Motivazione della pena: la Cassazione traccia i confini del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sul tema della motivazione della pena e sui limiti del ricorso per Cassazione. Quando un imputato contesta la sanzione ricevuta, non è sufficiente lamentare un’eccessiva severità: è necessario formulare critiche specifiche e non limitarsi a ripetere argomenti già vagliati. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I fatti del processo e la condanna
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per i reati di violazione del diritto d’autore e ricettazione. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile per la detenzione e la vendita di 88 DVD contenenti opere musicali e cinematografiche contraffatte, prive del necessario marchio SIAE. A seguito della condanna emessa dalla Corte d’appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso: una contestazione generica
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali motivi:
1. Carenza di motivazione sulla responsabilità: Si contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici avevano dichiarato la sua colpevolezza, ritenendola una semplice ripetizione di censure già esaminate in appello.
2. Eccessività della pena: Il secondo motivo criticava il trattamento sanzionatorio, giudicato eccessivo e non adeguatamente giustificato in base ai criteri legali.
I limiti al sindacato sulla motivazione della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che si trattava di una censura manifestamente infondata, in quanto si limitava a riproporre argomenti già adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, la quale aveva già accertato la destinazione alla vendita dei supporti digitali illeciti.
Di particolare interesse è la decisione sul secondo motivo, quello relativo alla motivazione della pena. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è molto limitato. Non è possibile per la Cassazione entrare nel merito della decisione del giudice, se questa è stata motivata in modo logico e conforme alla legge.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che il motivo di ricorso relativo alla pena era, oltre che generico, inammissibile. Il giudizio sulla pena era stato congruamente motivato dalla Corte d’appello, tenendo conto delle modalità concrete del fatto. La giurisprudenza costante, infatti, esclude la possibilità di un riesame nel merito quando la decisione del giudice inferiore rispetta i canoni della logica e i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un aspetto fondamentale: per adempiere all’obbligo di motivazione, il giudice non è tenuto a prendere in esame, singolarmente, tutti gli elementi elencati nell’articolo 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.). È sufficiente che indichi gli elementi che hanno assunto un rilievo preponderante nel suo giudizio discrezionale. Nel caso di specie, la motivazione fornita è stata ritenuta sufficiente a giustificare la sanzione applicata.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che un ricorso per Cassazione volto a contestare l’entità della pena ha scarse probabilità di successo se si limita a una critica generica o alla mera riproposizione di argomenti già respinti. Per ottenere una revisione, è necessario dimostrare un vizio logico palese o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia e, se esercitata in modo coerente e giustificato, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa da un giudice di merito?
Sì, ma solo entro limiti ristretti. Il ricorso è ammissibile solo se la decisione del giudice è motivata in modo non conforme alla legge o illogico. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti per decidere se la pena sia ‘giusta’, ma controlla solo la correttezza giuridica e logica della motivazione.
Perché un motivo di ricorso sulla pena può essere dichiarato inammissibile?
Un motivo di ricorso sulla pena può essere dichiarato inammissibile se è generico, cioè non specifica in cosa consisterebbe la violazione di legge o il vizio logico, oppure se è meramente reiterativo, cioè si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
Il giudice deve giustificare la pena analizzando ogni singolo elemento previsto dalla legge?
No. Secondo la sentenza, per soddisfare l’obbligo di motivazione, non è necessario che il giudice esamini singolarmente tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale. È sufficiente che indichi quali elementi, tra quelli previsti, hanno assunto un rilievo determinante nel suo giudizio complessivo per la determinazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4300 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4300 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d’appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all’art. 171 ter comma 1 legge n. 633/1941 e art.648 cod. pen. per la detenzione e la vendita di 88 DVD contenenti opere d’ingegno, musicale e cinematografiche contraffatti e privi del marchio SIAE Ł manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 3 in ordine alla destinazionealla vendita dei DVD abusivamente modificati);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico Ł altresì inammissibile in quanto il giudizio sulla pena Ł stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi Ł margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che d’altra parte non Ł necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
– Relatore –
Ord. n. sez. 1291/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME