Motivazione della Pena: La Cassazione e i Limiti del Controllo sulla Decisione del Giudice
La determinazione della giusta pena è uno dei compiti più delicati del giudice. Ma fino a che punto la sua decisione può essere criticata in sede di legittimità? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla motivazione della pena, chiarendo quando una giustificazione sintetica o addirittura implicita può essere considerata sufficiente e legittima.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Quantificazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che ne aveva confermato la responsabilità penale. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che i giudici d’appello non avessero adeguatamente motivato la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha stabilito che la decisione impugnata era sorretta da un apparato argomentativo coerente e completo, che soddisfaceva pienamente l’obbligo di motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché la motivazione della pena è stata ritenuta valida?
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi consolidati nella sua giurisprudenza riguardo al sindacato di legittimità sulla dosimetria della pena. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra un riesame del merito, precluso alla Cassazione, e un controllo sulla logicità della motivazione.
La Corte ha specificato che:
1. La Motivazione Implicita è Ammessa: La giurisprudenza ammette pacificamente la cosiddetta motivazione implicita o l’uso di formule sintetiche (come “si ritiene congrua”) per giustificare la pena inflitta. Non è sempre necessario un’analisi dettagliata di ogni singolo elemento considerato dal giudice.
2. Censurabilità solo per Arbitrio o Illogicità: Una decisione sulla pena può essere contestata in Cassazione solo quando è frutto di “mero arbitrio o ragionamento illogico”. Non è sufficiente che l’imputato non condivida la valutazione del giudice; è necessario dimostrare che tale valutazione sia manifestamente irragionevole o priva di fondamento logico.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva motivatamente spiegato l’assenza di elementi favorevoli tali da giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche. Questa valutazione, essendo basata sul merito e non apparendo illogica, non poteva essere riesaminata in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche sulla motivazione della pena
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: contestare la quantificazione della pena in Cassazione è un’impresa ardua. Per avere successo, non basta sostenere che la pena sia eccessiva, ma è indispensabile dimostrare un vizio logico palese nel ragionamento del giudice di merito. Questa pronuncia serve da monito: la motivazione della pena, seppur sintetica, è sufficiente quando permette di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice e non sconfina nell’arbitrio. La valutazione degli elementi fattuali e delle circostanze del reato rimane una prerogativa insindacabile del giudice di merito, a patto che sia esercitata con coerenza e razionalità.
Quando è possibile contestare in Cassazione la motivazione della pena decisa da un giudice?
È possibile contestarla solo quando la decisione sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, e non semplicemente perché si ritiene la pena troppo severa.
Una motivazione ‘implicita’ o sintetica per la determinazione della pena è considerata valida?
Sì, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che la motivazione possa essere implicita o espressa con formule sintetiche, come ‘si ritiene congrua’, purché non sia arbitraria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 10)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di c all’imputazione, è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio, risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale. È appena il caso di considerare che per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurispruden questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui la Corte di Appello ha motivatamente dato atto dell’insussistenza di elementi favorevoli e rilevanti per formulare un giudizio di prevalenza delle attenuant generiche ex art. 62-bis cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito non sindacabile in Cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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