Motivazione della Pena: Quando la Cassazione la Ritiene Sufficiente?
La motivazione della pena è uno dei pilastri del nostro sistema giudiziario, garantendo che ogni decisione sia fondata su un ragionamento logico e conforme alla legge. Tuttavia, qual è il livello di dettaglio richiesto al giudice? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre chiarimenti cruciali, stabilendo che formule sintetiche come ‘pena congrua’ possono essere sufficienti, a meno che la sanzione non sia eccezionalmente severa.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In altre parole, sosteneva che i giudici di secondo grado non avessero spiegato adeguatamente le ragioni che li avevano portati a stabilire quella specifica pena, incluse le decisioni su attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Motivazione della Pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due motivi principali: mancanza di specificità e manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, il ricorso non individuava critiche precise e puntuali alla sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione generica.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio l’obbligo di motivazione della pena. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Quando Bastano le Formule Sintetiche?
La Cassazione ha chiarito che, per adempiere al suo obbligo di motivazione, non è sempre necessario che il giudice fornisca una spiegazione analitica e dettagliata. Se la pena inflitta non si discosta significativamente dalla media edittale, è sufficiente l’uso di espressioni sintetiche come ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’. Queste formule sono considerate idonee a manifestare che il giudice ha valutato tutti gli elementi del caso e ha ritenuto la sanzione appropriata.
L’onere di una motivazione più specifica e approfondita sorge solo quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media, quasi a voler giustificare una decisione di particolare rigore.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse del tutto generico e privo di fondamento. Ha riaffermato che la determinazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito, il quale deve attenersi ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. Secondo la giurisprudenza consolidata, non è richiesta una motivazione analitica per ogni scelta sanzionatoria. L’uso di espressioni come ‘pena congrua’ o ‘equa’ è considerato sufficiente per assolvere l’obbligo di motivazione, a meno che la pena applicata non sia notevolmente superiore alla media. Poiché il ricorso non sollevava critiche specifiche e pertinenti, è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che i ricorsi contro la quantificazione della pena devono essere formulati con estrema precisione. Non è sufficiente contestare genericamente l’adeguatezza della sanzione. È invece necessario dimostrare che il giudice si è discostato dai criteri legali o ha applicato una pena palesemente sproporzionata senza fornire una giustificazione adeguata. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di costruire impugnazioni solide e puntuali, capaci di evidenziare vizi logici concreti nel percorso argomentativo del giudice, piuttosto che limitarsi a una generica doglianza sulla severità della condanna.
Quando un ricorso contro la quantificazione della pena rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia l’inammissibilità quando è generico, privo di specificità e manifestamente infondato, ovvero quando non riesce a individuare un errore logico o giuridico concreto nel ragionamento del giudice che ha stabilito la pena.
Il giudice deve sempre spiegare dettagliatamente perché ha scelto una determinata pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, una motivazione dettagliata è necessaria solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge. In tutti gli altri casi, sono sufficienti espressioni sintetiche come ‘pena congrua’ o ‘pena equa’.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non meritevole di esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MACIN( ROMANIA) il 04/08/1981
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo di specificità, oltre che manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte,è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la penasia di gran lunga superiore alla misura media;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr idente