Motivazione della Pena: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’adeguata motivazione della pena è un pilastro del nostro sistema giudiziario, garantendo che la decisione del giudice sia trasparente e controllabile. Tuttavia, qual è il livello di dettaglio richiesto? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 2283 del 2024) offre chiarimenti cruciali, stabilendo quando una motivazione sintetica è sufficiente e perché un ricorso troppo generico è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni della loro decisione, limitandosi a formule generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, il ricorso era privo di “concreta specificità” e “manifestamente infondato”. La decisione si fonda su due principi consolidati relativi alla discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e nella valutazione delle circostanze.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha articolato il suo ragionamento su due punti fondamentali, offrendo una guida preziosa per comprendere i limiti dell’obbligo di motivazione.
L’adeguata motivazione della pena e il ruolo della media edittale
Il primo punto chiave riguarda la dosimetria della pena. La Cassazione ha chiarito che l’onere di motivazione del giudice cambia a seconda che la pena irrogata si collochi sopra o sotto la “media edittale” (il punto intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge).
Quando la pena è inferiore a tale media, come nel caso di specie, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata per ogni singolo criterio di valutazione. I giudici possono assolvere il loro obbligo utilizzando espressioni sintetiche come “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”. Questo perché una sanzione contenuta nella parte bassa della forbice edittale è già di per sé espressione di una valutazione favorevole all’imputato. L’obbligo di una motivazione analitica scatta solo quando il giudice si discosta significativamente dai minimi, infliggendo una pena più severa.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche
Il secondo principio attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha ribadito che il giudice non è tenuto a un’analisi certosina di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che la motivazione del diniego si basi su un “congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti”.
In altre parole, il giudice può legittimamente negare le attenuanti evidenziando l’assenza di elementi positivi di rilievo o concentrandosi sugli aspetti negativi della condotta o della personalità dell’imputato, senza doverli contrapporre punto per punto a ogni possibile elemento a favore.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e fornisce indicazioni pratiche di grande importanza. Per chi intende impugnare una sentenza per questioni legate alla pena, non è sufficiente lamentare una motivazione scarna. È necessario, invece, dimostrare con argomenti specifici perché la valutazione del giudice sia illogica, contraddittoria o basata su elementi errati. Un ricorso che si limita a una critica generica della discrezionalità del giudice, senza individuare vizi concreti nel percorso argomentativo, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è sufficiente una motivazione sintetica per la quantificazione della pena?
Secondo l’ordinanza, una motivazione sintetica, che utilizzi espressioni come “pena congrua” o “pena equa”, è considerata sufficiente quando la pena irrogata dal giudice è inferiore alla media edittale, ovvero al punto intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge per quel reato.
Cosa deve fare il giudice per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e analizzare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. Per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi che ha ritenuto decisivi, oppure che evidenzi l’assenza di elementi positivi di rilievo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza in esame è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2283 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Monteciccardo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, la pag. 3);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, noh è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi
ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.