Motivazione della Pena: Basta la Congruità se Sotto la Media
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è un cardine del nostro sistema giuridico. Tuttavia, il livello di dettaglio richiesto può variare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo la motivazione della pena, specificando quando il giudice di merito può limitarsi a espressioni sintetiche. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i limiti della discrezionalità del giudice e i requisiti di specificità di un ricorso.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano che la condannava per il reato di rapina. La difesa ha sollevato due principali motivi di contestazione dinanzi alla Suprema Corte:
1. Errata qualificazione giuridica: Si sosteneva che i fatti dovessero essere inquadrati come tentata rapina e non come rapina consumata.
2. Vizio di motivazione: Si contestava la determinazione della pena inflitta, ritenendo la motivazione fornita dai giudici di merito insufficiente e illogica.
La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare sia la natura del reato sia l’adeguatezza della sanzione applicata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette che delineano importanti principi procedurali e sostanziali.
Il Primo Motivo: Genericità e Ripetitività
Per quanto riguarda la qualificazione del reato, i giudici hanno ritenuto il motivo ‘privo di specificità’. La Corte ha osservato che la difesa si era limitata a riproporre le medesime questioni già ampiamente discusse e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può essere una mera ripetizione degli argomenti già valutati, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità nella Motivazione della Pena
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo, relativo alla motivazione della pena. La Corte ha ribadito un indirizzo giurisprudenziale consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, che la esercita sulla base dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
L’aspetto più rilevante è il livello di dettaglio richiesto per la motivazione. La Cassazione ha chiarito che:
* Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale, per il giudice è sufficiente utilizzare espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ per assolvere al proprio obbligo di motivazione.
* Al contrario, una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena si colloca in una misura di gran lunga superiore alla media edittale. In tal caso, il giudice deve spiegare analiticamente le ragioni che lo hanno portato a una tale severità.
Nel caso di specie, essendo la pena contenuta al di sotto della soglia media, la motivazione sintetica fornita dalla Corte d’Appello è stata ritenuta pienamente legittima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per Cassazione deve essere mirato e specifico, non una semplice riproposizione delle difese precedenti. In secondo luogo, e più significativamente, consolida il principio sulla motivazione della pena: non ogni scelta sanzionatoria richiede una giustificazione analitica. L’onere di una motivazione rafforzata scatta solo quando il giudice si discosta notevolmente verso l’alto rispetto ai parametri medi previsti dalla legge, a tutela del diritto di difesa dell’imputato contro sanzioni eccessivamente severe. Per le pene ritenute miti o eque, la legge si fida della valutazione sintetica del giudice di merito.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene ritenuto privo di specificità?
Un motivo di ricorso è ritenuto privo di specificità, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del precedente grado di giudizio (in questo caso, la Corte d’Appello) senza addurre nuovi e specifici argomenti giuridici contro la sentenza impugnata.
Il giudice deve sempre fornire una spiegazione dettagliata per la pena che infligge?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato. Se la pena è inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice utilizzi espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ per adempiere al suo obbligo di motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, senza che la Corte entri nel merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44428 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44428 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di rapina propria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo c:onsolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che quando la pena, come nella specie, è inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi
espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.