Motivazione della pena: la Cassazione stabilisce i limiti del sindacato di legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti per la motivazione della pena e sui criteri di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, delineando principi fondamentali in materia di recidiva, attenuanti generiche e discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Caso
L’imputato aveva presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando diversi aspetti della decisione. In primo luogo, contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva anche in relazione all’aumento per la continuazione. In secondo luogo, si doleva della mancata revoca della confisca di una somma di denaro che gli era stata sequestrata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e privo di specificità il secondo. La decisione conferma l’orientamento consolidato secondo cui il giudice di merito gode di ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi per la determinazione della pena, e che il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della logicità e correttezza giuridica della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte effettuate.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e consolidate nella giurisprudenza.
Analisi sulla motivazione della pena e sulla recidiva
Sul primo punto, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente giustificato l’applicazione della recidiva, sottolineando la proclività a delinquere dell’imputato e la sua vicinanza ad ambienti criminali. Riguardo al diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi, implicitamente disattendendo tutti gli altri.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda la motivazione della pena. La Cassazione ha chiarito che, quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale, il giudice può adempiere al suo obbligo di motivazione utilizzando espressioni sintetiche come “pena congrua” o “pena equa”. Una motivazione dettagliata e specifica è richiesta solo quando la pena si colloca su livelli ben superiori alla media, per giustificare una particolare severità sanzionatoria.
La genericità del motivo sulla confisca
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla confisca, è stato giudicato inammissibile perché “meramente riproduttivo” di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. La Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata, non potendosi limitare a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate nei gradi precedenti. Tale approccio rende il motivo privo della specificità richiesta dalla legge, conducendo inevitabilmente all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella valutazione delle circostanze del reato. Stabilisce inoltre con chiarezza i limiti dell’obbligo di motivazione, specialmente quando la sanzione applicata non è particolarmente afflittiva. Per gli avvocati e gli imputati, la lezione è chiara: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi logici o giuridici specifici e ben argomentati della sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di difese già svolte, pena una declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando è sufficiente una motivazione sintetica per la determinazione della pena?
Secondo la Corte, una motivazione sintetica con espressioni come “pena congrua” o “pena equa” è sufficiente quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale prevista dalla legge per quel reato. Una motivazione più dettagliata è richiesta solo per pene di gran lunga superiori alla media.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e confuti ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che basi la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile per mancanza di specificità?
Un motivo di ricorso è considerato privo di specificità, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito, senza sollevare vizi logici o giuridici specifici della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione all’aumento per continuazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha confermato l’applicazione della recidiva a pagina 7 con corretti argomenti giuridici, evidenziando la proclività a delinquere dell’imputato e la sua vicinanza ad ambienti delinquenziali organizzati;
che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, 7 );
che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (come avvenuto a pagine 7 e 8) e, in ogni caso quando è inferiore alla media edittale è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata revoca della confisca della somma di denaro sequestrata all’imputato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024