Motivazione della pena: Legittimo l’aumento per tasso alcolico elevato e precedenti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: la motivazione della pena. Quando un giudice decide di applicare una sanzione superiore al minimo previsto dalla legge, deve fornire una giustificazione adeguata. In questo caso, la Corte ha stabilito che un tasso alcolico particolarmente alto e la presenza di gravi precedenti penali costituiscono ragioni sufficienti per un tale aumento, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza.
Il caso: Guida in stato di ebbrezza e ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
L’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della sanzione. A suo dire, i giudici di merito non avevano fornito una motivazione della pena adeguata per giustificare una condanna superiore al minimo edittale.
La contestazione dell’imputato
L’argomentazione centrale del ricorrente si fondava sulla presunta carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello. Secondo la difesa, la decisione di discostarsi dal minimo della pena non era supportata da argomentazioni sufficientemente solide e specifiche, violando così i principi che regolano l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della sanzione.
La decisione della Corte di Cassazione e la corretta motivazione della pena
La Corte di Cassazione ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato due principali lacune nell’atto di impugnazione. In primo luogo, il ricorso era generico e non conteneva una critica puntuale e analitica delle argomentazioni della sentenza di secondo grado. Per essere ammissibile, un ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte dai giudici di merito, cosa che in questo caso non è avvenuta.
I criteri che giustificano una pena superiore al minimo
Entrando nel merito della questione, la Corte ha affermato che la motivazione della pena fornita dalla Corte d’Appello era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, congrua e ben fondata. I giudici territoriali avevano infatti basato la loro decisione su due elementi di fatto chiari e inequivocabili:
1. L’elevatissimo tasso alcolico: Il livello di alcol nel sangue, ben al di sopra della soglia minima per la fattispecie più grave, è stato considerato un indicatore della particolare gravità della condotta.
2. I numerosi e gravi precedenti penali: La presenza di condanne passate a carico dell’imputato è un fattore che il giudice può e deve considerare per valutare la personalità del reo e la sua pericolosità sociale.
Questi due elementi, secondo la Cassazione, giustificano ampiamente la decisione di non applicare la pena minima, rendendo la motivazione dei giudici di merito del tutto adeguata.
le motivazioni
La Corte Suprema ha ribadito un principio consolidato: il dovere di motivazione del giudice sulla pena è tanto più stringente quanto più la sanzione si allontana dal minimo legale. Tuttavia, quando sono presenti elementi specifici e gravi, come un’intensità del dolo o della colpa particolarmente elevata (in questo caso, manifestata dal tasso alcolico) e una spiccata capacità a delinquere (desumibile dai precedenti), il giudice adempie al suo obbligo motivando la sua scelta su tali fattori. La decisione di discostarsi dal minimo non è arbitraria, ma ancorata a dati concreti che emergono dagli atti processuali. La genericità del ricorso, che non si è confrontato con queste specifiche ragioni, ha portato inevitabilmente alla sua inammissibilità.
le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la valutazione del giudice sulla pena non è insindacabile, ma deve essere supportata da una motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. Per gli imputati, ciò significa che contestare la misura della pena richiede un’argomentazione specifica e critica, che demolisca le ragioni addotte dal giudice. Per la collettività, la pronuncia rafforza il principio secondo cui condotte particolarmente gravi e la recidiva criminale devono essere sanzionate in modo più severo, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla legge.
Quando un giudice può applicare una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Secondo la Corte, una pena superiore al minimo è giustificata in presenza di elementi concreti come un tasso alcolico eccezionalmente elevato e la presenza di numerosi e gravi precedenti penali a carico dell’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva un’analisi critica e specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione generica sulla motivazione della pena.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44465 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44465 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett.c), d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Faenza il 4 giugno 2019;
considerato che il ricorrente, con l’unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena, che ritiene non adeguatamente motivata dai giudici territoriali;
considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, avendo osservato i giudici territoriali che il discostamento dal minimo si giustifica i ragione dell’elevatissimo tasso alcolico accertato e dei numerosi e gravi precedenti penali (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il GLYPH iglie GLYPH e tensore GLYPH
Il Pr td te