ed euro 800 di multa; ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di COGNOME NOME alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa.
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili di plurimi episodi di furto consuma tentati in danno di diverse persone offese. Nel giudizio, per quanto d’interesse in quest sede, si costituiva parte civile COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOMENOME NOME qu in relazione al capo 9 della rubrica, riguardante il furto di una cassetta di attrez lavoro, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede, er altresì condanNOME al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile.
Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, articolando i seguenti mot ricorso.
COGNOME NOME: mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio con particolare riferimento all’entità della pena in concreto irrog specie in relazione agli aumenti determinati a titolo di continuazione
COGNOME NOME: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del fatto contestato al capo 6 della rubrica ne fattispecie di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen.; vizio di motivazione in relazion mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
La difesa della parte civile costituita, COGNOME NOME, ha depositato memoria conclusiva nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da COGNOME NOME.
I ricorsi proposti dagli imputati sono inammissibili.
Quanto al ricorso di COGNOME si osserva quanto segue.
La decisione impugnata risulta sorretta da sufficiente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzioNOMErio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena come rideterminata, “tenuto conto della complessiva entità dei fatti”. Occorre proposito rammentare come una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richieda solo nel caso in cui sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata all’apprezzamento del giudice d merito, la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di i una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del
27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, COGNOME, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv.256197).
Analoghe considerazione valgono con riferimento all’aumento stabilito a titolo di continuazione: è noto in proposito l’orientamento di questa Corte in base al quale, ove si tratti di incrementi di pena di modesta entità, specie nella ricorrenza di reati di na omogenea, non sia richiesta una specifica motivazione, non potendo esservi dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo cod. pen. (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005:”In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’increment sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.”).
Ebbene, nel caso che occupa, gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione sono stati determinati in misura esigua; la pena, infatti, è stata così calcolata: pena bas per il più grave reato di cui al capo 6) della rubrica – anni tre, mesi quattro di reclus ed euro 800,00 di multa, aumentata per la continuazione nella misura globale di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa .
Quanto al ricorso proposto dall’imputato COGNOME NOME, i giudici del gravame hanno offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del diniego della invocata riqualificazione del fatto: al riguardo si è posto in rilievo come NOME fosse impossessato delle chiavi di apertura del cancello di ingresso all’abitazione della persona offesa; ciò integra perfettamente la fattispecie di reato del furto consumato e non tentato.
Del pari inammissibile è l’ulteriore doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., avendo la Corte di meri congruamente argomentato sul punto, ponendo in rilievo il pregiudizio arrecato alla vittima, non qualificabile in termini di speciale tenuità, per modalità allarma dell’azione. Trattasi di motivazione non censurabile, rispettosa dei principi consolida espressi da questa Corte in materia (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402:”L’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono ess ritenuti determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto”).
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Consegue alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Ritiene il Collegio che non debbano essere riconosciute le spese di costituzione in giudizio della parte civile in quanto attraverso le conclusioni fatte pervenire via pec no pare essere stata svolta un’attività utilmente diretta a contrastare l’avversa pretesa (cf Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; nonché, tra le tante, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese a favore delle parte civile.
Così deciso in data 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore idorte