Motivazione della Pena: Obbligatoria solo per Sanzioni Elevate?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma fino a che punto deve spingersi nella spiegazione delle sue scelte? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: l’obbligo di una specifica motivazione della pena. L’analisi del caso mostra come la discrezionalità del giudice sia ampia, soprattutto quando la sanzione si attesta su livelli minimi, e come un ricorso basato su una generica illogicità rischi di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, in parziale riforma di una precedente pronuncia, aveva rideterminato la pena a carico di un imputato. In particolare, dopo aver dichiarato il non doversi procedere per un’ipotesi di tentato furto per difetto di querela, la Corte aveva ricalcolato la sanzione per le residue imputazioni, fissandola in cinque mesi e tre giorni di reclusione, oltre a una multa di 96,00 euro.
L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore. Il motivo del contendere era unico e specifico: una presunta manifesta illogicità nella motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano determinato il trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte di Appello era fondata su un apparato argomentativo solido e rispettoso delle norme di legge. Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato in giurisprudenza, che lega l’obbligo di una motivazione dettagliata all’entità della pena inflitta.
Le Motivazioni della Decisione e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una specifica e dettagliata motivazione della pena è richiesta solo in due circostanze precise:
1. Quando la sanzione si avvicina al massimo edittale previsto dalla legge per quel reato.
2. Quando la sanzione è comunque superiore alla media.
Nel caso in esame, la pena inflitta era palesemente prossima al minimo edittale. In queste situazioni, la scelta del giudice di merito è considerata insindacabile in sede di legittimità. Si presume, infatti, che il giudice abbia implicitamente fatto riferimento ai criteri guida stabiliti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.) per commisurare la pena. Non è necessaria, pertanto, una spiegazione analitica di ogni singolo criterio, essendo sufficiente che la pena appaia congrua e non palesemente illogica.
La Cassazione ha sottolineato come la decisione impugnata rientrasse pienamente in questa casistica, rendendo il motivo di ricorso infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena è molto ampia, specialmente per sanzioni lievi. Un ricorso volto a contestare tale quantificazione ha poche probabilità di successo se si limita a denunciare una generica illogicità, senza evidenziare vizi macroscopici nel ragionamento del giudice.
In secondo luogo, la pronuncia ricorda le conseguenze di un ricorso inammissibile. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico, sottolineando la serietà e il rigore del giudizio di legittimità.
Quando un giudice è obbligato a fornire una motivazione dettagliata per la pena inflitta?
Una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la pena applicata è prossima al massimo previsto dalla legge (massimo edittale) o comunque superiore alla media. Per pene vicine al minimo, non è necessaria una motivazione analitica.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, di norma, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di 3.000,00 euro.
È possibile contestare in Cassazione la quantificazione di una pena vicina al minimo legale?
Generalmente no. La scelta del giudice di applicare una pena vicina al minimo legale è considerata una valutazione di merito, basata implicitamente sui criteri dell’art. 133 del codice penale, e non è sindacabile dalla Corte di Cassazione, a meno che non emerga una palese e manifesta illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2453 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2453 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PIETRASANTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 25 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pisa in data 29 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per difetto di querela con riguardo al delitto di tentato furto rubricato al capo A), per l’effetto rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti in ordine alle residue imputazioni di cui ai capi B), C) e D) nella misura di mesi cinque, giorni tre di reclusione ed euro 96,00 di muta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine alle modalità di determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 2), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzioNOMErio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente