Motivazione della Pena: La Cassazione Traccia i Confini per un Ricorso Ammissibile
La corretta motivazione della pena è un pilastro fondamentale del diritto penale, garantendo che la discrezionalità del giudice sia esercitata in modo trasparente e controllabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 22876 del 2024, offre importanti chiarimenti sui requisiti che un ricorso deve possedere per essere considerato ammissibile, soprattutto quando contesta il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi applicati dai giudici di legittimità.
Il caso in esame
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano esclusivamente su due aspetti: il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’appellante lamentava, in sostanza, che i giudici di merito non avessero adeguatamente valutato gli elementi a suo favore nel determinare l’entità della pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione dei motivi di ricorso come privi di “concreta specificità” e “manifestamente infondati”. Secondo gli Ermellini, i giudici dei gradi precedenti avevano esercitato correttamente il loro potere discrezionale, fornendo una spiegazione chiara e sufficiente delle ragioni alla base del loro convincimento. La Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati in materia di motivazione della pena e di valutazione delle circostanze.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha articolato la sua decisione su due punti principali.
La valutazione delle attenuanti generiche
In primo luogo, riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha specificato che il giudice non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, addotto dalle parti. È invece sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, sull’assenza di elementi positivi rilevanti. Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri argomenti si considerano implicitamente disattesi e superati. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano seguito questo iter logico, rendendo la loro motivazione incensurabile in sede di legittimità.
I requisiti della motivazione della pena
In secondo luogo, per quanto concerne la dosimetria della pena, la Corte ha ribadito che l’onere argomentativo del giudice può essere assolto anche in modo sintetico. L’uso di espressioni quali “pena congrua” o “pena equa” è considerato sufficiente, specialmente quando la sanzione irrogata è inferiore alla media edittale prevista per quel reato. Non è necessaria, in questi casi, una motivazione specifica e dettagliata che analizzi punto per punto i criteri di commisurazione. Il richiamo agli elementi decisivi o a formule sintetiche che esprimono un giudizio di adeguatezza soddisfa il requisito di legge.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a evitare ricorsi per Cassazione basati su doglianze generiche e pretestuose. La decisione sottolinea che il controllo di legittimità sulla motivazione della pena non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. Perché un ricorso sia ammissibile, deve individuare vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice, non limitarsi a contrapporre una diversa valutazione degli stessi elementi. Per i professionisti del diritto e per i loro assistiti, questa pronuncia è un monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso precisi e concreti, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un giudice nega le attenuanti generiche, deve rispondere a tutti gli argomenti della difesa?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, considerando così superati tutti gli altri argomenti.
Una motivazione sintetica come “pena congrua” è sufficiente per giustificare l’entità della pena?
Sì, la Corte ha stabilito che espressioni come “pena congrua” o “pena equa” sono sufficienti a motivare la dosimetria della pena, in particolare quando la sanzione applicata è inferiore alla media prevista dalla legge per quel reato. In tali casi, non è richiesta una motivazione dettagliata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione giudicato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nella fattispecie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22876 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che i motivi di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono privi di concreta specificità e manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negati ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanend disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella spec (si veda, in particolare, pag. 5);
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.