Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BORGIA il 03/08/1970
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il ottobre 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa del 21 aprile 2017, ha rideterminato – per quanto di interesse in questa sede – la pena inflitta a NOME NOME nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 160,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 8, 61 n. 5 cod. pen., dopo aver dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, in quanto estinto prescrizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio inflittogli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 3 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sa nzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024
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