Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1708 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1708 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Sostituto procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria; inammissibile nel resto; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Reggio Calabria, che, in replica alle conclusioni del P.G., ha insistito sulla fondatezza del primo motivo e sull’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/07/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria in data 24/10/2024, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputata appellante NOME COGNOME in due anni, otto mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa, in relazione ai
reati di rapina aggravata in concorso e di detenzione e porto di una pistola a salve, per i quali aveva riportato condanna in primo grado.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia della COGNOME, sulla base di due motivi, con i quali eccepisce:
la violazione di legge (artt. 24 e 111 Cost., 125, 192, 530 e 546 cod. proc. pen., 110 e 628 cod. pen.) e il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, contestandosi la valutazione delle prove e l’applicazione della disciplina in tema di concorso nel reato (in particolare, erano stati valutati erroneamente la vicenda legata al noleggio d ell’autovettura impiegata per la rapina, il rapporto con il coimputato COGNOME, il contenuto della conversazione intercettata il 15 marzo 2024);
l’ erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, per l’omessa applicazione della riduzione per il rito scelto nonché per la mancata esposizione dei criteri di determinazione dell’aumento per i reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, implicando valutazioni in fatto, attinenti alla valutazione delle prove, incentrate su un’alternativa lettura del le risultanze istruttorie.
Va ribadito, infatti, che in tema di giudizio di legittimità, l’introduzione nel disposto dell’art. 533 cod. proc. pen. del principio dell’ ‘ oltre ogni ragionevole dubbio ‘ ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 -01).
1.1. Nel caso in esame, la corte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi logici, ha chiarito, esaminando le argomentazioni difensive, le circostanze relative al noleggio della vettura utilizzata dal COGNOME per raggiungere il luogo della rapina , riconducibile all’imputata , alla stregua della documentazione in atti; ha valutato altresì gli altri elementi emersi dalle investigazioni a conferma del supporto logistico fornito dalla ricorrente nell’esecuzione della rapina (l’indicazione del NOME come secondo guidatore, nonostante costui avesse la disponibilità di un’auto propria e la NOME COGNOME abitasse in un luogo diverso; il duplice scambio di vetture tra i due imputati, il giorno della rapina, al plausibile fine di consentire al COGNOME di utilizzare per la rapina un ‘auto a lui non riconducibile e di rientrare a casa con la propria; l’apposizione di una targa rubata sull’auto noleggiata dalla
COGNOME; il contenuto della conversazione intercettata del 15 marzo 2024, nel corso della quale la ricorrente ha fatto riferimento ad elementi che la collegano al fatto predatorio).
In definitiva, la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, reiterata in sede di legittimità, è stata oggetto di esame da parte del giudice di appello e disattesa sulla base di argomentazioni logiche e coerenti con le risultanze istruttorie.
2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.
In punto di trattamento sanzionatorio la corte di merito ha statuito nei seguenti termini (pag.11 della motivazione). ‘Può riconoscersi l’attenuante invocata, con conseguente rideterminazione della pena: tenuto conto delle modalità violente dei reati, cui la COGNOME ha comunque aderito, nonché della circostanza che, comunque, il contributo della COGNOME si è esplicato per tutto il corso dell’azione criminosa, si ritiene opportuno applicare la suddetta attenuante in misura parziale, fino alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 1.500,00 eur o di multa’.
Non è dato intendere quale sia stata la pena base considerata, la frazione di diminuzione applicata , l’entità dell’aumento per il reato posto in continuazione esterna, in considerazione altresì della riduzione per il rito.
In tema di reato continuato, infatti, la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, COGNOME, Rv. 286681 -01).
La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata sul punto, con rinvio per la corretta determinazione della pena, alla stregua dei parametri indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME