Motivazione della Pena: Obbligo Rafforzato o Sintetico? La Cassazione Chiarisce
L’obbligo di motivazione della pena è un pilastro del nostro sistema giudiziario, garantendo che la decisione del giudice sia trasparente e controllabile. Tuttavia, la profondità di tale motivazione non è sempre la stessa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18704/2024) ci offre un’importante occasione per fare chiarezza su quando un giudice può limitarsi a una motivazione sintetica e quando, invece, è tenuto a un’analisi più dettagliata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (hashish), emessa dal Tribunale di Torino. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello, che ribadiva la colpevolezza dell’imputato e la congruità del trattamento sanzionatorio.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge proprio con riferimento alla determinazione della pena. A suo avviso, i giudici di merito non avevano adeguatamente spiegato le ragioni che li avevano portati a quantificare la sanzione in quel modo.
La Questione della Motivazione della Pena nel Ricorso
Il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio, ritenendo che i giudici d’appello avessero confermato la pena di primo grado senza fornire un’adeguata spiegazione. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale si fosse limitata a una conferma acritica, violando così l’obbligo di motivare in modo specifico e puntuale la quantificazione della pena.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, qualificando la doglianza come ‘reiterativa e manifestamente infondata’. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
L’Analisi della Suprema Corte
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato, fondamentale per comprendere i limiti dell’obbligo di motivazione del giudice in materia di pena.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede in un importante precedente (Cass. n. 46412/2015), richiamato dagli Ermellini. Secondo tale orientamento, quando un giudice irroga una pena inferiore alla ‘media edittale’ (cioè al punto medio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge per quel reato), non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata.
In questi casi, è sufficiente che il giudice faccia riferimento al criterio generale di ‘adeguatezza della pena’. Questo richiamo, anche se sintetico, si considera comprensivo di una valutazione di tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha osservato che, nonostante la pena fosse stata fissata poco sopra il minimo legale e quindi ben al di sotto della media edittale, i giudici d’appello avevano comunque fornito una motivazione tutt’altro che sintetica. Avevano infatti valorizzato elementi concreti come:
1. Il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta.
2. La personalità negativa del ricorrente, desunta anche da un precedente specifico.
Questo percorso argomentativo è stato giudicato ‘del tutto incensurabile’ in sede di legittimità, rendendo il ricorso palesemente infondato. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che l’obbligo di motivazione della pena è modulato in base alla sua entità. Per pene contenute entro la media edittale, il giudice può adempiere al suo obbligo con una motivazione sintetica, basata sul principio di adeguatezza. L’obbligo di una motivazione più analitica e puntuale scatta, invece, quando la pena si discosta significativamente dal minimo legale o si avvicina al massimo. Questa decisione comporta l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Quando un giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata per la pena inflitta?
Secondo la Cassazione, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quando la pena irrogata si colloca al di sotto della media edittale (il valore intermedio tra il minimo e il massimo previsti dalla legge). In tali casi, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare la pena in questo caso specifico?
Nonostante lo scostamento dal minimo edittale fosse modesto, la Corte d’Appello ha motivato la sua decisione valorizzando sia il quantitativo di droga detenuta dall’imputato, sia la sua personalità negativa, tenendo conto anche di un precedente specifico.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18704 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del delitto di illecita detenzione di hashish – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/06/20 con cui la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grad irrogata dal Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge e vizio motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio;
ritenuto che la doglianza sia reiterativa e comunque manifestament infondata, avendo questa Suprema Corte chiarito che «in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edi non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giud essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01). Nella specie, nonostante i modestissimo scostamento dal minimo edittale, la Corte d’Appello ha diffusamente motivato in ordine alla ritenuta congruità del trattamento sanzionato valorizzando sia il quantitativo di droga detenuta sia la negativa personali ricorrente, alla luce anche del precedente specifico (cfr. pag. 5-6 della se impugnata). Si tratta di un percorso argornentativo del tutto incensurabi questa sede, che non è in alcun modo vulnerato dal richiamo difensivo al rilas di procura speciale al difensore per una definizione del procedimento (cfr. pa del ricorso);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Il Presidente