Motivazione della Pena: La Cassazione Dichiara Inammissibile un Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13854/2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano la motivazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’obbligo per chi impugna una sentenza di non limitarsi a una critica vaga, ma di sviluppare un’analisi puntuale e critica delle argomentazioni del giudice precedente. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche per la difesa penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato in primo grado dal Tribunale e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, l’unico motivo di ricorso si concentrava su due aspetti:
1. La determinazione della pena: si riteneva che la sanzione inflitta fosse ingiusta o non adeguatamente giustificata.
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche: si contestava la decisione dei giudici di non concedere uno sconto di pena basato su elementi non tipizzati dalla legge.
Secondo il ricorrente, le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello su questi punti erano inadeguate.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati e di grande rilevanza.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il punto centrale della decisione è la mancanza di specificità del ricorso. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione non era supportato da una “necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse lamentele già avanzate in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni per cui la Corte d’Appello le aveva respinte. La Cassazione, citando precedenti sentenze (tra cui le Sezioni Unite “Galtelli”), ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando manca di un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare.
L’impatto di una motivazione della pena sotto la media
Un altro aspetto cruciale riguarda l’onere motivazionale del giudice in relazione all’entità della pena. La Corte ha rilevato che la pena inflitta all’imputato era “comunque inferiore alla misura media edittale”. Questo significa che la sanzione si collocava nella metà inferiore della forbice prevista dalla legge per quel reato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, quando il giudice si mantiene al di sotto della media edittale, il suo obbligo di motivazione si attenua. Non è richiesta una spiegazione analitica per ogni decisione presa, essendo sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dei criteri principali seguiti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, rendendo la critica del ricorrente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si articolano su due pilastri. Il primo è di natura procedurale: il ricorso per cassazione non può essere una mera riproposizione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. L’assenza di tale critica rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile. Il secondo pilastro è di natura sostanziale: la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena è ampia, e l’obbligo di fornire una motivazione dettagliata è meno stringente quando la pena inflitta è contenuta e inferiore alla media prevista dalla legge. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente esercitato il loro potere discrezionale, fornendo una giustificazione adeguata sia per la quantificazione della pena sia per il diniego delle attenuanti generiche.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica legale. Evidenzia che l’efficacia di un’impugnazione dipende dalla sua capacità di colpire nel segno, criticando in modo specifico e pertinente le fondamenta logico-giuridiche della decisione avversata. Una critica generica o la semplice ripetizione di argomenti già respinti è destinata all’insuccesso. Inoltre, la decisione conferma che il grado di dettaglio richiesto nella motivazione della pena è direttamente proporzionale alla severità della sanzione applicata. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché era generico. Non conteneva una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere le lamentele già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con le ragioni dei giudici.
Cosa significa che la pena è ‘inferiore alla misura media edittale’ e perché è rilevante?
Significa che la pena decisa dal giudice si colloca nella metà inferiore dell’intervallo di sanzione previsto dalla legge per quel reato. È rilevante perché, in questi casi, la giurisprudenza ritiene che il giudice non sia tenuto a fornire una motivazione estremamente dettagliata, essendo sufficiente una giustificazione più sintetica per la sua decisione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento del sistema carcerario.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1S7
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato Portogallo NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce – Sez. distaccata di Tarant indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in d 11/10/2022 dal Tribunale di Taranto di condanna per il reato di cui all’art. 11 Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Manduria il 30 maggio 2020;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto erron applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, che ritiene non adeguatament motivati dai giudici territoriali;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica de argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche, alle pagg.1-2 del sentenza impugnata;
rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittal (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pen Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P . Q. IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell Ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
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