Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1 1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avvero la sentenza indicata in epigrafe, deducendo mancanza assoluta di motivazione in relazione alla quantificazione della pena base.
In sintesi, lamenta che la Corte d’appello, pur assolvendo l’imputato anche dal reato riferito all’annualità 2018, ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002, e quindi mantenendo la condanna solo per una delle tre annualità or ginariamente contestate, si era limitata ad eliminare l’aumento per la continuazione, senza considerare che il GUP del Tribunale aveva considerato più grave, per la particolare intensità dell’elemento soggettivo, il reato relativo all’anno 2018, per il quale av va ritenuto la responsabilità. Dunque, venuto meno il reato ritenuto più grave, la Corte d’appello non avrebbe potuto mantenere la pena base indicata dal GUP (un anno di reclusione ed euro 600 di multa), senza fornire adeguata mbtivazione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità e del tutto assertivo. Tale tipo di deduzione non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché priva dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che in punto di dosimetria della pena è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, discostandosi dal minimo edittale, la particolare intensità della consapevolezza dell’imputato in ordine alla mancanza dei requisiti, sulla base della dichiarazione per l’anno 2017, per ottenere il beneficio nell’anno 2019. Ciò, al di là del computo utilizzato dal GUP al fine di individuare il reato più grave tra i due ritenuti da tale giudice, per cui il motivo non trova alcun aggancio logico critico nei confronti della motivazione.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto, avendo questa Corte di legittimità più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo od il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono
impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 de COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, Tauras n. 46412 del 20/3/2013, e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allé diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/09/2024