Motivazione della pena: quando basta una giustificazione sintetica?
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma fino a che punto deve essere dettagliata la sua spiegazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del ricorso contro la motivazione della pena, confermando che non sempre è necessaria una disamina analitica di ogni singolo elemento. Vediamo insieme cosa stabilisce la Suprema Corte.
Il caso in esame
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente motivato la quantificazione della pena, la valutazione delle circostanze attenuanti e il giudizio di comparazione con le aggravanti. In sostanza, secondo la difesa, la decisione non era sorretta da un apparato argomentativo sufficiente a giustificare la sanzione inflitta.
La decisione della Cassazione sulla motivazione della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondate le censure mosse dall’imputato. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento consolidato nella giurisprudenza: per quanto riguarda la motivazione della pena, il giudice di merito non è tenuto a una spiegazione prolissa e dettagliata per ogni singolo aspetto valutato.
Secondo la Corte, sono pienamente legittime:
* La motivazione implicita: il ragionamento del giudice può essere desunto dal complesso della sentenza, senza bisogno di una verbalizzazione esplicita.
* Le formule sintetiche: espressioni come “si ritiene congrua” sono considerate sufficienti a esprimere il giudizio del tribunale, purché il ragionamento sottostante non sia palesemente illogico o arbitrario.
I limiti del sindacato di legittimità
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: il ruolo della Corte di Cassazione. La Suprema Corte non è un giudice di terzo grado che può riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Di conseguenza, le decisioni relative alla quantificazione della pena, alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche e al bilanciamento tra circostanze sono censurabili in Cassazione solo in un caso: quando sono il risultato di “mero arbitrio o ragionamento illogico”. Un semplice disaccordo con la pena inflitta non è sufficiente per ottenere un annullamento della sentenza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla vasta discrezionalità che la legge (in particolare l’art. 133 del codice penale) attribuisce al giudice di merito nella determinazione della pena. Questa discrezionalità deve essere esercitata entro i limiti della logica e della legalità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva operato all’interno di questi confini, e la sua decisione, seppur sintetica, non presentava vizi di illogicità o arbitrarietà. Il ricorso, pertanto, mirava a una rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che per contestare efficacemente la motivazione della pena in Cassazione non basta sostenere che la sanzione sia eccessiva. È necessario dimostrare un vizio grave nel ragionamento del giudice, come una palese contraddizione, una manifesta illogicità o un’assoluta arbitrarietà. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice di merito è considerata insindacabile. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre necessario che un giudice spieghi in modo super dettagliato perché ha scelto una certa pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la motivazione sulla determinazione della pena può essere anche implicita o espressa con formule sintetiche (es. “pena congrua”), purché la decisione non sia frutto di arbitrarietà o di un ragionamento palesemente illogico.
Cosa significa che la motivazione della pena può essere ‘implicita’?
Significa che il ragionamento del giudice non deve essere necessariamente scritto punto per punto, ma può essere desunto logicamente dal complesso della sentenza e dagli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione nel provvedimento.
In quali casi si può contestare con successo la quantificazione della pena davanti alla Corte di Cassazione?
Si può contestare con successo solo quando la decisione del giudice di merito è viziata da un errore di diritto o quando il suo ragionamento è talmente illogico, contraddittorio o arbitrario da risultare incomprensibile o palesemente ingiusto. Non è sufficiente un semplice disaccordo con la severità della pena applicata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALAZZOLO SULL’OGLIO il 01/06/1987
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 58)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, re l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, è inammissi
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risu sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazio per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il ca considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle att generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosim della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenz Suprema Corte non solo ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 sette 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi S sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relat giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in rife ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando si di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 2690 229298), evenienza nel caso insussistente.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergend ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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