Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità de ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 16 luglio 2018 la Corte di appello di Firenze, nel ribadire la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al furto a lui ascritto, esclud l’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., lasciando fer quella di cui all’art. 625, primo comma, n. 2); ribadiva il giudizio di equivale tra le circostanze di opposto segno, ossia tra l’aggravante speciale residua e riconosciute attenuanti generiche; lasciava inalterata la pena inflitta dal pr giudice (sei mesi di reclusione e 300 euro di multa, così ridotta per la scelta rito abbreviato).
Con sentenza 5 luglio 2019 la Quinta sezione penale di questa Corte, dietro ricorso dell’imputato, annullava con rinvio la decisione di secondo grado i ordine al bilanciamento delle circostanze e alla pena.
Osservava la sentenza rescindente che la conferma del giudizio di equivalenza, pur possibile, andasse in casi del genere adeguatamente motivata, così come la più generale congruità del trattamento sanzionatorio, come nella specie non avvenuto.
La Corte di appello di Firenze, investita del giudizio di rinvio, con sentenza in epigrafe dichiarava, nuovamente, l’aggravante di cui all’art. 62 primo comma, n. 2), cod. pen. equivalente alle attenuanti generiche e confermava la pena di primo grado, argomentando al riguardo.
Ricorre l’imputato per cassazione avverso la sentenza di rinvio, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce mancanza di motivazione, con particolare riferimento alla determinazione della pena base.
Il ricorrente richiama l’affermazione della sentenza rescindente, secondo cui «la determinazione della pena base all’esito dell’esclusione di una circostan aggravante ad effetto speciale, essere oggetto di adeguata motivazione, in caso di conferma della sanzione finale», e denuncia l’inosservanza del dictum, a fronte di pena base che era rimasta invariata e ingiustificatamente superiore, a monte della riduzione del rito, ai minimi editt (pari, questi ultimi, a sei mesi di reclusione e 154 euro di multa).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza pronunciata dal giudice di rinvio motiva in realtà estesamente, e in modo logico e convincente, sia in punto di ribadito bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (profilo che il ricorrente non contes ulteriormente), sia in ordine al trattamento sanzionatorio, che già il giudice primo grado aveva fissato, a partire dalla pena base, in misura appena superiore ai limiti minimi edittali.
Gli indici di gravità oggettiva della condotta, e di negativa personalità d suo autore, che sconsigliavano la riduzione di una pena già così mite, sono ineccepibilmente illustrati.
Il vizio di motivazione, denunciato in ricorso, è palesemente insussistente.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritua dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2024