Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15335 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15335 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 08/12/1986
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39560/24 Udienza del 26 marzo 2024 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Cort ?. di Appello
Palermo, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridetermi iato la pena confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 624 ,625 e 633 cod.i
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta violazione i legge poic dall’istruttoria non sarebbero emersi elementi tali da provare che vi fosse stata effe
sottrazione consapevole ed illecita di energia elettrica da parte dell’imputata, i ié che il considerato fosse adibito a privata dimora della medesima – nonché il secc
-do motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazione all’art 633 e 54 cod.p en., poiché
motivazione della sentenza di II grado sarebbe troppo generica e non passereb
, )e il vaglio del ragionevole dubbio sul punto – sono inammissibili dal momento che viene in gio
, o il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione m n solo quand
essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino ch. Ila neces correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugi ato (principio
ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823). In questa senso si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che danno adeguatamer te conto della
risposta della Corte distrettuale sui punti devoluti con il ricorso e che la ricorren e non a che con una reiterazione delle doglianze.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge n relazione trattamento sanzionatorio sancito in grado di appello – è manifestamente infon iato perché l Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali dell, vicenda sorreggono la scelta sanzionatoria. D’altronde l’obbligo di una motivazione raffi Irzata suss solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, lel caso i venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al crite adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 c pd. pen. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 de 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/0692009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spE se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025
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Il Presidente