Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5823 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo ii
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore
RITENUTO IN FATI -0
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 febbraio 2023 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia il 23 febbraio 2022 all’esito di giudizio abbreviato, è stata condannata alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6.667,00 di multa, in ordine al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 24 novembre 2021 aveva procurato illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato di NOME, avendo per lei acquistato con l’utilizzo di una carta di credito intestata ad NOME il biglietto aereo della tratta da Atene a Roma e avendola accompagnata nel viaggio, dopo averle fornito un falso passaporto.
Il giudice di primo grado aveva condannato l’imputata alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm. e la Corte di appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputata, considerando quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 2022, ha derubricato il fatto nel reato disciplinato dal comma 1 del sopra citato articolo.
2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, una volta riqualificato il fatto, avrebbe applicato una pena sensibilmente superiore al mimino edittale (stabilito in anni uno di reclusione ed euro 15.000,00 per ogni persona coinvolta), senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
Nel ricorso, infatti, si evidenzia che la Corte di appello ha applicato la pena di anni tre e mesi nove di reclusione, poi ridotta alla pena finale per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e per la scelta del rito abbreviato.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur ricorrendone tutti i presupposti e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, dopo essersi limitato ad affermare in maniera apodittica che l’imputata fosse inserita in un contesto organizzato.
2.3. Con il terzo motivo, evidenzia l’incostituzionalità dell’art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui tale norma vieta la sostituzione della reclusione con le pene alternative di cui all’art. 20-bis cod. pen. ai reati di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, così determinando una presunzione assoluta di pericolosità per tutti i soggetti condannati in ordine a tali reati e un’insanabile contraddizione nel sistema sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
A tal fine, si evidenzia che, su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); per converso, l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha applicato una pena superiore alla media edittale, calcolata dividendo per due il numero di anni che separano il minimo edittale di anni uno di reclusione con il massimo edittale di anni cinque di reclusione previsti per il reato in esame.
Il giudice di secondo grado, infatti, ha applicato una pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 15.000,00 euro di multa, senza offrire sul punto adeguata motivazione, dopo essersi limitato ad evidenziare in maniera apodittica la gravità della vicenda.
In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 24/11/2023