Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva, è formulato in termini generici ed aspecifici non confrontandosi, se non in maniera apparente, con la motivazione che la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione (cfr., pag. 9) ed in cui ha evidenziato la come l’episodio giudicato risulti espressione di una “escalation” criminosa specifica ed “impressionante” oltre che della “insensibilità dimostrata verso l’effetto deterrente rappresentato dalle precedenti condanne ed espiazione di pena” e, perciò, “… della pacifica maggior pericolosità sociale conseguente alla commissione dei fatti per cui è processo” (cfr., ivi);
rilevato che il terzo ed il quarto motivo, con cui, pure, si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sono formulati a loro volta in termini generici non tenendo conto, peraltro, della quantificazione della pena intervenuta in termini complessivamente modesti dovendosi allora richiamare il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283); l’impegno motivazionale deve inoltre, quale parametro di riferimento, della media edittale poiché nel caso in c:ui venga irrogata una pena al di sotto di essa, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024
Il Consigliere Estensore