Motivazione della pena: La Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo del Giudice
La motivazione della pena rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema giudiziario, garantendo che ogni decisione sia fondata su criteri logici e legali, e non sull’arbitrio. Tuttavia, qual è il livello di dettaglio richiesto al giudice nel giustificare la quantità di pena inflitta? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, offrendo chiarimenti cruciali, specialmente per le pene contenute entro limiti ragionevoli.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso di un individuo condannato per un reato in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato lamentava una carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla determinazione della pena. A suo avviso, i giudici non avevano spiegato adeguatamente le ragioni che li avevano portati a stabilire quella specifica sanzione, violando così il suo diritto a una decisione pienamente giustificata.
La Decisione della Corte e la motivazione della pena
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello, sebbene sintetica, era pienamente sufficiente e legittima. I giudici di secondo grado avevano definito la pena ‘adeguata’ alla ‘reale gravità dei fatti’ e ‘conforme ai criteri indicati nell’art. 133 c.p.’, che elenca i parametri per la commisurazione della pena (gravità del reato, capacità a delinquere del reo).
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato. L’obbligo di una motivazione della pena specifica, dettagliata e analitica sorge principalmente quando il giudice decide di irrogare una sanzione di gran lunga superiore alla media edittale, ovvero la media tra il minimo e il massimo previsti dalla legge per quel reato. In questi casi, è necessario spiegare in modo approfondito perché si è scelta una pena così severa.
Al contrario, quando la pena inflitta è inferiore o vicina a tale media, il giudice può adempiere al suo obbligo di motivazione anche con espressioni più concise. Formule come ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o il semplice richiamo alla gravità del reato o ai criteri generali dell’art. 133 c.p. sono considerate sufficienti a dare conto dell’iter logico seguito. Nel caso di specie, la pena era inferiore al medio edittale, rendendo quindi legittima la motivazione sintetica adottata dalla Corte d’Appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia conferma che non sempre è possibile contestare con successo la quantificazione della pena basandosi su una presunta genericità della motivazione. Per le difese, ciò significa che un’impugnazione su questo punto ha concrete possibilità di successo solo quando la pena è palesemente sproporzionata ed eccessiva rispetto alla media, e il giudice non ha fornito una giustificazione robusta. Per il sistema giudiziario, questo principio garantisce un equilibrio tra il diritto dell’imputato a una decisione motivata e l’esigenza di economia processuale, evitando che i giudici debbano redigere trattati per giustificare pene ritenute eque e proporzionate.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per la quantità della pena inflitta?
No, secondo la Corte di Cassazione. Una motivazione specifica e dettagliata è richiesta soltanto se la pena irrogata è di gran lunga superiore alla misura media prevista dalla legge per quel reato.
Quali espressioni sono considerate sufficienti per motivare una pena inferiore alla media?
Sono considerate sufficienti espressioni sintetiche come ‘pena congrua’, ‘pena equa’, ‘congruo aumento’ o il semplice richiamo alla ‘reale gravità dei fatti’ e ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per colpa?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e si ravvisano profili di colpa nella sua proposizione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 20/10/1995
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME condannato in materia di sostanze stupefacenti, e relativo alla mancata motivazione in tema di trattamento sanzionatprio, è inammissibile a fronte di esplicita motivazione sul punto, posto che il giu:ii:e ha espressamente evidenziato che la pena, inferiore al medio edittale, è “adec;uata” alla “reale gravità dei fatti” – precedentemente esposti in sentenza – e “cc norme ai criteri indicati nell’art. 133 c.p.”, Si rammenta in tale quadro che la spEci Fica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in rek: zione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti Essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, cori: pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, Sent;y . za n. 36245 del 26/06/2009 Rv. 245596 – COGNOME).
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib le, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell E! spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammeniii( .
Così deciso in Roma il 14.3.2025.